Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5982 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 23/02/2022), n.5982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12393-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CHERUBINA

CIRIELLO, ELISABETTA LANZETTA, GIUSEPPINA GIANNICO, SEBASTIANO

CARUSO;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO, 100, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOUCHE’, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5774/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/11/2015 R.G.N. 10551/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 12.11.2015, la Corte d’appello di Roma ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto applicabile all’indebito maturato a carico di P.S. la speciale disciplina dell’indebito previdenziale di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 52, e della L. n. 412 del 1991, art. 13, nonostante che in specie si trattasse di indebita percezione di ratei della pensione integrativa spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati dell’INPS;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;

che P.S. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, e della L. n. 412 del 1991, art. 13, per averne la Corte di merito ritenuto l’applicabilità anche agli indebiti maturati a seguito di illegittima fruizione di prestazioni pensionistiche integrative a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dell’INPS; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che l’irripetibilità sancita dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, non è applicabile alle ipotesi di indebito concernente forme integrative di previdenza aziendale, istituite e disciplinate dalla contrattazione collettiva o da norme regolamentari, quali, nella specie, il trattamento pensionistico integrativo a carico del Fondo di previdenza del personale dell’INPS (così Cass. n. 2506 del 2017);

che a non diverse conclusioni induce l’avvenuta soppressione del Fondo di previdenza cit. da parte della L. n. 144 del 1999, art. 64, che, nel porre a carico del bilancio INPS (ancorché con distinta evidenza contabile) le erogazioni del trattamento pensionistico integrativo, ha previsto che esse spettino “in favore degli iscritti di cui al comma 2”, atteso che tale disposizione, lungi dal trasformare il trattamento pensionistico integrativo in prestazione assimilabile a quelle erogate dall’assicurazione generale obbligatoria, come sostenuto da parte controricorrente, ha piuttosto sancito la temporanea ultrattività delle “normative regolamentari” in vigore presso il predetto Fondo, “che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1 ottobre 1999”, per modo che il trattamento integrativo venga corrisposto “in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base” (così espressamente la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 3);

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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