Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5971 del 23/02/2022
Cassazione civile sez. un., 23/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 23/02/2022), n.5971
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20224/2021 proposto da:
UNIVERSITA’ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA RICCARDO GRAZIONI LANTE 9, presso lo studio dell’avvocato
PIETRO CARLO PUCCI, che la rappresenta e difende per procura in
atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO
OCCAGNA, e SILVIO SBRAGAGLIA, per procura in atti;
– controricorrente –
e contro
REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, via MARCANTONIO
COLONNA 27, presso l’Avvocatura regionale, rappresentato e difeso
dall’avvocato RITA SANTO, per procura in atti;
– controricorrente –
e contro
S.F.P., P.A., M.P.,
SP.LU., G.G., L.G., D.C.C.,
C.D., D.C.D., A.A., D.C.F.,
elettivamente domiciliati in ROMA, via DELL’ORSO 84, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO LETTERA, che li rappresenta e difende
per procura in atti;
– controricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e ENEL S.P.A.;
– intimati –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
08/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CORRADO MISTRI, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile
il ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
1. – L’Università Agraria di Civitavecchia ricorre per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, nei confronti di S.F.P., P.A., M.P., Sp.Lu., G.G., L.G., D.C.C., C.D., D.C.D., A.A., D.C.F., del Comune di Civitavecchia e della Regione Lazio, ed inoltre nei confronti del Ministero dell’economia e delle Finanze e di Enel S.p.A., in relazione a giudizio pendente dinanzi al commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana, iscritto al numero di registro generale 18 del 2015.
2. – Il Comune di Civitavecchia, la Regione Lazio e le persone fisiche intimate resistono con tre separati controricorsi, deducendo anzitutto l’inammissibilità del ricorso e contestandone la fondatezza. Gli altri intimati non spiegano difese.
3. – Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità. considerato che:
4. – La ricorrente ha proposto due motivi:
-) il primo concernente l’accertamento disposto con sentenza numero 19 del 1990 del commissario degli usi civici di Roma per l’individuazione sia degli estremi catastali delle terre sia dell’identità dei possessori, accertamento che non spetterebbe all’autorità amministrativa ivi indicata;
-) il secondo concernente talune contestazioni avanzate dagli interessati con l’opposizione.
La ricorrente ha dunque chiesto dichiararsi: “che spetta alla giurisdizione speciale commissariale in sede contenziosa, e non all’autorità amministrativa regionale, il compito di identificare catastalmente le terre e di individuare gli occupatori affidato dalla sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana rep. n. 9 del 1990 all’Assessore agli usi civici per la regione Lazio; che spetta non alla giurisdizione speciale commissariale, ma alla giurisdizione ordinaria civile, e in particolare all’organo specializzato della stessa rappresentato dalla Sezione Speciale di cui della L. n. 1078 del 1930, artt. 9,10 e 11, giudicare delle contestazioni sulla qualitas soli circa le terre oggetto della pronuncia dichiarativa di demanialità collettiva di cui alla sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana 24.02.1990, rep. n. 19, cron. 181, essendosi i poteri giurisdizionali del giudice speciale commissariale esauriti con l’emissione di detta sentenza per quanto concerne l’accertamento della qualitas soli con riguardo alle terre controverse nell’ambito del giudizio in cui detta sentenza è stata pronunciata; che, quindi, spetta alla giurisdizione speciale commissariale conoscere degli atti con efficacia sdemanializzante (ad es. transazioni o legittimazioni o alienazioni) intervenuti nel corso del giudizio deciso con la sentenza del C.U.C. di Roma rep. n. 19/1990 ai fini dell’emissione della sentenza definitiva, mentre spetta alla giurisdizione ordinaria civile, rappresentata dalla Sezione Speciale Usi Civici della Corte d’Appello di Roma, conoscere delle contestazioni avverso la pronuncia sulla qualitas soli contenuta nella sentenza del C.U.C. di Roma rep. n. 19/1990, basate ad es. su atti asseritamente sdemanializzanti cronologicamente anteriori all’instaurazione del giudizio deciso con la predetta sentenza del 1990, come le concessioni in enfiteusi di terre della tenuta delle Mortelle nel XVIII secolo o la vendita del canone per le terre della tenuta delle Mortelle concesse in enfiteusi”.
ritenuto che:
6. – Va dichiara la giurisdizione commissariale.
6.1. – L’antefatto su cui s’innesta il regolamento in esame ha avuto inizio nel 1931, a seguito di una ancora precedente vicenda risalente al 1914, con l’instaurazione di un procedimento, promosso dalla dante causa dell’odierna ricorrente, l’allora Associazione Agraria di Civitavecchia, conclusosi con sentenza numero 19 del 1990 del Commissario per la liquidazione degli usi civici adito, il quale ha così deciso: “Dichiara la qualità demaniale delle tenute “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, site in territorio del Comune di Civitavecchia, ed ordina la reintegra delle stesse nel demanio collettivo civico dell’Associazione Agraria ricorrente, a cura dell’Assessore agli usi civici per la Regione Lazio, il quale accerterà preventivamente per quali parti siano intervenuti gli atti di sdemanializzazione indicati in motivazione ed accerterà, altresì, i dati catastali di tali terre provvedendo, altresì, ad identificare gli attuali possessori. Rimette alla Regione Lazio, in sede amministrativa, la liquidazione degli usi civici sulla tenuta XIII Quartucci. Dispone che la presente sentenza sia comunicata oltre alle parti a cui deve essere effettuata per legge, anche all’Assessore agli usi civici per la regione Lazio e all’ufficio usi civici della stessa regione. Spese compensate”.
6.2. – Contro tale sentenza le persone fisiche qui intimate hanno proposto opposizione di terzo ordinaria, chiedendo, in breve, “riconoscere… gli autonomi diritti di proprietà degli opponenti totalmente in buona fede” ed “accertare che i diritti vantati dall’Associazione Agraria di Civitavecchia… non sussistono”.
6.3. – Nell’ambito di detto giudizio l’Università Agraria di Civitavecchia ha proposto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, spiegando i motivi prima riassunti, che appaiono sufficientemente comprensibili e specifici, sicché non ricorre l’inammissibilità del ricorso eccepita dal Procuratore Generale.
6.4. – Queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare recentemente, in una diversa controversia introdotta dall’Università Agraria di Civitavecchia, “che la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, ai sensi della L. n. 1766 del 1927, art. 29, le controversie concernenti l’accertamento della esistenza, della natura e dell’estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale del suolo, puntualizzandosi che la questione della demanialità deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum, dovendosi altresì porre la questione relativa alla qualitas del suolo quale antecedente logico giuridico della decisione” (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8564, che richiama Cass., Sez. Un., n. 605 del 2015; Cass., Sez. Un., n. 26816 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 7429 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 16268 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 5621 del 1996; Cass., Sez. Un., n. 6689 del 1995; Cass., Sez. Un., n. 11255 del 1994).
6.5. – Il principio che precede è qui ribadito e condiviso, e, poiché la domanda introdotta dalle persone fisiche indicate investe senza dubbio la qualitas soli dei fondi cui si riferisce, la giurisdizione non può che essere del Commissario per la liquidazione degli usi civici.
7. – Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici, in quanto organo deputato a decidere ogni questione attinente alla qualità demaniale collettiva delle terre in contestazione. Ad esso vanno rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese di questo procedimento. In materia di regolamento preventivo non v’e’ luogo per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del Commissario per gli Usi civici, al quale rimette gli atti e che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022