Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5984 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 04/03/2020), n.5984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1059/2019 R.G. proposto da:

D.C., rappresentato e difeso dall’avv. Simona Guido e

dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso

l’avv. (OMISSIS).

– ricorrente –

contro

CONSORZIO LI PUNZI, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Delleo e dall’avv. Sabrina

Conte, con domicilio in Lecce, alla Via Colonnello Costadure n. 3.

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Lecce n. 3912/2018,

depositata in data 26.9.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

12.11.2019 dal Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di pace di Lecce ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1487/2017, ottenuto dal Consorzio Li Punzi per il pagamento di quote consortili relative alle spese di manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione S. Cataldo.

D.C., debitore ingiunto, aveva eccepito di non aver instaurato alcun rapporto con il Consorzio, di non aver ricevuto alcun servizio o beneficio dalla relativa attività e che le fatture, peraltro mai ricevute, non costituivano prova del credito.

Il Giudice di pace ha, per contro, stabilito che il credito derivava dalle attività consortili svolte anche nell’interesse dell’opponente, non trovando titolo in un atto di natura negoziale, e che il credito era provato dai documenti prodotti in giudizio.

La cassazione della sentenza è chiesta da D.C. sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati con memoria.

Il Consorzio ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 113,115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il giudice disatteso l’onere della prova, dando corso ad un’istruttoria d’ufficio, disponendo la c.t.u., benchè il Consorzio non avesse assolto l’onere della prova del credito.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice omesso di pronunciare sulle eccezioni del ricorrente circa la carenza di prova del credito.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il giudice omesso di pronunciare sulle questioni processuali sollevate in giudizio.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 320 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza valorizzato una consulenza meramente esplorativa, esuberante rispetto alla natura di strumento di ausilio del giudice, inoltre fondata su informazioni assunte dal consulente senza uno specifico mandato del giudice.

2. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza è stata depositata il 20.9.2018 e pertanto ricade nel disposto dell’art. 339 c.p.c., come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

Il nuovo testo dell’art. 339 c.p.c., comma 3, dispone l’appellabilità delle sentenze del giudice di pace pubblicate a far data dal 2.3.2006, avendo rilievo l’eventuale pronuncia secondo equità con esclusivo riferimento ai motivi deducibili con l’impugnazione, che, in tal caso, sono solo quelli per cui, nell’assetto precedente, era consentito il ricorso per cassazione (Cass. 1213/2018; Cass. 27339/2008).

Non è condivisibile la tesi prospettata in memoria secondo cui, non essendosi il Consorzio difeso nel merito, avrebbe consentito alla proposizione del ricorso proposto per saltum ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2.

Deve rilevarsi – anzitutto – che la norma consente il ricorso diretto in cassazione solo avverso le sentenze del Tribunale soggette ad appello (cfr. per l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2, rispetto alle sentenze del pretore impugnabili dinanzi al tribunale: Cass. 417/1998) e, comunque, l’accordo, che consiste nella rinunzia ad un grado di giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti o tramite i difensori muniti di procura speciale e deve preesistere o essere coevo alla proposizione del ricorso per cassazione, non potendo derivare dal successivo atteggiamento difensivo assunto in giudizio (Cass. 22956/2010; Cass. 4397/1998).

Le spese seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 100,00 per esborsi ed Euro 400,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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