Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5981 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21745/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

LIGUR PLASTIC Sas di d.A.L. & C.,

D.A.L., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova

n. 15/11/12, depositata il 24 febbraio 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Paolo Marchini che si riporta al ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

per quanto di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 15 2012 la CTR di Genova, in parziale riforma della decisione della CTP di Savona in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate e di quello del contribuente, ritenuta la legittimità e fondatezza dell’accertamento induttivo operato nei confronti della società e dei soci, rideterminava la percentuale di ricarico alla luce delle vicende che avevano interessato l’azienda e i soci, uno dei quali ristretto in carcere per alcuni mesi e l’altra in maternità con una problematica gestazione gemellare.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con quattro motivi. I contribuenti sono rimasti intimati. Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR ritenuto giustificata la riduzione dei ricavi sull’impatto delle vicende personali dei soci, il cui apporto lavorativo doveva ritenersi prevalente secondo l’id quod plerumque accidit rispetto a quello dei due dipendenti, senza considerare che la vendita al banco veniva svolta da questi ultimi e che i costi per l’acquisto del venduto erano rimasti elevati.

4. Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in combinato disposto con l’art. 156 c.p.c. per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza atteso che in quest’ultima sono ridotti, in percentuale, i redditi accertati dall’Agenzia negli avvisi di accertamento, mentre nel primo la riduzione investe i ricavi.

5. Con il terzo motivo denuncia, in relazione al medesimo contrasto tra motivazione e dispositivo, il vizio di contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

6. Con il quarto motivo censura ulteriormente il rilevato contrasto per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, sotto il profilo dell’ultrapetizione atteso che la riduzione in percentuale dei ricavi, operata in dispositivo, determina un reddito imponibile della società inferiore a quello dichiarato dalla contribuente stessa.

7. Il primo motivo è infondato.

La CTR ha ampiamente motivato, con ragionamento logico privo di contraddizioni ed ancorato ad elementi oggettivi (la totale assenza per il periodo di quattro mesi di uno dei soci perchè ristretto in carcere; lo stato di gravidanza dell’altra socia, con gestazione difficoltosa perchè gemellare conclusasi con parto anticipato, che ne ha determinato una parzialmente limitata partecipazione per l’anno 2004 e l’assenza per il 2005), l’incidenza delle situazioni personali dei soci sulla determinazione del maggior reddito nell’ambito della ricostruzione induttiva.

E’ poi condivisibile e risponde all’id quod plerumque accidit che il contributo lavorativo dei soci è superiore a quello dei dipendenti, la cui attività è strettamente legata all’orario di lavoro, e ciò tanto più in relazione alla particolare tipologia di vendita, costituita da banco del mercato.

Per contro, l’Agenzia nell’invocare in senso contrario l’elevato costo del venduto non ha precisato, se non in termini del tutto generici e probabilistici, se tale circostanza fosse idonea a determinare una diversa ricostruzione, essendo necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. La circostanza, dunque, manca di decisività attesa la sua inidoneità a comportare, con certezza, una decisione diversa (v. anche sul punto, tra le tante, Cass. n. 3668 del 2013, Rv. 62509201; Cass. n. 17037 del 2015, Rv. 636617-01).

8. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono pure infondati.

Con tutte e tre le doglianze, infatti, l’Agenzia ricorrente lamenta un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione poichè nel primo la riduzione, in percentuale, riguarda i ricavi, mentre nella seconda vengono in rilievo i redditi. Da ciò la nullità della sentenza.

Presupposto indefettibile della prospettata nullità, peraltro, è l’insanabilità del contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto rechino affermazioni del tutto antitetiche tra loro, come nel caso in cui la stessa parte risulti totalmente vittoriosa in dispositivo e soccombente in motivazione, o viceversa.

Nell’ordinario giudizio di cognizione, inoltre, la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, cosicchè, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all’unica statuizione che, in realtà, esso contiene (Cass. n. 9244 del 2007 e n. 15585 del 2007; Cass. n. 15088 del 2015, Rv. 636180-01).

Nel caso di specie, tale insanabile contrasto non sussiste. La CTR, difatti, in motivazione si esprime in diversi passaggi in ordine alla nuova determinazione della percentuale di ricarico. In particolare la sentenza impugnata ha:

– al punto 1 della lettera B, nel riprodurre e censurare la valutazione della CTP, ha affermato “che la CTP non ha esplicitato su quale base sia giunta a tale quantificazione da operare – tra l’altro – sulla percentuale di ricarico piuttosto che sui ricavi accertati”;

– al punto 8 della lettera B ha affermato “conseguentemente, i ricavi totali induttivamente calcolati possono ritenersi da ridurre del 5% per il 2004 e del 45% per il 2005”;

– al secondo capoverso dopo il punto 8, lettera B, ha affermato sintetizzando così il decisum in motivazione – “i redditi complessivamente accertati in via induttiva per i periodi d’imposta soggetti a verifica 2004 e 2005 vanno ridotti nella misura del 5% per il 2004 e del 45% per il 2005…; di conseguenza vanno ridotti gli accessori e i redditi accertati in capo ai soci stessi”.

Nel dispositivo, infine, la CTR ha accolto l’appello “relativamente alla determinazione del peso delle vicende personali dei soci nella determinazione dei ricavi, che vanno ridotti del 5% per l’annualità 2004 e del 45% per l’annualità 2005%”.

Se, dunque, emerge in evidenza che la CTR ha utilizzato i termini “reddito” e “ricavi” con una certa promiscuità, è altrettanto certo che si è sempre riferita al complessivo maggior reddito accertato in via induttiva, ambito, del resto, sul quale sono state valutate le situazioni personali dei soci.

5. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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