Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5979 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 04/03/2020), n.5979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26563-2018 proposto da:

D.L.F., elettivamente domiciliato a piazza dei Prati

degli Strozzi 34, difensore di sè stesso

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA –

– intimata –

avverso la sentenza n. 4071/2018 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il

22/2/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/7/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.L.F. ha proposto appello avverso la sentenza con cui, nel 2014, il giudice di pace ha rigettato l’opposizione che lo stesso aveva esperito nei confronti di ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto di Roma per il recupero di un credito da infrazione al C.d.S..

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.

Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che l’appellante aveva dedotto l’erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di statuire sulla censura di illegittimo restringimento della via Dardanelli a causa delle zone blu di sosta e che lo stesso appellante aveva perciò reiterato tale doglianza precisando la illegittimità del verbale per mancanza di parcheggi liberi, ha rilevato, per un verso, che il ricorrente non aveva articolato alcun mezzo di prova per dimostrare il proprio assunto in ordine al restringimento e, per altro verso, che, a fronte della presunzione di legittimità che assiste i provvedimenti amministrativi, era onere dell’interessato dimostrare, anche a mezzo di accesso a norma della L. n. 241 del 1990, art. 21, che nella zona limitrofa a quella in cui è avvenuta l’infrazione non vi fosse un parcheggio senza custodia.

Il D.L., con ricorso notificato a mezzo pec il 17/9/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

La prefettura di Roma è rimasta intimata.

Il ricorrente, all’esito della proposta del relatore, ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non si è pronunciato su tutte le censure che lo stesso aveva a suo tempo sollevato nei confronti della sentenza di primo grado, vale a dire il restringimento della carreggiata e l’insufficienza dei parcheggi gratuiti nella zona della pretesa violazione.

2. Il motivo è infondato. Il tribunale, infatti, si è senz’altro pronunciato sul motivo d’appello che era stato proposto, ritenendone, semplicemente, l’infondatezza, per difetto di prova, tanto sotto il profilo del dedotto restringimento della carreggiata, quanto sotto quello della mancanza nella zona in cui l’infrazione è stata accertata di un parcheggio senza custodia.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso di considerare che la Prefettura, ritualmente costituitasi nel giudizio di primo grado, non aveva minimamente contestato i fatti addotti dal ricorrente, vale a dire il restringimento della carreggiata e l’insufficienza dei parcheggi gratuiti nella zona della pretesa violazione, laddove, in base alla norma sopra invocata, il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Il principio di non contestazione, “… con conseguente relevatio dell’avversario dall’onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte e tenuta a prendere posizione” (Cass. n. 3023 del 2016); e ciò in quanto “il sistema di preclusioni del processo civile… e di avanzamento nell’accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti suppone che la parte che ha l’onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato e analitico, così che l’altra parte abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle, ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse” (Cass. n. 21847 del 2014). Ribadito, pertanto, che l’onere di specifica contestazione ad opera della parte costituita presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto specifica ad opera della parte onerata della prova (Cass. n. 22055 del 2017), ritiene la Corte che il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione, non possa prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata (o, al contrario, escluso) non contestazione negata (o, al contrario, invocata) dal ricorrente, quanto meno nella misura necessaria a integrare la specificità al motivo ed a consentirne la valutazione senza necessità di procedere all’esame del fascicoli d’ufficio o di quelli di parte. La parte che, in sede di ricorso per cassazione, ne deduca la violazione, è tenuta, pertanto, ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto che assume non essere stato contestato, sia stato a suo tempo esposto (Cass. n. 31619 del 2018).

4.3. E non solo: il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dall’assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve anche indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass. n. 12840 del 2017).

4.4. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare, come nella specie, l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve, in definitiva, riprodurre tanto il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, con la puntuale allegazione dei fatti di causa ivi esposta dall’attore, quanto il contenuto dell’atto contenente la risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, con la prospettata mancanza o genericità di contestazione in ordine agli stessi.

4.5. Tali oneri non risultano soddisfatti dall’odierno ricorso giacchè le censure svolte dal ricorrente, incentrate sul difetto di specifica contestazione di taluni fatti ad opera della controparte (vale a dire il restringimento della carreggiata e l’insufficienza dei parcheggi gratuiti nella zona della pretesa violazione), sono state svolte in difetto della preliminare trascrizione tanto dei passaggi dell’atto introduttivo a mezzo del quale lo stesso, quale attore, ne avrebbe compiuto la puntuale allegazione in giudizio, quanto dei passaggi della memoria difensiva nella quale la prefettura resistente, pur se costituita in giudizio, si sarebbe astenuta dalla loro specifica contestazione.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l’insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, essendosi limitato ad affermare che il ricorrente non aveva provato i propri assunti, e cioè la mancanza di un parcheggio senza custodia nella zona limitrofa a quella in cui è avvenuta l’infrazione, ha omesso di fornire una motivazione sufficiente su un punto decisivo della controversia.

6.1. Il motivo, nella misura in cui non è assorbito dal rigetto dei precedenti, è inammissibile.

6.2. L’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore ratione temporis, consente, infatti, di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia, nella specie neppure invocata, si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo: esclusa, quindi, ogni al semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (così, Cass. SU n.. 8053 del 2014; più di recente, Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

7. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

8. Nulla per le spese di lite, non avendo la prefettura svolto alcuna attività difensiva.

9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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