Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5975 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 04/03/2020), n.5975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9483-2018 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO NAZZARO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE

FA.GR. AUTOTRASPORTI;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1176/2017 del TRIBUNALE di UDINE, depositata

il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. F.A. ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Udine, confermando la sentenza del giudice di pace della stessa città, ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso due verbali della Polizia Stradale di (OMISSIS), rispettivamente emessi alle ore 10,30 e alle ore 11 del 25 ottobre 2014, aventi ad oggetto la contestazione della violazione dell’art. 179 C.d.S., commi 2 e 9, in cui il signor F. sarebbe incorso circolando con il cronotachigrafo alterato (illecito contestato con il primo verbale) e recante sigilli manomessi (illecito contestato con il secondo verbale).

Nè la Prefettura UTG di Udine, nè la ditta Fa.Gr. Autotrasporti, cui pure il ricorso per cassazione è stato notificato, hanno depositato controricorso.

La causa è stata discussa nell’adunanza di camera di consiglio del 11.7.19, per la quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Preliminarmente va rilevata la nullità della notifica del ricorso alla Prefettura – UTG di Udine, in quanto effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato (Cass. SSUU 608/15).

Il Collegio ritiene tuttavia di soprassedere all’ordine di rinnovazione della notifica, in considerazione dell’infondatezza manifesta del ricorso stesso (cfr., tra le tante, Cass. 12515/18 “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.”).

L’unico motivo di ricorso denuncia il vizio di omesso esame di fatto decisivo e si articola in cinque diversi profili attinenti fatti distinti.

Con il primo profilo si denuncia l’omessa considerazione della relazione di servizio degli agenti accertatori, nella quale si riferisce che – dopo che il meccanico aveva comunicato, all’esito del controllo da lui effettuato, che l’apparecchiatura era a posto, si era presentato un altro tecnico dicendo di essere riuscito ad aprire il bulbo del cambio di averlo trovato manomesso ed alterato. Il ricorrente argomenta quindi che il cronotachigrafo era stato sottoposto a due controlli, il secondo dei quali effettuato al di fuori del diretto e personale controllo degli agenti di polizia ed in presenza del presunto trasgressore.

La censura è infondata. Il tribunale, infatti, ha rilevato che “In definitiva dal complesso delle risultanze, si deduce che gli operanti e il trasgressore erano in officina anche se non assistevano costantemente de visu alle operazioni meccaniche” (pag. 7 della sentenza impugnata), mostrando di avere contezza del fatto che oli agenti non avevano assistito direttamente a tutte le operazioni di esame dell’apparecchio da parte del meccanico dell’officina. Il fatto di cui si lamenta l’omesso esame è stato dunque esaminato e menzionato in sentenza. Inoltre, neanche con riferimento alla mancata presenza del presunto trasgressore al momento dell’esame, il tribunale ha omesso l’esame di tale circostanza, avendo piuttosto ritenuto tale profilo irrilevante alla luce del principio di diritto secondo cui il controllo di funzionalità dell’apparecchio ai sensi dell’art. 179 C.d.S., comma 6 bis, appartiene ad una fase amministrativa in cui non va assicurato il contraddittorio (pag. 7, secondo capoverso, della sentenza).

Il secondo profilo di doglianza concerne l’omesso esame dell’attestazione di avvenuta revisione di cronotachigrafo datata 18/1/2014 della ditta Elettrocar s.n.c., dalla quale – argomenta il ricorrente – emerge che il cronotachigrafo era stato debitamente ispezionato, con esito regolare, nove mesi prima della presunta trasgressione.

Anche questo profilo di doglianza non merita accoglimento, in quanto il fatto di cui si lamenta l’omesso esame risulta privo del requisito della decisività, nulla consentendo di escludere che l’apparecchio sia stato manomesso nel corso dei nove mesi trascorsi dal gennaio all’ottobre del 2014.

Il terzo profilo di doglianza concerne l’omesso Esame della discordanza tra le dichiarazioni testimoniali dell’agente di polizia Fa.Ma. e le dichiarazioni testimoniali del tecnico dell’officina meccanica R.L..

Anche tale profilo di doglianza va disatteso in quanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, le testimonianze dei testi Fa. e R. sono state esaminate nell’impugnata sentenza, che non ha mancato di rilevarne il differente tenore. Il tribunale ha motivatamente argomentato nel senso della conciliabilità di dette testimonianze, sottolineando come il fatto che gli agenti di polizia non assistessero costantemente alle operazioni di controllo meccanico non era incompatibile con la circostanza che tali agenti fossero comunque in officina, il che giustificava, secondo il tribunale, l’affermazione del teste che aveva affermato che il controllo era avvenuto “in presenza” degli agenti.

Il quarto profilo di doglianza concerne l’omessa espunzione dal giudizio delle dichiarazioni datate 25/10/14 del rappresentante della ditta officina meccanica T., perchè portata a conoscenza dell’opponente solo nel giudizio di opposizione.

La doglianza non può trovare accoglimento, in ragione dell’assoluta genericità della sua formulazione. Essa, infatti, per un verso, risulta incoerente con il motivo di ricorso nel cui ambito viene prospettata (riferito al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), in quanto non indica un fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame da parte del tribunale; per altro verso, non articola nei confronti della sentenza gravata alcuna censura che risulti riconducibile ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 o al n. 4, con la specificità necessaria in un’impugnazione a critica vincolata come il ricorso per cassazione.

Il quinto profilo di doglianza concerne la mancata considerazione del fatto che il verbale relativo alla accertata manomissione del bulbo del cronotachigrafo riporta un orario anteriore rispetto all’orario del verbale relativo all’accertata alterazione dei sigilli, laddove l’accertamento relativo ai sigilli non potrebbe che essere precedente a quello relativo all’apparecchiatura sigillata.

Anche quest’ultimo profilo di doglianza va disatteso per difetto di decisività della circostanza di cui si lamenta l’omesso esame. L’ordine cronologico di emissione dei due verbali non costituisce una questione di fatto di portata tale da poter sovvertire la decisione adottata dal tribunale.

Va poi escluso, da ultimo, che la motivazione dell’impugnata sentenza possa qualificarsi, secondo quanto prospettato nella memoria illustrativa del ricorrente (pag. 3, penultimo capoverso) come meramente apparente, trattandosi di motivazione sufficiente a comprendere l’iter logico seguito dal giudice per pervenire alla propria decisione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a regolazione di spese, in difetto di costituzione dell’intimati.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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