Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5984 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 3128/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico

Confalonieri n. 5, presso lo Studio dell’Avv. Luigi Manzi, che lo

rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l’Avv. Cesare

Glendi, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 138/12/09 della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria, depositata il 9 dicembre 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. dello Stato Rocchitta Giammario, per la ricorrente;

udito l’Avv. Gianluca Calderara, per delega dell’Avv. Luigi Manzi,

per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 138/12/09 depositata il 9 dicembre 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Liguria – in riforma della decisione n. 245/12/07della Commissione Tributaria Provinciale di Genova – accoglieva il ricorso promosso da F.E. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale veniva recuperata a tassazione maggior reddito derivato dalla vendita di un terreno che l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto edificabile.

3. La CTR accertava invece la “completa inedificabilità” sia perchè il Comune “aveva precisato che il terreno in questione rientrava nelle Zone Agricole Speciali EA del PRG in cui erano previsti interventi indicati nell’art. 63 delle norme di attuazione che prevedono lievi mutamenti morfologici motivati da esigenze agricole” e sia per quanto affermato nella perizia giurata depositata dal contribuente.

4. Con l’unico motivo di ricorso – mentre il contribuente resisteva con controricorso anche illustrato da memoria – l’ufficio censurava fondatamente la CTR per insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver spiegato per quali massime d’esperienza non potesse essere considerato dimostrativo della natura edificabile del suolo l’utilmente sintetizzato ai fini dell’autosufficienza certificato di destinazione urbanistica in cui era invece indicato che il terreno era compreso in “una zona 8 A – Estensiva a villette” (Cass. sez. 3^, n. 23201 del 2015; Cass. sez. 3, n. 22022 del 2010).

5. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla commissione tributaria regionale che in altra composizione dovrà decidere la controversia e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio. il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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