Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5980 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – est. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto ai n. 686/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

VALADORNA Srl, in persona del procuratore speciale S.P.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Marcella NERI, con domicilio eletto

presso lo studio dell’Avv. Serena Degli Albizi in Roma, Via

Montevideo, n. 27, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 56/16/11, depositata il 22 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2017

dal Cons. Fuochi Tinarelli Giuseppe;

udito l’Avv. Paolo Marchini che si riporta al ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Zeno Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 56 del 2011, la CTR di Firenze, in riforma della decisione della CTP di Siena, ha accolto l’appello della società Valadorna Srl, esercente attività di colture viticole e vitivinicole, ritenendo giustificata la disapplicazione delle disposizioni antielusive per le società di comodo di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi. Il contribuente resiste con controricorso, con il quale eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso.

Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR ritenuto che la presunzione del conseguimento di determinati redditi dovesse determinarsi al momento della stipula del negozio da cui scaturiscono gli effetti distorsivi della disciplina impositiva, nonchè per aver ritenuto che l’esistenza di un contratto a condizioni prestabilite od la valutazione dei beni al momento della cessione possano integrare circostanze straordinarie, idonee a giustificare, sull’interpello del contribuente, la disapplicazione della normativa antielusiva.

4. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e precisamente:

– l’esistenza di un contratto stipulato nel 1997, per un canone comunque esiguo se spalmato sull’intero trentennio di vigenza, tenuto anche conto dell’elevato valore agricolo dei terreni (destinati in prevalenza a vigneti in zona (OMISSIS));

– la sostanziale identità e stretto collegamento, e dunque, l’unicità di interessi, tra i soggetti coinvolti, che fanno tutti capo, attraverso una pluralità di partecipazioni, totalitarie o di riferimento, alla medesima persona fisica, sicchè doveva ritenersi attuabile la modifica pattizia delle condizioni contrattuali per adeguarle ai parametri previsti dalla legge in materia di società di comodo.

5. Va esaminata preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso, che è fondata, sicchè il ricorso è inammissibile.

Dalla documentazione prodotta in atti dalla contribuente emerge che la sentenza d’appello è stata notificata (mediante consegna effettuata dall’agente postale) in data 21 ottobre 2011 alla “Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Siena – Viale Europa, 69 Loc. Due Ponti 53100 Siena” (come emerge dalla relata di notifica), mentre il ricorso per cassazione è stato proposto con atto consegnato all’Ufficiale giudiziario in data 23 dicembre 2011 e notificato alla società contribuente in data 28 dicembre 2011.

Orbene, nel contenzioso tributario, qualora l’Agenzia delle entrate abbia partecipato al giudizio d’appello, instaurato successivamente al 1� gennaio 2001, senza il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (come nella specie), la notifica della sentenza impugnata va effettuata, ai fini della decorrenza del termine breve, nei confronti della sede centrale dell’Agenzia o alternativamente nei confronti degli uffici periferici della stessa (Sez. U, n. 3116 e n. 3118 del 2006; Cass. n. 8507 del 2010; Cass. n. 5358 del 2014), principio ulteriormente ribadito e precisato, in una vicenda del tutto analoga, da Cass. n. 18936 del 2015, Rv. 636560, secondo la quale “nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, la notifica della sentenza può essere eseguita nei confronti della parte pubblica individuata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, e, quindi, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso l’ufficio periferico che ha emanato (o non ha emanato) l’atto, a prescindere dalla scelta meramente organizzativa circa la modalità di costituzione nel precedente grado di giudizio (che può avvenire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, mediante il Direttore generale, mediante l’ufficio periferico che ha emanato l’atto o mediante l’ufficio del contenzioso della Direzione regionale delle entrate), atteso che l’alternativa, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, tra la notifica a mani proprie o presso il domicilio eletto opera in via generale nei confronti di tutte le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha fatto decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., dalla notifica della sentenza effettuata presso l’ufficio periferico che aveva emanato l’atto opposto, pur avendo partecipato al giudizio di appello la Direzione regionale delle entrate)”.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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