Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5985 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 23/02/2022), n.5985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9535-2018 proposto da:

D.A.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO STROZZIERI;

– ricorrente –

contro

A.D.S. DEI FRATELLI A. DI A. P. & C. S.N.C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA, n. 670, presso lo studio

dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DAVIDE MASSIMO ALIBERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/09/2017 R.G.N. 572/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Ancona con la sentenza n. 281/2017 aveva rigettato l’appello proposto da D.A.F. avverso la decisione con cui il tribunale aveva respinto la sua domanda diretta al riconoscimento delle differenze retributive maturate in ragione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuto con la A.D.S. dei F.lli A. di A. P. & C. snc, (autotrasporto e distribuzione presso le edicole di prodotti di stampa) e delle ulteriori attività rispetto a quelle pattuite, mai retribuite (smistamento dei giornali e apposizione di bolli e locandine).

La corte territoriale aveva ritenuto che, condividendo il giudizio del tribunale, non fossero state allegate e provate le condizioni utili al riconoscimento della collaborazione, quale il requisito della coordinazione. Riteneva peraltro tardive le allegazioni inserite nel giudizio di appello e neppure desumibili dai capitoli di prova articolati le circostanze necessarie a corroborare la domanda.

Avverso tale decisione D.A.F. proponeva ricorso affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso A.D.S. dei F.lli A. di A. P. & C. snc.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per non aver, la corte, esaminato un motivo di censura proposto; Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 83 (tariffe minime per autotrasporto merci). Si duole della mancata risposta sulle richieste differenze retributive relative alla attività di trasporto merci, a suo dire retribuita in misura inferiore al dovuto.

Deve preliminarmente osservarsi che la decisione della Corte di appello riporta (pg.2) entrambe le domande azionate (differenze retributive rispetto alle tariffe previste e mancato riconoscimento della retribuzione per altra attività); per entrambe ritiene di condividere il giudizio di carenza allegatoria e di tardività delle allegazioni fornite in appello.

La censura, nella sua duplice articolazione, oltre che inammissibile è altresì infondata. Deve intanto evidenziarsi che la sentenza riporta correttamente le domande fatte valere che sono dunque ben presenti nel giudizio e rispetto alle quali il giudice esprime una valutazione di carenza allegatoria e probatoria.

Deve poi soggiungersi che questa Corte ha chiarito che “L’omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), dello stesso codice di rito; pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nello stesso art., n. 5)” (Cass. n. 13482/2014). Il principio evidenzia il vizio in ipotesi denunciabile, diverso da quello invece enunciato dal ricorrente in questa sede.

Infine il motivo è anche da rigettare in quanto la tariffa invocata si applica agli iscritti all’albo degli autotrasportatori secondo quanto stabilito dal D.L. n. 112 del 2008, art. 83 bis; la norma prevede infatti che per la rivendicazione della tariffa sia presente la documentazione attestante la iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. L’assenza di tale condizione rende inapplicabile il disposto normativo (tra le altre Cass. n. 11325/2009; Cass. n. 6160/2009).

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 414 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo con riguardo alla seconda attività di smistamento e apposizione bolli e locandine, non considerata dalla corte di appello, quale attività parasubordinata aggiuntiva.

La censura è fondata. La sentenza impugnata, sebbene contenga, come sopra detto, il riferimento ad entrambe le domande azionate, in concreto le unifica nella congiunta trattazione qualificando quella relativa alla attività aggiuntiva (smistamento dei giornali e apposizione di bolli e locandine) quale accessoria della prima.

Dalla stessa sentenza risulta con chiarezza che quella relativa a smistamento dei giornali e apposizione di bolli e locandine è attività differente da quella in origine pattuita tra le parti, che, a prescindere dalla natura dell’attività principale, merita una specifica considerazione ed un esame della relativa richiesta. Invero non può in tal senso ritenersi corretta la valutazione di accessorietà di una prestazione in assenza di una specifica pattuizione o previsione che la preveda (ad es. tipologia mansionistica articolata su plurimi profili professionali) ed anzi con accordi tra le parti di contenuto differente. Il concetto di accessorietà, comunque collegato astrattamente ad una prestazione principale, non può, solo per tale legame, essere da quella completamente assorbito nella sua rilevanza, senza che sia effettuata una precisa misurazione della entità delle energie lavorative richieste e della congruità del corrispettivo dovuto (Cass. n. 16094/2016; Cass.n. 12763/1998). Tale esame non è stato svolto. La censura deve quindi essere accolta.

3) Con il terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo. Parte ricorrente denuncia il mancato approfondimento circa la sussistenza degli elementi attestativi della collaborazione della collaborazione, evidenziando che, sia pur in assenza di “una piena esaustività del ricorso di primo grado e/o di appello”, il Giudice avrebbe dovuto approfondire le “questioni del compenso”

4) L’ultima censura è diretta a denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 e 420 c.p.c., artt. 2697, 2727 e 2729, in quanto errata la interpretazione dei capitoli di prova dedotti e delle allegazioni.

Entrambi gli ultimi due motivi sono inammissibili essendo diretti, sostanzialmente, a chiedere un nuovo esame del merito non invocabile in questa sede di legittimità. Peraltro gli stessi, con riguardo al motivo accolto possono ritenersi assorbiti poiché sarà il giudice del rinvio, sulla base delle allegazioni e prove presenti nel processo, a rivalutare la domanda rimasta non correttamente esaminata.

In accoglimento del secondo motivo, deve essere cassata sul punto la sentenza. Si rigetta il primo motivo e si dichiarano inammissibili il terzo ed il quarto. Si rinvia la causa, sul motivo accolto, alla corte di appello di ancona, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo e cassa la sentenza sul punto; rigetta il primo motivo e dichiara inammissibili il terzo e quarto motivo. Rinvia la causa, sul motivo accolto, alla corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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