Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5971 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 18706/13, proposto da:

D.R., elett.te domic, in Roma, alla via B. Peruzzi n. 23,

presso l’avv. Tommaso Di Natale, rappres. e difesa dall’avv. Simona

Del Buono, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende nella discussione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 83/1/13 della Commissione tributaria regionale

della Toscana, depositata il 10/6/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/1/2017 dal consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. S. Del Buono;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. G. Galluzzo;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.R. impugnò innanzi alla CTP di Siena un avviso d’accertamento, per l’anno 2004, fondato sugli studi di settore relativi all’attività alberghiera, esercitata in (OMISSIS), attraverso cui fu rilevato uno scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi attribuiti.

La contribuente lamentò, in particolare, che l’ufficio non aveva dimostrato gravi incongruenze e che l’avviso non era stato motivato, avendo piuttosto applicato automaticamente le risultanze dello studio di settore, senza tener conto della concreta realtà dell’attività del contribuente e delle giustificazioni addotte.

Si costituì l’ufficio, resistendo al ricorso.

La Ctp accolse il ricorso, rilevando l’insussistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili presuntivamente dallo studio di settore applicato.

L’Agenzia delle entrate propose appello avverso tale sentenza, richiamando la legittimità e la correttezza dell’avviso d’accertamento.

La Ctr accolse l’appello, argomentando che: il contraddittorio era stato instaurato correttamente; la riduzione del 50% della rettifica dei ricavi, operata in primo tempo dall’ufficio, fosse più che adeguata considerando l’incremento del numero delle giornate di apertura dell’albergo e l’aumento dei lavoratori dipendenti; non era stata dimostrata la grave crisi negli anni oggetto dell’accertamento; nel periodo 2002-2004 la ricorrente era stata considerata soggetto non congruo.

Avverso tale sentenza della Ctr, D.R. ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di ricorso.

Con il primo, è stata denunciata l’omessa pronuncia su un punto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine all’inammissibilità dell’appello, in quanto il ricorso in appello non avrebbe contenuto: l’indicazione della commissione tributaria, dell’appellante e delle altre parti; il contenuto della sentenza appellata; l’esposizione sommaria dei fatti; l’oggetto della domanda e i motivi dell’impugnazione.

Con il secondo motivo, è stata denunciata la contraddittorietà della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia.

In particolare, la ricorrente ha lamentato che il giudice d’appello: non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza delle gravi incongruenze, come richiesto dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies; non avrebbe esaminato gli argomenti prospettati, idonei a confutare la presunzione semplice indotta mediante l’applicazione dello studio di settore.

Non si è costituita nei termini l’Agenzia delle entrate che ha però partecipato all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza in forma semplificata.

I motivi del ricorso sono inammissibili.

Con il primo motivo, la parte ricorrente, sebbene abbia censurato il difetto di specificità dei motivi d’appello, ha lamentato, in sostanza, l’omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia.

Ne consegue che deve ritenersi che il motivo riguardi, di fatto, la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ora, tale motivo è inammissibile per carenza del requisito dell’autosufficienza, in quanto la parte ricorrente non ha allegato e riprodotto il contenuto del ricorso in appello e i relativi motivi che sarebbero privi della specificità. Parimenti inammissibile si configura il secondo motivo di ricorso, attraverso cui la parte ricorrente ha lamentato la contradditorietà della motivazione della sentenza della Ctr, in ordine a punti decisivi del giudizio.

Tale motivo ha per oggetto, in realtà, la critica afferente ad un asserito carattere contraddittorio della motivazione in ordine ai criteri che informano l’applicazione degli studi di settore, con specifico riguardo alla riduzione del 50% dell’importo della rettifica dei ricavi.

Tuttavia, tale critica afferisce, in sostanza, alla condotta dell’agenzia delle entrate e non al contenuto della motivazione della sentenza della CTR.

Parimenti, la parte del motivo in questione riguardante l’omessa valutazione di elementi dedotti dalla stessa parte non è inerente alla evocata contraddittorietà della motivazione.

In particolare, il motivo è inammissibile, poichè esso tende ad un surrettizio riesame del merito, se si considera che nel ricorso è stata sostanzialmente censurata la congruità della motivazione della sentenza impugnata, avendo il ricorrente criticato l’esito del ricorso logico compiuto dal giudice d’appello e non una omissione di pronuncia.

Ove poi si potesse ritenere che il motivo, per la sua sostanziale formulazione e per i fatti allegati, afferisca alla critica dell’omessa pronuncia, esso sarebbe comunque infondato, in quanto il giudice d’appello ha esaminato i vari elementi addotti dal contribuente, con argomentazioni esaustive.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibili i motivi del ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 3500,00 oltre il 15%, quale rimborso forfetario delle spese generali, e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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