Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5979 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 26338/14 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3008/22/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 9 giugno 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. dello Stato Marchini Paolo, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 3008/22/14 depositata il 9 giugno 2014 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – in riforma della decisione n. 288/44/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano – accoglieva il ricorso promosso dal (OMISSIS) S.p.A. contro l’avviso di accertamento (OMISSIS) con il quale non veniva riconosciuta la detrazione d’imposta in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti.

3. In particolare la CTR riteneva che il “diritto alla detrazione” avrebbe potuto essere negato solamente se l’Agenzia delle Entrate – che in tesi della CTR ne sarebbe stata onerata – fosse stata in grado di provare che il contribuente “sapeva o avrebbe potuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dall’emittente delle fatture contestate”. Mentre invece – sempre secondo la CTR – “l’ufficio non aveva portato alcun elemento oggettivo atto a provare che il contribuente fosse a conoscenza di partecipare alla frode carosello”.

4. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione per un unico articolato motivo rubricato “Nullità della sentenza: violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 att. c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 att. c.p.c.. Vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” – mentre l’intimato contribuente non presentava difese deducendo dapprima che la CTR aveva espresso il proprio convincimento che fosse stato onere dell’amministrazione provare che la contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode “senza una approfondita disamina logica e giuridica” e in secondo luogo che la CTR non aveva motivato le “ragioni per le quali gli elementi indicati dall’Agenzia fossero inidonei a provare che il contribuente era a conoscenza di partecipare a una frode carosello”.

5. Il motivo è all’evidenza inammissibile perchè con la prima censura in realtà si rimprovera alla CTR un irrilevante difetto di motivazione giuridica giacchè – come dimostra l’art. 384 c.p.c., comma 4, secondo cui la motivazione giuridica errata o insufficiente deve essere semplicemente corretta dalla corte se la decisione è conforme a diritto il ridetto difetto di motivazione giuridica può essere oggetto di doglianza solamente se conduce a una violazione di legge da denunciarsi quindi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005). Il motivo con riguardo alla seconda censura è invece inammissibile perchè in realtà con la stessa si lamenta una insufficiente motivazione della CTR circa l’accertamento del fatto della consapevolezza del contribuente di aver partecipato alla frode fiscale. Trattasi quindi di una censura che come noto – a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – non è più sindacabile in questa sede di legittimità (Cass. sez. un. n. 19881 del 2014; Cass. sez. un. n. 8053 del 2014).

6. In mancanza di avversaria costituzione non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.

7. Inoltre – essendo la soccombente una parte pubblica – la stessa non deve essere assoggettata al raddoppio del contributo (Cass. sez. 6, n. 1778 del 2016; Cass. sez. 3, n. 5955 del 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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