Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5978 del 08/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 28559/14 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3007/22/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 9 giugno 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. dello Stato Paolo Marchini, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 3007/22/14 depositata il 9 giugno 2014 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – in riforma della decisione n. 289/44/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano – accoglieva il ricorso promosso dal Fallimento (OMISSIS) S.p.A. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale non veniva riconosciuta la “deducibilità dei costi” relativi a “fatture soggettivamente inesistenti”.

In effetti per la CTR – secondo la quale peraltro “in sede di controdeduzioni l’ufficio aveva modificato in modo inammissibile i motivi dell’accertamento richiamandosi all’art. 109 TUIR e non alla L. 21 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, su cui si era basato sia l’avviso d’accertamento sia la sentenza dei primi giudici” – la nuova formulazione della L. 21 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, non permetteva più di contestare “ai soggetti terzi la deducibilità dei costi” anche riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’intimato contribuente non presentava difese.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza: violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 att. c.p.c., comma 2, n. 4 dell’art. 118 att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, l’ufficio deduceva la nullità della impugnata sentenza per mancanza “materiale” di motivazione, ma ciò infondatamente perchè invece come sopra veduto la CTR ha chiaramente spiegato che la L. 537 cit. art. 14, comma 4 bis, andava interpretato nel senso che dovevano ammettersi in deduzione tutti i “costi” di terzi, compresi quindi quelli inerenti a operazioni soggettivamente inesistenti dedotti dal contribuente, nonchè che doveva giudicarsi inammissibile giustificare la pretesa erariale sulla base dell’inesistenza delle generali condizioni stabilite per la deducibilità dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, dopo che invece la ripresa a tassazione dei costi era avvenuta sul presupposto dell’esistenza delle diverse condizioni previste dalla L. n. 537 cit., art. 14, comma 4 bis, in caso di fatti penalmente rilevanti.

2. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, (anche in combinato con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8 e art. 109 TUIR) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, da esaminarsi preventivamente per il suo preliminare carattere logico giuridico, l’ufficio deduceva che la CTR era incorsa in errore laddove aveva ritenuto inammissibile l’aver fatto riferimento a norme diverse rispetto a quelle indicate nell’impugnato avviso, questo perchè, secondo l’ufficio “non vi sarebbe stata alcuna modifica della motivazione dell’accertamento, bensì solo l’applicazione dello ius supervenies al caso di specie”.

In disparte l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza giacchè la mancata trascrizione dell’avviso di accertamento, oltrechè la mancata indicazione del tempo e del luogo processuali della sua produzione, impediscono alla Corte di verificare se la ripresa dei costi sia stata fondata o no anche sulla inesistenza delle generali condizioni stabilite per la deduzione dal D.P.R. n. 917 cit., art. 109, oltre che sulla mancanza delle del tutto specifiche diverse condizioni previste dalla L. n. 537 cit. art. 14, comma 4 bis, per l’ipotesi di “costi e spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo” (Cass. sez. 3, n. 8569 del 2013; Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009) – il motivo sarebbe comunque quanto meno infondato perchè mentre la L. n. 537 cit., art. 14, comma 4 bis, disciplina in termini sostanzialmente sanzionatori le condizioni di ripresa di “costi e spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo”, il D.P.R. n. 917 cit., art. 109, disciplina invece le assai differenti generali condizioni di certezza, inerenza ecc. sulla scorta delle quali è ammessa la deduzione, con la conseguenza che correttamente la CTR, in relazione al carattere impugnatorio della giudizio tributario, ha negato all’ufficio la possibilità di mutatio, cioè di fondare la propria pretesa su fatti diversi da quelli indicati in avviso. Ed in effetti i fatti posti a base dell’avviso hanno la essenziale funzione di delimitare il thema decidendum allo scopo di garantire il diritto di difesa del contribuente il quale, stante il divieto dei motivi aggiunti di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2 ss., non potrebbe in alcun modo p.es. reagire alla necessità di accertare circostanze diverse da quelle richieste per la deducibilità dalla L. n. 537 cit. art. 14, comma 4 bis, (Cass. sez. trib. n. 22019 del 2014; Cass. sez. trib. n. 4145 del 2013; Cass. sez. trib. n. 20516 del 2006).

3. Assorbito il secondo motivo atteso che – all’evidenza – l’impossibilità di fondare la ripresa sulle differenti condizioni stabilite dal D.P.R. n. 917 cit., art. 109, preclude ogni esame sull’esistenza stesse.

4. In mancanza di avversaria costituzione non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.

5. Inoltre – essendo la soccombente una parte pubblica – la stessa non deve essere assoggettata al raddoppio del contributo (Cass. sez. 6^, n. 1778 del 2016; Cass. sez. 3^, n. 5955 del 2014).

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA