Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5977 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 29076/13 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 112/25/2012 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata il 2 novembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. dello Stato Paolo Marchini, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Zeno Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 112/25/12 depositata il 2 novembre 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto – in riforma della decisione n. 82/01/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia – accoglieva il ricorso promosso da A.R. contro l’avviso n. (OMISSIS) IVA IRPEF IRAP 2004 con il quale veniva recuperato a tassazione un maggior reddito in applicazione del corrispondente studio di settore.

Per quanto rimasto d’interesse la CTR – che pur aveva dichiarato la nullità della prima decisione perchè la stessa era stata “pronunciata in camera di consiglio” nonostante il contribuente avesse chiesto che la trattazione della controversia avvenisse in pubblica udienza – riteneva comunque “illegittimo” l’avviso perchè in violazione della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 3 bis, l’accertamento basato sullo studio di settore non era stato preceduto dall’obbligatorio contraddittorio amministrativo atteso che “l’invito inviato alla parte indicava una data di convocazione addirittura antecedente di circa un mese in merito alla data di notifica dell’invito” e che il precedente “invito al contraddittorio emesso dall’Agenzia delle Entrate, datato 23 luglio 2008 con prot. n. (OMISSIS) per la definizione dell’accertamento sulla base degli studi settore per il periodo d’imposta 2004, non riportava alcuna sottoscrizione di firma da parte dei responsabili dell’AF”.

L’ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’intimato contribuente non presentava difese.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, l’ufficio censurava la CTR perchè avendo accertato il difetto di contraddittorio discendente dal non aver la CTP trattato il ricorso in pubblica udienza, avrebbe dovuto rimettere la controversia davanti al giudice di prime cure secondo quanto previsto dal D.Lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b).

Il motivo è infondato.

Deve in effetti essere osservato come il D.Lgs. n. 546 cit. art. 59, comma 1, lett. b), – e nemmeno le altre lettere in esso contenute – prevedono la rimessione al primo giudice in caso la controversia non sia stata trattata in pubblica udienza nonostante richiesta della parte. L’unica conseguenza al verificarsi della concreta fattispecie – come già questa Corte ha avuto occasione di affermare secondo una linea interpretativa differente a quella talune volte successivamente utilizzata ma che conduce a risultati identici (Cass. sez. trib. n. 13113 del 2012; Cass. sez. trib. n. 24972 del 2006) – sarà quindi la declaratoria di nullità della sentenza della CTP e la decisione di merito (Cass. sez. trib. n. 3559 del 2010; Cass. sez. trib. n. 1176 del 2004). L’interpretazione qui ritenuta preferibile – oltre che fondarsi sul tenore strettamente letterale del D.Lgs. n. 546 cit. art. 59, – ha anche il pregio di coordinarsi con la restrittiva interpretazione che questa Corte ha sempre dato dell’omologa norma contenuta nell’art. 354 c.p.c. (Cass. sez. 3^ n. 13890 del 2014; Cass. sez. 2^ n. 28695 del 2013).

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, l’ufficio deduceva che la CTR, avendo dichiarato illegittimo il primo invito al contraddittorio per mancanza di sua sottoscrizione, aveva pronunciato su di una eccezione non proposta dal contribuente.

Il motivo è infondato.

In effetti la CTR non ha affatto pronunciato su di un’eccezione non proposta bensì ha accolto quella espressamente formulata dal contribuente – secondo cui l’avviso doveva essere dichiarato illegittimo perchè mancava un idoneo invito al contraddittorio amministrativo accertando che il primo invito non poteva ritenersi valido per l’assenza della sottoscrizione e il secondo era stato invece intempestivo (a riguardo è utile rammentare Cass. sez. un. n. 10531 del 2013, secondo cui “Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”; Cass. sez. trib. n. 3404 del 2015; Cass. sez. trib. n. 9610 del 2012).

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, l’ufficio deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto che non si fosse realizzato l’obbligatorio contraddittorio amministrativo previsto dalla L. n. 146 cit., art. 10, comma 3 bis, ciò in quanto era stato il contribuente a non comparire nonostante la notifica del primo invito.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza che non è stata quella dall’ufficio denunciata di aver la CTR ritenuto la mancanza del contraddittorio amministrativo nonostante il contribuente non fosse colpevolmente comparso a seguito della notifica del primo invito, bensì quella diversa anche evidenziata in narrativa del presente per cui il primo invito in assenza di sottoscrizione era da giudicarsi inidoneo a dar ingresso al ridetto contraddittorio preventivo (Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011; Cass. sez. 1^, n. 15952 del 2007).

4. In mancanza di avversaria costituzione non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.

5. Inoltre – essendo la soccombente una parte pubblica – la stessa non deve essere assoggettata al raddoppio del contributo (Cass. sez. 6^ n. 1778 del 2016; Cass. sez. 3^, n. 5955 del 2014).

PQM

(proposta)

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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