Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5970 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. un., 23/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 23/02/2022), n.5970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19310/2021 proposto da:

UNIVERSITA’ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA RICCARDO GRAZIONI LANTE 9, presso lo studio dell’avvocato

PIETRO CARLO PUCCI, che la rappresenta e difende per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO

OCCAGNA, e SILVIO SBRAGAGLIA, per procura in atti;

– controricorrente –

e contro

REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, via MARCANTONIO

COLONNA 27, presso l’Avvocatura regionale, rappresentato e difeso

dall’avvocato RITA SANTO, per procura in atti;

– controricorrente –

e contro

O.C., A.F., C.G., D.L.,

R.A., M.S., RI.PA., MA.DO.,

m.g., P.B., S.C., G.T.,

ST.GI., ST.SA., V.G., D.M.L.,

ST.LU., SA.EZ., B.L., GU.RI.,

F.C., PA.FA., PR.CA., D.L.D.;

– intimati –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

CORRADO MISTRI, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile

il ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. – l’Università Agraria di Civitavecchia ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, nei confronti di O.C., A.F., C.G., D.L., R.A., M.S., Ri.Pa., Ma.Do., m.g., P.B., S.C., G.T., St.Gi., St.Sa., V.G., D.M.L., St.Lu., Sa.Ez., B.L., Gu.Ri., F.C., Pa.Fa., Pr.Ca., D.L.D., nonché del Comune di Civitavecchia e della Regione Lazio con riguardo alla causa pendente dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana con il numero di registro generale 23 del 2019.

2. – Il Comune di Civitavecchia e la Regione Lazio hanno concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, mentre le persone fisiche intimate non hanno svolto difese.

3. – Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità.

Considerato che:

4. – La ricorrente ha proposto tre motivi:

-) il primo è volto a sostenere che il giudizio sarebbe stato officiosamente introdotto dal Commissario per gli usi civici, sollevando questione di costituzionalità della L. n. 1766 del 1927, art. 29, nella parte in cui attribuisce al Commissario il potere di procedere anche d’ufficio all’accertamento ivi contemplato;

-) il secondo concerne l’accertamento disposto con sentenza numero 19 del 1990 del Commissario degli usi civici di Roma per l’individuazione sia degli estremi catastali delle terre sia dell’identità dei possessori, accertamento che non spetterebbe all’autorità amministrativa ivi indicata;

-) il terzo concerne talune contestazioni avanzate dagli interessati con l’opposizione.

ritenuto che:

5. – L’antefatto su cui s’innesta il regolamento in esame ha avuto inizio nel 1931, a seguito di una ancora precedente vicenda risalente al 1914, con l’instaurazione di un procedimento, promosso dalla dante causa dell’odierna ricorrente, l’allora Associazione Agraria di Civitavecchia, conclusosi con sentenza numero 19 del 1990 del Commissario per la liquidazione degli usi civici adito, il quale ha così deciso: “Dichiara la qualità demaniale delle tenute “Ferrara” e “delle Modelle”, site in territorio del Comune di Civitavecchia, ed ordina la reintegra delle stesse nel demanio collettivo civico dell’Associazione Agraria ricorrente, a cura dell’Assessore agli usi civici per la Regione Lazio, il quale accerterà preventivamente per quali parti siano intervenuti gli atti di sdemanializzazione indicati in motivazione ed accerterà, altresì, i dati catastali di tali terre provvedendo, altresì, ad identificare gli attuali possessori. Rimette alla Regione Lazio, in sede amministrativa, la liquidazione degli usi civici sulla tenuta XIII Quartucci. Dispone che la presente sentenza sia comunicata oltre alle parti a cui deve essere effettuata per legge, anche all’Assessore agli usi civici per la regione Lazio e all’ufficio usi civici della stessa regione. Spese compensate”.

6. – Successivamente è stata proposta una opposizione, nella quale si è innestato il regolamento necessario di giurisdizione proposto dall’Università Agraria di Civitavecchia.

7. – Va dichiarata la giurisdizione commissariale.

7.1. – Esula dall’ambito del proposto regolamento il primo motivo, senza che occorra soffermarsi sulla questione di costituzionalità ivi svolta, giacché esso muove da una non condivisibile premessa in fatto, e cioè dall’assunto secondo cui il giudizio sul quale si è innestato il regolamento preventivo di giurisdizione sarebbe stato introdotto d’ufficio dal Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Risulta invece che quest’ultimo “letti gli atti del procedimento demaniale indicato a margine”, dunque un procedimento preesistente, “relativo all’opposizione proposta dal Comune di Civitavecchia”, constato che “tale ricorso riguarda oltre 1220 cittadini di Civitavecchia possessori di immobili ricadenti all’interno delle aree oggetto della suddetta relazione tecnica”, ha disposto “avviarsi un accertamento relativamente allo stato giuridico delle terre…” raggruppando i fondi per foglio catastale.

In tal modo si è originato il fascicolo in relazione al quale è stato proposto Regolamento preventivo di giurisdizione. E’ dunque palese che il giudice ha ritenuto di essere stato investito di un giudizio di opposizione, ed ha giudicato opportuno suddividere le diverse posizioni, per aree omogenee, di guisa che il procedimento in discorso appare frutto di un provvedimento meramente ordinatorio.

7.2. – Per il resto è sufficiente rammentare che queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare recentemente, in una diversa controversia introdotta dall’Università Agraria di Civitavecchia, ma in situazione processuale diversa, e cioè a fronte di un’iniziativa giudiziaria intrapresa dalle diverse persone fisiche dinanzi al giudice amministrativo, “che la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, ai sensi della L. n. 1766 del 1927, art. 29, le controversie concernenti l’accertamento della esistenza, della natura e dell’estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale del suolo, puntualizzandosi che la questione della demanialità deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum, dovendosi altresì porre la questione relativa alla qualitas del suolo quale antecedente logico giuridico della decisione” (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8564, che richiama Cass., Sez. Un., n. 605 del 2015; Cass., Sez. Un., n. 26816 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 7429 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 16268 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 5621 del 1996; Cass., Sez. Un., n. 6689 del 1995; Cass., Sez. Un., n. 11255 del 1994).

7.3. – Il principio che precede è qui ribadito e condiviso, e, poiché la domanda oggetto del giudizio a quo investe senza dubbio la qualitas soli dei fondi cui si riferisce, la giurisdizione non può che essere del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

8. – Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici, in quanto organo deputato a decidere ogni questione attinente alla qualità demaniale collettiva delle terre in contestazione. Ad esso vanno rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese di questo procedimento. In materia di regolamento preventivo non v’e’ luogo per il raddoppio del contributo unificato.

 

P.Q.M.

la Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del Commissario per gli Usi civici, al quale rimette gli atti e che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

 

 

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