Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5970 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. III, 03/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18938/2017 proposto da:

IMMOBILIARE ISABELLA SRL, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e Legale Rappresentante G.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO A. PONCHIELLI, 6, presso lo

studio dell’avvocato MARIO PECORARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIETRO FRANCESCO MARIA GRECO;

– ricorrente –

contro

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO

D’AQUINO, 83, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO LONGO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN PAOLO MANNO;

– controricorrente –

e contro

CENTAURUS CREDIT RECOVERY SRL, SOFIGECO CREDITI SPA, M.M.,

ITALFONDIARIO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2232/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PIETRO FRANCESCO MARIA GRECO;

udito l’Avvocato GIAN PAOLO MANNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

N.A., quale creditore di M.M., pignorava, nel 2000, presso la Isabella s.r.l. la quota del socio debitore;

la società deliberava la riduzione e il contestuale aumento di capitale, inoptato da M., sicchè la terza pignorata rendeva dichiarazione negativa, all’esito del quale veniva instaurato il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nelle more del quale la suddetta Delibera sociale era annullata con sentenza passata in giudicato;

all’esito, la s.r.l. Isabella deliberava nuovamente, nel 2006, la riduzione e ricostituzione del capitale, con modifiche indicate come volte a tener conto del previo annullamento giudiziale;

la nuova Delibera non era impugnata e il socio debitore esecutato non esercitava nuovamente il diritto di opzione;

il Tribunale adito a norma dell’art. 548, c.p.c., “ratione temporis” applicabile, nel marzo 2009 accertava che l’esecutato, alla data del pignoramento, era titolare della quota staggita del 25% della s.r.l., ritenendo inopponibili le vicende societarie successive;

la Corte di seconde cure, adita dalla società terza pignorata, dichiarava inappellabile la decisione di primo grado, con sentenza cassata da questa Corte;

in sede di riassunzione, la Corte territoriale accoglieva solo parzialmente il gravame, precisando che la quota pignorata doveva ritenersi avere ad oggetto anche il valore del diritto di opzione non esercitato, e, diversamente dalla statuizione di prime cure, compensando le spese di ogni grado e fase;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Isabella s.r.l. articolando tre motivi;

resiste con controricorso, corredato da memoria, solamente N.A..

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione degli artt. 492,501,543,548,549, c.p.c., “ratione temporis” applicabili, nonchè artt. 2482 ter, 2482 quater, 2912,2917 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il diritto di opzione, conseguente alla legittima prosecuzione delle attività sociali, non era stato esercitato, nè dal socio esecutato, nè dai creditori cui pure, pacificamente, era stata comunicata la Delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, e neppure ne era stata chiesta la realizzazione in sede esecutiva, quale bene deteriorabile, negli stessi termini fissati per il suo esercizio, nonchè omettendo di constatare che, non essendo stata disposta la messa in liquidazione, il valore della quota pignorata era divenuto infine nullo al momento dell’accertamento pronunciato in prime cure;

con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, individuabile nella mancata richiesta di vendita ovvero realizzazione in sede esecutiva del diritto di opzione in parola;

con il terzo motivo si prospetta, nell’ipotesi di riforma della compensazione delle spese processuali disposta in seconde cure per ogni grado e fase, la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato nell’omettere di ritenere l’esecutato, seppur correttamente indicato come soccombente sostanziale, responsabile delle spese processuali in ipotesi poste a carico della deducente, ciò dovendo valere, nel caso, in forza del principio di causalità, anche per l’odierno giudizio di legittimità;

Rilevato che:

deve preliminarmente osservarsi che il ricorso è improcedibile;

infatti, parte ricorrente indica che la sentenza impugnata è stata alla stessa notificata, via p.e.c., il 31 maggio 2017, ma produce copia della relata non asseverata in forma autografa, e non può operare il principio del mancato disconoscimento posto che un solo intimato ( N.A.) ha svolto difese (Cass., Sez. U., 25/03/2019, n. 8312, punto 2, pag. 42);

agli atti è presente la copia conforme della sentenza (come da indice) ma non, dunque, quella parimenti autenticata della relata della notifica effettuata telematicamente e, pertanto, nativa informatica;

a quest’ultimo riguardo, è peraltro opportuno evidenziare che il ricorso, diversamente da quanto eccepito da N.A., risulta notificato all’esecutato M.M., mentre non risulta neppure notificato agli altri soggetti cui l’impugnazione si rivolge, parti necessarie ovvero già tali in sede di appello in riassunzione;

la relata in parola è a sua volta essenziale, posto che la sentenza gravata è stata pubblicata il 24 maggio 2017 e il ricorso risulta notificato il 31 luglio 2017;

l’improcedibilità è assorbente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in complessivi Euro 7.800,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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