Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5983 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26545/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CAMPEGGIO OLIVELLA DI B.A. E C. SNC,

B.A., B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 280/2010 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 05/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 280 del 5 ottobre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, previa riunione, accoglieva gli appelli proposti dalla s.n.c. Campeggio Olivella di B.A. & C. e dai soci B.G. ed A. ed annullava gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società per maggiori imposte ai fini IVA ed IRAP relativamente all’anno 2003 risultanti dall’applicazione degli studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e segg., convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993 e nei confronti dei soci per maggior reddito ai fini IRPEF, derivante dall’imputazione pro quota del maggior reddito accertato a carico della società, per lo stesso anno di imposta.

I giudici di appello, richiamata la giurisprudenza di questa Corte nonchè alcuni orientamenti di prassi sul valore presuntivo degli studi di settore, sostenevano che nel caso di specie l’Agenzia delle entrate non aveva fornito elementi di riscontro volti a sostenere le risultanze degli studi di settore e che, al contrario, i contribuenti avevano rappresentato valide circostanze presuntive idonee a contrastare la pretesa tributaria, tra cui il fatto che, applicando lo studio di settore evoluto, il reddito dichiarato rientrava nell’intervallo di confidenza.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza impugnata l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi, cui non replicano gli intimati.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata sostenendo che i giudici di appello con motivazione del tutto omessa o gravemente insufficiente (primo motivo) ed incorrendo in errore di diritto (secondo motivo) avevano ritenuto che fosse onere dell’amministrazione finanziaria fornire ulteriori elementi di riscontro alle risultanze degli studi di settore, nonostante l’espletato contraddittorio con la società contribuente, ed avevano omesso di considerare che l’ufficio, pur avendo fatto rilevare, fin dall’atto di costituzione in giudizio in primo grado, la non applicabilità al caso concreto dello studio di settore più evoluto, sia perchè “il modello, così come presentato dalla parte, non era suscettibile… di utilizzo, necessitando di alcuni adattamenti poichè evidenziava degli errori” (così a pag. 6 del ricorso), sia perchè la parte non aveva prodotto documentazione che attestasse la veridicità dei dati prescritti dallo studio evoluto, aveva comunque provveduto a ridurre l’importo dei ricavi accertati proprio sulla base delle risultanze della simulazione del nuovo studio di settore.

2. I motivi che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto involgenti questioni tra loro strettamente connesse, sono fondati e vanno accolti.

3. I giudici di appello, nonostante l’espressa citazione del principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 26635 del 2009 (e consolidatosi nelle successive conformi pronunce di questa sezione, come Cass. n. 17646 del 2014 e n. 10047 del 2016), circa il valore presuntivo degli studi di settore, e benchè abbiano sottolineato che quello “che dà sostanza” all’accertamento condotto mediante gli studi di settore “è i contraddittorio con il contribuente”, hanno poi contravvenuto a tale regola di giudizio sostenendo, con affermazione peraltro priva di adeguata giustificazione logica e pure contraddittoria rispetto alle premesse, che “nel caso di specie l’Agenzia delle entrate non ha fornito elementi di riscontro volti a sostenere le risultanze degli studi di settore”, benchè sia pacifico (tanto emergendo dal contenuto in fatto della sentenza impugnata) il regolare espletamento del contraddittorio endoprocedimentale.

4. Quanto alle “valide circostanze presuntive” che i contribuenti avrebbero “rappresentato” al fine di contrastare la pretesa tributaria, la CTR si limita ad indicare solo ed esclusivamente quella relativa all’applicazione dello studio di settore evoluto, sostenendo che quest’ultimo sembrava restituire un risultato di congruità dei ricavi dichiarati dalla società contribuente. Orbene, prescindendo dal rilievo che la CTR omette qualsiasi indicazione in merito alla sussistenza di ulteriori elementi presuntivi che sostiene essere stati rappresentati dai contribuenti, deve osservarsi che nell’attribuire rilevanza ai dati restituiti dall’applicazione di uno studio di settore più recente rispetto a quello applicato invece dall’amministrazione finanziaria, senza la benchè minima considerazione delle circostanze – specificamente dedotte dall’ufficio e riprodotte, per autosufficienza, nel ricorso – in ordine alla non applicabilità in concreto di tale studio evoluto, per via dell’inesistenza di riscontri probatori al dato costituito dai “giorni nei quali non si sono registrate presenze” (così a pag. 7 del ricorso), ma che, comunque, aveva consentito all’amministrazione finanziaria di operare una riduzione del reddito accertato mediante rettifica del valore dei beni strumentali effettuato sulla base di tale nuovo studio di settore, la Commissione di appello non ha offerto alcuna giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia e, quindi, del proprio assunto, che, in disparte della sua correttezza in punto di diritto (di cui si è già detto al precedente punto 3), risulta palesemente generica ed inadeguata, non essendo in grado di reggere alla prova della verifica della sua sufficiente compiutezza secondo quel metodo di analisi strutturale della motivazione (che distingue tra contenuto di specie statico, costituito dal giudizio, e contenuto di specie dinamico, consistente nella narrazione del passaggio del giudice dalla condizione iniziale di ignoranza a quella finale di conoscenza espressa nel giudizio) rinvenibile in Cass. n. 1236 del 2006. Nella specie, un corretto assolvimento dell’obbligo motivazionale, rispettoso del citato principio giurisprudenziale, avrebbe dovuto imporre al decidente non già di censurare l’atto impugnato per non avere l’Amministrazione finanziaria confermato con ulteriori riscontri le risultanze dell’accertamento effettuato o per la sussistenza in astratto, senza la verifica della sua attuabilità in concreto, di uno studio di settore più evoluto, ma di spiegare le ragioni del giudizio espresso e di chiedersi più diligentemente se i fatti accertati e le circostanze dedotte fossero di per sè idonei a legittimare l’operata rettifica reddituale.

5. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, per nuovo giudizio e per provvedere anche sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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