Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5973 del 11/03/2010
Cassazione civile sez. I, 11/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5973
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.P., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale
a margine del ricorso, dall’Avv. ABBATE Ferdinando Emilio,
elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Viale Pinturicchio,
n. 21;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore;
– intimata –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 18
settembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito l’Avv. Roda Ranieri, per delega;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso riportandosi alla
relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il relatore designato, nella relazione depositata l’8 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione :
” F.P. ha proposto ricorso per cassazione il 2 novembre 2007 sulla base di due motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 18 settembre 2006, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri veniva condannata ex L. n. 89 del 2001, al pagamento, in favore della medesima, di un indennizzo di Euro 8.000,00 oltre interessi legali dal decreto della Corte d’appello al saldo e spese (per complessivi Euro 750,00), per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi in primo grado innanzi al Tar Lazio ed avente ad oggetto l’accertamento del diritto all’adeguamento triennale dell’indennità giudiziaria.
La Presidenza del Consiglio non ha resistito con controricorso.
Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di primo grado di otto anni.
Il primo motivo – relativo alla decorrenza degli interessi legali – appare manifestamente fondato, giacchè, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 17 febbraio 2003, n. 2382; Sez. 1^, 27 gennaio 2004, n. 1405) f gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d’appello, non già a decorrere dal decreto della corte d’appello.
Il secondo motivo, concernente l’entità delle spese liquidate dalla Corte territoriale, resta assorbito, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione per effetto dell’accoglimento del ricorso”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide le conclusioni rassegnate nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che pertanto il ricorso va accolto nei termini di cui alla relazione;
che il decreto impugnato va di conseguenza cassato in relazione al motivo accolto e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito: fermo restando l’accoglimento della domanda della ricorrente nei termini già decisi dalla Corte d’appello con la conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quest’ultima va condannata al pagamento degli interessi legali con decorrenza dalla domanda al saldo;
che le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che le spese vanno distratte in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna, la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate dalla Corte d’appello con decorrenza dalla domanda al saldo, nonchè al rimborso delle spese processuali – distratte in favore dell’Avv. Ferdinando Emilio Abbate e dell’Avv. Giovambattista Ferriolo per il giudizio di merito e del solo Avv. Ferdinando Emilio Abbate per il giudizio di legittimità -, spese liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.300,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 700,00 per onorari ed Euro 500,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, nella misura di Euro 900,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010