Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5985 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 19438/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Mind S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

E.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n.

32, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Fischioni, che la

rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Luigi

Ferrajoli, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/68/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia, depositata il 25

luglio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. dello Stato Giamario Rocchitta, per la ricorrente;

udito l’Avv. Giuseppe Fischioni, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 61/68/11 depositata il 25 luglio 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia confermava la decisione n. 20/08/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, che aveva accolto i riuniti ricorsi di Mind S.p.A. promossi contro due avvisi di accertamento IVA 2001 2002 con i quali venivano recuperate imposte in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti.

3. La CTR – come del resto il primo giudice – riteneva difatti che gli indizi indicati dall’Agenzia delle Entrate per presumere la qualità di “cartiera” della venditrice “non apparivano così insuperabili”. E ciò tra l’altro con riferimento “alle affermazioni degli amministratori di fatto della presunta cartiera, di riconoscimento della frode perpetrata, rilasciate all’autorità giudiziaria, riprodotte nel PVC”, atteso che secondo la CTR “non era stato fornito alcun riscontro di autenticità della prova” ecc..

4. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo – mentre la contribuente resisteva con controricorso denunciando l’impugnata sentenza in quanto “viziata in modo evidente da insufficiente motivazione, rispetto a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, vale a dire la presenza e l’indicazione di sufficienti elementi probatori in ordine alla presenza della frode carosello”.

5. Il motivo è fondato perchè la CTR – oltre a non aver spiegato in ragione di quali massime d’esperienza le confessioni raccolte dall’autorità giudiziaria riprodotte dal PVC non sarebbero da ritenersi “autentiche” – ha anche omesso di spiegare la mancata considerazione di altri elementi presuntivi indicati dall’ufficio come ad es. l’assenza di magazzini in conseguenza della quale la contribuente non riceveva la merce dalla “cartiera” ecc. (Cass. sez. 3, n. 23201 del 2015; Cass. sez. 3, n. 22022 del 2010).

6. Alla cassazione della sentenza deve quindi seguire il giudizio di rinvio per gli opportuni accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che in altra composizione dovrà decidere la controversia e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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