Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5985 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 04/03/2020), n.5985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3460/2019 R.G. proposto da:

D.B.P., rappresentato e difeso da sè stesso nonchè

dall’avv. Giancarlo Lazzaretti, con domicilio in Lecce, via Salandra

n. 13.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t..

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, depositata in data

26.7.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

12.11.2019 dal Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto del 17.11.2017, i Tribunale di Lecce ha quantificato in Euro 700,00 il compenso richiesto dall’avv. d.B.P. per l’attività svolta in favore di L.G., ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il provvedimento è stato riformato nel successivo giudizio di opposizione, all’esito del quale il Tribunale ha quantificato in Euro 1383,50 l’importo spettante al ricorrente, compensando le spese processuali.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. D.B. propone ricorso in un motivo.

Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale discussione della causa in pubblica udienza.

Con provvedimento presidenziale del 3.5.2019, è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che non poteva esser disposta la compensazione delle spese processuali valorizzando la sola contumacia del Ministero della Giustizia, non integrando tale evenienza i gravi ed eccezionali motivi contemplati dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo vigente ratione temporis.

Il ricorso è improcedibile.

Il ricorrente è risultato vincitore all’esito del giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi relativi alle attività svolto in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio.

Il Giudice di merito ha compensato le spese processuali, ritenendo che la controparte, non essendosi costituita, non avesse inteso resistere all’opposizione.

L’avv. D.B. ha impugnato l’ordinanza in sede di legittimità, notificando il ricorso al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con provvedimento del 6.5.2019, comunicato al ricorrente in pari data, è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura generale, con concessione del termine di 60 gg..

Risulta dalle attestazioni in atti che l’Avv. D.B. ha proceduto alla rinnovazione con atto pervenuto al destinatario in data 20.6.2019, e che – tuttavia – ha depositato il ricorso notificato solo in data 12.9.2019, allorquando erano decorsi 20 gg. dalla scadenza del termine ex art. 371 bis c.p.c., concesso con il suddetto provvedimento presidenziale (termine scaduto in data 27.7.2019). Nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso (Cass. 9097/2019; Cass. 1930/2017).

La tardività del deposito è rilevabile d’ufficio e conduce – quindi alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Nulla sulle spese non avendo il Ministero svolto difese, avendo depositato un atto di costituzione in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione della causa in pubblica udienza. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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