Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5973 del 08/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.08/03/2017), n. 5973
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26609/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
Nursing s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Giuseppe Roccioletti e Lucio Valerio Moscarini, elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Sesto
Rufo n. 23, per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n. 115/18/12 depositata il 6 novembre 2012;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2017
dal Consigliere Enrico Carbone;
Udito l’Avv. Gianna Galluzzo per la ricorrente e l’Avv. Giovanni
Ercole Moscarini su delega per la controricorrente;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Su ricorso della Nursing s.r.l., la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia annullava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei confronti della società per recupero IRES, IRAP e IVA anno d’imposta 2003.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la deducibilità dei costi del personale e l’esenzione IVA per prestazioni infermieristiche rese dalla Nursing s.r.l.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
La Nursing s.r.l. resiste mediante controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2709 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (già art. 75), per aver il giudice d’appello ritenuto inerenti i costi del personale; il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 18, art. 2697 c.c., per aver il giudice d’appello ritenuto spettante l’esenzione IVA.
I motivi devono essere trattati insieme, vertendo entrambi sulla qualificazione giuridica dell’attività verificata, consistente in prestazioni infermieristiche rese dalla Nursing s.r.l. tramite personale non subordinato e tuttavia sprovvisto di partita IVA.
Nella tesi erariale, il costo del personale non era deducibile, mancando la prova dell’inerenza, e le prestazioni non erano esenti, risolvendosi in attività reclutativa anzichè sanitaria.
2. I motivi sono inammissibili.
E’ indubbio che l’inerenza del costo quale requisito di deducibilità vada provata dall’imprenditore (Cass. 9 dicembre 2013, n. 27458, Rv. 629460; Cass. 13 maggio 2016, n. 9818, Rv. 639871); e che a tal fine non sia sufficiente una contabilizzazione priva di documenti a supporto (Cass. 24 marzo 2006, n. 6650, Rv. 588419; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21184, Rv. 632824).
Tuttavia, il giudice d’appello non ha violato questi principi di diritto, anzi ne ha fatto applicazione, gravando l’onere probatorio sulla contribuente e stimandolo assolto tramite (non la sola contabilità, ma anche) le risultanze del PVC ai fini previdenziali.
Constatata l’osservanza dei principi di diritto, il giudice di legittimità non può riesaminare la concreta valutazione del materiale probatorio, attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (Cass. 17 novembre 2005, n. 23286, Rv. 585444; Cass. 26 gennaio 2015, n. 1414, Rv. 634358).
Del pari, non spetta al giudice di legittimità verificare l’apprezzamento probatorio del giudice d’appello, laddove ha ritenuto sulla base di PVC e fattura che la società effettuasse prestazioni sanitarie.
Qui può solo constatarsi l’osservanza del principio di diritto riveniente da Corte giust. 10 settembre 2002, C-141/00: l’esenzione IVA D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10, n. 18, ha valenza oggettiva e prescinde dalla forma giuridica del prestatore, nulla vietando l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di una società che si avvalga di soggetti abilitati (Cass. 22 ottobre 2010, n. 21703, Rv. 615412).
3. I motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, ma la peculiarità della fattispecie impone di compensare le spese di giudizio.
4. L’Agenzia delle entrate prenota a debito, sicchè non ha obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955, Rv. 630550; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778, Rv. 638714).
PQM
Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017