Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5971 del 12/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 12/03/2018, (ud. 07/02/2018, dep.12/03/2018),  n. 5971

Fatto

 

Con sentenza in data 28 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanisetta, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 306/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Caltanisetta che aveva accolto il ricorso di P.A. contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2003. La CTR osservava in particolare che, essendo la sentenza appellata stata depositata il 30 maggio 2011, il termine per appellarla scadeva il 15 luglio 2012 e pertanto il gravame doveva considerarsi tardivo anche se proposto il 16 luglio 2012 come affermato dall’ appellante Agenzia delle entrate, ufficio locale, affermando peraltro in fatto che la data di proposizione, mediante messo notificatore, era avvenuta il 26 luglio 2012, così interpretando la relata di notifica; la CTR affrontava peraltro anche il merito del gravame, specificamente con riguardo all’eccepito difetto di motivazione dell’atto impositivo impugnato per mancata allegazione del PVC.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Entrambe le parti hanno successivamente depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, art. 155 cod. proc. civ., poichè la CTR ha affermato la tardività del suo gravame.

La censura è fondata.

Mediante accesso agli atti – consentito a questa Corte quale “giudice del fatto” trattandosi di vizio procedurale – va anzitutto rilevato che dalla relata di notifica dell’appello agenziale emerge che la procedura notificatoria del medesimo è stata ritualmente perfezionata in data 16 luglio 2012 e non il 26 luglio 2012, come erroneamente asserito dal giudice tributario di appello.

Da ciò deriva la falsa applicazione delle disposizioni legislative evocate, le quali peraltro sono state altresì violate, non avendo la CTR siciliana tenuto conto che il 15 luglio 2012 era domenica e quindi il termine per appellare scadeva appunto il successivo lunedì, stante la previsione di cui all’art. 155 c.p.c., comma 4.

Diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente nella memoria depositata, non si tratta di “errore revocatorio”, quindi rimediabile con la specifica impugnazione prevista dall’ordinamento processuale sia generale che speciale.

Il Collegio ritiene infatti di riaffermare il, peraltro consolidato, principio che, allorchè come nel caso di specie (interpretazione fattuale della notifica del gravame agenziale) sia dedotto un error in procedendo che implica la nullità della sentenza per difetto dell’attività valutativa del giudice a quo, questa Corte, appunto come “giudice del fatto processuale”, mediante il diretto accesso agli atti deve dirimere direttamente la questione, pronunciando, se del caso, la denunciata nullità della sentenza impugnata (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17653 del 15/10/2012, Rv. 623886 – 01; Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, Rv. 622361 – 01).

L’accoglimento del primo motivo rende inammissibile il secondo, poichè le considerazioni meritali del giudice tributario di appello non possono che considerarsi obiter dicta, secondo il principio di diritto che “In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta”, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione” (Sez. L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014, Rv. 633495 – 01).

In accoglimento del primo motivo del ricorso, inammissibile il secondo motivo, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanisetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2018

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