Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5975 del 11/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5975
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
V.R.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia n. 112/2008/26 depositata il 29/6/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 14/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Valentino Roberto contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Foggia n. 413/03/1998 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Irpef. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 11 Cost.. La CTR avrebbe con motivazione contraddittoria escluso la esistenza di un rapporto di consequenzialità tra accertamento e condono.
La censura è infondata. Le ragioni poste a fondamento della decisione consentono l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata, avendo la CTR ritenuto ferma la validità della domanda di condono, annullando gli effetti dell’avviso di accertamento.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso la pronuncia in ordine alla mancata caducazione dell’accertamento in quanto non impugnato.
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 136 Cost. e L. n. 87 del 1953, art. 30.
La pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 175/86, non avrebbe alcun effetto in ordine all’avviso di accertamento non impugnato.
Le censure sono fondate alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 4698 del 02/04/2002) secondo cui l’efficacia retroattiva della declaratoria di parziale incostituzionalità (con sentenza n. 175 del 1986) del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516), nella parte in cui consentiva la notifica di avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzichè fino alla data di entrata in vigore di detto D.L., è invocabile solo se si sia aperta o possa essere aperta contestazione giudiziale rivolta a denunciare l’illegittimità dell’atto impositivo; detta efficacia “ex tunc”, pertanto, non opera allorchè il contribuente non abbia impugnato gli avvisi di rettifica e si sia limitato a presentare dichiarazione di condono sulla base dei dati accertati dall’Ufficio, non bastando, al riguardo, la successiva impugnazione del ruolo, stante l’impossibilità di far valere con detta impugnazione vizi inficianti atti presupposti ritualmente portati a conoscenza del medesimo contribuente.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia.
PQM
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia.
Così deciso in Roma, 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010