Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5982 del 11/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5982
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F.M.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 82/43/07, depositata il 31 ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 82/43/07, depositata il 31 ottobre 2007, con la quale è stato riconosciuto il diritto di F.M., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001/2004.
Il contribuente non si è costituito.
2. Il ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 1742 e 2195 c.c., e della disciplina istitutiva dell’IRAP, sostenendo la tesi che il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta dall’agente di commercio, riconducibile alla previsione dell’art. 2195 c.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, con conseguente assoggettamento di diritto all’IRAP, appare manifestamente infondato, in quanto la sentenza è conforme al principio recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009);
la sentenza contiene l’accertamento del difetto di tale requisito, non oggetto di censura.
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010