Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5977 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 04/03/2020), n.5977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19140-2018 proposto da:

F.A.R. (e non F.A.M., come riportato per mero

errore materiale, nell’epigrafe del Decreto impugnato),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLOMETTO 4, presso lo studio

dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 51/2018 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La sig.ra F.A.R. ha impugnato per cassazione il decreto n. 79/18, depositato il 10/1/18, con cui la corte d’appello di Perugia ha accolto solo in parte la domanda di equa riparazione da lei proposta l’11/2/10 alla corte d’appello di Roma e, all’esito della declaratoria di incompetenza di questa, riassunta davanti alla corte d’appello di Perugia con ricorso depositato il 9/5/13, in relazione all’irragionevole durata di un giudizio amministrativo instaurato nel 1998 e ancora pendente alla data dell’introduzione della domanda di equa riparazione (giudizio amministrativo definito, come si apprende nell’impugnata sentenza, con decreto dichiarativo della perenzione depositato il 10.10.11).

La corte territoriale, dopo aver evidenziato che nel giudizio presupposto risultava depositata “l’istanza di fissazione di udienza di discussione in data 28 aprile 2000, ma non l’istanza di prelievo, e che alla data del 16 settembre 2010 il giudizio non era stato ancora definito” (pag. 1, ultimo capoverso, del decreto) ha rilevato che, nei giudizi di equa riparazione instaurati, come il presente, in epoca compresa tra il 25 giugno 2008 e il 15 settembre 2010, si applica il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, nel testo modificato dalla L. di conversione n. 133 del 2008, con conseguente improponibilità della domanda di equa riparazione “esclusivamente per la parte riguardante il periodo decorrente dal 25/6/2008, mentre potrà essere fatto valere il diritto all’equa riparazione per il periodo precedente a tale data” (pag. 2, quarto capoverso, della sentenza). Sulla scorta di tali premesse la corte ha quindi liquidato l’equa riparazione in favore della ricorrente solo per la durata del giudizio presupposto maturata fino al 25 giugno 2008.

Il ricorso si articola in due motivi.

Con il primo motivo si solleva la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito nella L. n. 133 del 2008, in relazione all’art. 117 Cost., comma 1, con riferimento agli artt. 6, 13 e 46 Carta EDU.

Con il secondo motivo si censura la liquidazione delle spese di lite operata dalla corte territoriale in favore della ricorrente, denunciandone la quantificazione al di sotto dei minimi tariffari. Il Ministero dell’economia e delle Finanze non ha spiegato difese in questa sede.

Il primo motivo di ricorso risulta fondato.

Nelle more del presente giudizio di legittimità, infatti, è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e successive modifiche.

Preliminarmente è opportuno precisare che il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, troverebbe applicazione, ratione temporis, alla fattispecie in esame, risultando il giudizio presupposto definito nel 2011. Come la Corte costituzionale ha chiarito nella menzionata sentenza n. 34 del 2019, infatti, la disciplina intertemporale dettata dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. a), b) ed m), non consente di ritenere “sterilizzati” gli effetti (di improponibilità) derivanti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, in relazione ai processi presupposti definiti, come nel caso qui in esame, prima del 31 ottobre 2016. Il Giudice delle leggi ha infatti sottolineato come il tenore letterale della disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2-bis, (introdotto, insieme allo stesso art., comma 2- ter, dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. m)) ne implichi chiaramente l’applicabilità (solo) pro futuro. Ai sensi di detta norma, l’ammissibilità della domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di processi amministrativi è ora, infatti, condizionata dalla intervenuta proposizione del “rimedio preventivo” dell’istanza di prelievo “almeno sei mesi prima” della scadenza del termine di ragionevole durata del processo. Ed è evidente che una tale condizione – riscritta ora nei più incisivi termini di un onere di diligenza posto a carico della parte chiamata a cooperare con il giudice al fine di evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo – non può che riferirsi a processi ancora pendenti, la cui ragionevole durata si protragga per il tempo necessario a consentire alle parti di proporre l’istanza di prelievo nel termine introdotto dalla L. n. 208 del 2015. Il che, appunto, spiega perchè, ai sensi della L. n. 89 del 2001, stesso art. 6, successivo comma 2-ter, la così riformulata condizione di proponibilità si applichi (solo) nei processi amministrativi che eccedano (nel grado) il rispettivo termine di ragionevole durata al 31 ottobre 2016, in data, quindi, di oltre sei mesi successiva a quella (1 gennaio 2016) di entrata in vigore della L. n. 208 del 2015. In relazione a processi presupposti definiti antecedentemente alla data del 31 ottobre 2016, per contro, non si applica la L. n. 89 del 2001, nuovo art. 1-ter, ma continua a valere la previgente disciplina della improponibilità dettata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e successive modificazioni, per il caso che nel giudizio presupposto sia mancata la presentazione della istanza di prelievo di cui all’art. 71 codice del processo amministrativo, comma 2. Tale disciplina è stata appunto dichiarata costituzionalmente illegittima.

La Corte costituzionale ha infatti ritenuto in contrasto con la Carta EDU, e quindi con la Costituzione, la previsione stessa della subordinazione della proponibilità della domanda ex lege “Pinto” alla circostanza che nel giudizio amministrativo presupposte fosse stata presentata una istanza di prelievo.

La Consulta, nel richiamare la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se “effettivi” e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente (così, in particolare, Corte EDU, grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), ha ricordato come già con la sentenza del 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, detta Corte, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale interno, aveva preannunciato che una prassi interpretativa ed applicativa del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo antecedente alla modifica di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010 – che avesse avuto come effetto quello di opporsi all’ammissibilità dei ricorsi ex lege “Pinto” (relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25 giugno 2008), per il solo fatto della mancata presentazione di un’istanza di prelievo – avrebbe privato sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente. Ha altresì rammentato che, più di recente, con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, la Corte EDU aveva affrontato il problema dell’effettività del rimedio nazionale ex lege n. 89 del 2001, soggetto alla condizione di proponibilità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, ed esaminando diacronicamente tale disposizione, fino al testo scaturito dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 104 del 2010, aveva conclusivamente ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della “legge Pinto” con la disposizione stessa, non potesse essere considerata un rimedio effettivo ai sensi dell’art. 13 CEDU. Ciò soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevedeva alcuna condizione volta a garantire l’esame dell’istanza di prelievo. Per l’effetto, la Corte costituzionale ha ritenuto che la norma in esame si pone in contrasto con la “costante giurisprudenza della Corte EDU”, atteso che l’istanza di prelievo, cui fa riferimento il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla L. n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71 codice del processo amministrativo, comma 2, la parte “può” segnalare al giudice l’urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia nè con l’obiettivo del contenimento della durata del processo nè con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.

Da ultimo, è opportuno evidenziare che – ancorchè il dispositivo della suddetta sentenza della Corte costituzionale faccia testuale riferimento soltanto al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 4, art. 3, comma 23, e dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6 – la motivazione della stessa sentenza non lascia dubbi sul fatto che la declaratoria di illegittimità costituzionale investe il nucleo originario del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, e non soltanto le aggiunte e modificazioni apportate al testo della disposizione dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 4, art. 3, comma 23, e dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6 (per un precedente in cui questa Corte ha ritenuto caducato dalla Corte costituzionale il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nell’ambito di un giudizio di equa riparazione introdotto nel 2009, nel quale tale articolo era quindi applicabile nel testo anteriore alle modifiche recate dal D.Lgs. n. 104 del 2010, vedi Cass., Sez. II, ord. n. 21504/19).

La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell’istanza di prelievo per contrasto con i parametri convenzionali della CEDU (art. 6 par. 1), la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117 Cost., comma 1, impone quindi l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, e la cassazione del decreto impugnato, la cui ratio decidendi risiede proprio nell’applicazione di tale norma.

Alla cassazione consegue il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d’appello di Perugia.

Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia alla corte di appello di Perugia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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