Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5975 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1610/10 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Daenas S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

R.U., elettivamente domiciliata in Napoli, Via dei Mille n. 16,

rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Monti, giusta delega a

margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/47/09 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il 5 giugno 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. dello Stato Paolo Marchini, per la ricorrente;

udito l’Avv. Roberto Monti, per il controricorrente; udito il P.M. in

persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Zeno Immacolata,

che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 102/47/09 depositata il 5 giugno 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava la decisione n. 558/24/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso promosso da Daenas S.r.l. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) IVA 2002 con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione un maggior reddito quale consorziata di Manital la quale – in esito a verifica della polizia tributaria – era risultato aver “commesso violazioni di omessa fatturazione per le operazioni attive non documentate e omessa regolarizzazione per le operazioni passive non fatturate dal Consorzio Manital”.

3. Come il primo giudice la CTR riteneva che l’ufficio non fosse in alcun modo riuscito a dimostrare che la contribuente fosse consorziata a Manital perchè – nonostante che il PVC avesse dato atto “che risultava che il libro dei soci del Consorzio Manital, il libro verbale di assemblea e il libro adunanze del collegio sindacale riportavano tutti tra le consociate anche la Società Daenas” – la contribuente non appariva aver pagato la quota consortile e sia perchè la stessa Manital aveva successivamente “dichiarato” che la ridetta contribuente non era tra i consorziati.

4. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo rubricato “Insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” – cui la contribuente resisteva con controricorso – che veniva concluso con la seguente sintesi: “La motivazione della CTR è insufficiente sul fatto controverso costituito dalla prova della qualità di socio consorziato della Daenas S.r.l. alla Manital Consorzio, poichè la CTR omette di motivare sulla valenza probatoria delle scritture contabili esaminate dai verbalizzanti della GdF che riportano detta qualità il 25 maggio 1999 fino al 2001, per dar credito, senza alcuna motivazione comparativa, ad una mera dichiarazione resa postuma, nel corso del giudizio, da parte del terzo consorzio. La decisività del fatto controverso sta in ciò che se la CTR avesse preso in considerazione il PVC e i documenti in esso riportati, avrebbe dovuto motivare la scelta della prova decisiva senza poter privilegiare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, un documento postumo e confezionato ad hoc dal terzo Consorzio. Per tale ragione la motivazione si mostra inidonea a giustificare la decisione”.

5. Il ricorso è fondato perchè in effetti la CTR non chiarisce per quali massime d’esperienza non dovessero essere considerate presuntive del rapporto consortile le scritture in cui la contribuente era annotata tra i consorziati e altresì per quali massime d’esperienza la “posteriore” dichiarazione di Manital e la non annotazione del pagamento della quota consortile stessero a dimostrare il contrario (Cass. sez. 3, n. 23201 del 2015; Cass. sez. 3, n. 22022 del 2010).

6. Alla cassazione della sentenza deve quindi seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla commissione tributaria regionale della Campania che in altra composizione dovrà decidere la controversia e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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