Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 598 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 12/01/2011), n.598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.M. AUTONOLEGGIO RUSSA DI LIBARDO Maria e RUSSO MARIO

S.D.F., in persona dei soci, L.M. e R.M.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Montesanto n. 25 presso lo

studio dell’avv. Pietro Paterno Raddusa, rappresentati e difesi

dall’avv. Finocchiaro Piergiorgio;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 34^, n. 77, depositata il 31 marzo

2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni, di cui all’art. 380

bis c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia e in totale riforma della sentenza di primo grado, la decisione di appello indicata in epigrafe ha affermato La legittimita’ di avvisi di accertamento notificati ai contribuenti per ilor ed irpef relative alle annualita’ 1995, 1996 e 1997;

rilevato:

– che, avverso la decisione, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati anche con memoria;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

che, con il primo motivo di ricorso, i contribuenti hanno dedotto violazione degli artt. 2247, 2727 e 2697 c.c. e formulato il seguente quesito: “se in materia tributaria per dimostrare l’esistenza di una societa’ di fatto tra coniugi e’ necessaria non solo l’apparenza e l’esteriorizzazione del vincolo sociale nei confronti dei terzi ma anche la sussistenza degli elementi costituivi di tale vincolo, la cui prova deve essere particolarmente rigorosa e fondata su elementi concludenti idonei ad escludere che la partecipazione del congiunto sia giustificata da affectio familiaris”;

che, con il secondo motivo di ricorso, i contribuenti hanno dedotto violazione dell’art. 2909 c.c. e formulato il seguente quesito: “se e’ illegittima la sentenza che, ai fini delle imposte dirette e dell’ilor, accerti la sussistenza di una societa’ di fatto tra i coniugi per contrasto con altre sentenze passate in giudicato e relative all’iva dei medesimi periodi d’imposta che escludono la sussistenza di tale presunta societa’ di fatto;

– che, con il terzo motivo, i contribuenti deducono insufficiente e omessa motivazione;

osservato:

che, prioritariamente rispetto ogni altra salutazione, deve considerarsi che i motivi di ricorso proposti dai contribuenti sono inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.: il primo ed il secondo perche’, ai sensi della disposizione indicata, il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non puo’ essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v.

Cass. s.u. 3519/08); il terzo, perche’, ai sensi della disposizione indicata, la deduzione di un vizio motivazionale impone che il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis, (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);

– che – a prescindere da tali assorbenti rilievi – deve, inoltre, osservarsi, quanto al secondo motivo, che affinche’ una lite possa dirsi coperta dall’efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti e’ necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico (e, quindi la medesima imposta) che ha gia’ formato oggetto del primo, sicche’ in difetto di tale presupposto, non rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto gia’ compiuti nel corso della prima, in quanto l’efficacia oggettiva del giudicalo non puo’ mai investire singole questioni di fatto o di diritto (Cass. 28042/09, 25200/09, 3773/08, 14087/07);

che deve, altresi’, considerarsi che le doglianze di cui al primo ed al terzo motivo appaiono Introdurre un sindacato in fatto non consentito in sede di legittimita’, poiche’ – a fronte del di per se’ coerente convincimento circa la legittimita’ e fondatezza degli accertamenti, tratto dai giudici del gravame dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili – la societa’ contribuente, pur apparentemente prospettando violazione di legge e vizio di motivazione, rimette, in realta’ in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito;

apprezzamento che e’ sottratto al sindacato di legittimita’, cui e’ estraneo dal momento che, nell’ambito di tale sindacato, non e’ conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito (al quale resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di aiutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quei le ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza, i contribuenti vanno condannati al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso; condanna i contribuenti al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessive Euro 3.700,00 (di cui Euro 3.600,00 per onorari) oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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