Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5985 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

KYMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, sez. 22^, n. 107, depositata il

23.7.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento Iva per l’anno 1998, notificatole il 23.12.2003, con il quale l’Ufficio le aveva contestato il mancato assoggettamento ad Iva di cessioni, considerate operazioni di “cessione intracomunitaria”, benchè in difetto di prova circa l’uscita delle merci dal Territorio dello Stato;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, tuttavia, riformata, in esito all’appello della società contribuente, dalla commissione regionale;

che il nucleo essenziale della decisione del giudice a quo si esprime nei termini di seguito testualmente riportati: “Come già riportato nella narrativa, la società aveva ricevuto – in relazione all’anno d’imposta 1998 – due processi verbali di constatazione: uno redatto in data 19.06.2000 dal Dipartimento delle Dogane, e altro della Guardia di Finanza in data 31.03.2003. La mancata indicazione del processo verbale di constatazione al quale l’Ufficio aveva inteso riferirsi rende insanabilmente viziata la motivazione dell’atto di accertamento, con conseguentemente nullità dell’atto impositivo de quo. La fondatezza del motivo d’appello proposto in via preliminare ha carattere assorbente e preclude l’esame del merito”;

rilevato:

che, tale essendo il tenore della decisione impugnata, l’Agenzia propone ricorso per cassazione in due motivi;

– che la società contribuente non si è costituita;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, u.c.” e formula il seguente quesito: “Se, nel caso in cui un accertamento in materia di iva per cessioni intracomunitarie, in riferimento a violazioni ivi direttamente indicate, si richiami ad un p.v.c. di cui non indichi l’organo emanante e la data di redazione – essendo stati in precedenza conosciuti e ricevuti dal contribuente due processi verbali, rispettivamente delle Dogane e della Finanza, di cui solo il secondo, peraltro, riferito alle cessioni intracomunitarie e riguardante l’annualità d’imposta 1998 – ed il contribuente non abbia avuto incertezze nel l’individuare il p.v.c., cui l’avviso faceva riferimento, difendendosi in modo completo e congruente con puntuale riferimento ad esso, violi il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, u.c., la sentenza, della c.t.r., che, in riforma della decisione della c.t.p. annulli l’accertamento per ritenuto vizio di motivazione in ragione del formale riferimento in esso a p.v., non identificato, non potendosi, invece, addivenire a tale declaratoria allorchè le indicazioni comunque fornite dall’avviso di accertamento siano state tali da consentire un pieno espletamento delle pertinenti difese da parte del contribuente (che nella specie ha lui stesso richiamato stralci del p.v.c. in questione)”;

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo”, rilevando come il giudice del gravame nulla avesse argomentato in merito alla propria argomentazione difensiva secondo cui: “Diversamente da quanto asserito dall’appellante mentre il p.v.c. delle Dogane ha per oggetto solo l’anno 1999, la verifica della Guardia di Finanza riguarda il 1998 e il 1999: l’unico verbale richiamabile ai fini dei due accertamenti opposti era quindi quello della Guardia di Finanza” (cfr. controdeduzioni dell’Ufficio nel giudizio di secondo grado pag.

5 righi 1 e s.s.) e “se la parte è già a conoscenza o lo ha ricevuto (l’atto richiamato) non è necessario riproporlo al contribuente anche perchè ciò sarebbe un’inutile reiterazione. Nel caso che qui ci occupa non vi è alcun dubbio che la parte avesse ricevuto il PVC e tra l’altro non sembra contestabile che ne fosse anche effettivamente a conoscenza visto che ne ha allegato alcuni stralci (cfr. memorie illustrative dell’Ufficio depositate il 22 maggio 2007 pag. 3 righi 4 e ss). In altri termini, l’Ufficio aveva prospettato il seguente fatto: il contribuente ha compreso la pretesa tributaria citando nel ricorso, anche per stralci, il PVC effettivamente richiamato nell’atto impositivo anche perchè solo il PVC della Guardia di Finanza riguardava l’anno d’imposta 1998 mentre quello delle Dogane, oltre ad avere un diverso oggetto, riguardava solo il 1999”;

considerato:

– che i due motivi di ricorso, che, in quanto strettamente connessi, possono essere unitariamente considerati, sono manifestamente fondati.

– che invero – posto che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, la motivazione dell’avviso di accertamento, che faccia riferimento ad altro atto, impone l’allegazione di quest’ultimo solo se si tratti di atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente – i contenuti dell’atto di appello, riprodotti dall’Agenzia nel rispetto del criterio dell’autosufficienza, consentono di riscontrare che, limitandosi a registrare il mero dato formale della mancata identificazione (quanto a provenienza e data di compilazione), del p.v.c. richiamato nell’atto di accertamento (e già ricevuto dalla società contribuente), la commissione regionale è pervenuta a conclusione del tutto priva di supporto argomentativo in merito alla specifiche e pertinenti difese dell’Agenzia, sicchè, non offre alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi (Cass. 1756/06, 890/06) che ha portato al relativo superamento;

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto, manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA