Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 597 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 12/01/2011), n.597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO AUTOCHRONO S.R.L., in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 36, presso

lo studio dell’avv. Selvanetti Corrado, rappresentato e difeso

dall’avv. BASTIANI Nicola;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sez. 18, n. 17, depositata il 31 marzo 2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’avv.

Corrado Selvanetti;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Velardi

Maurizio, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’Agenzia propone ricorso per cassazione, in due motivi, avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, che ne ha rigettato l’appello avverso decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della societa’ contribuente avverso avviso di accertamento irpeg, iva ed irap per l’anno 1999;

che il Fallimento intimato resiste con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

rilevato:

– che, con il primo motivo di ricorso, la societa’ contribuente deduce difetto assoluto di motivazione in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

osservato:

– che il mezzo e’ manifestamente fondato;

– che la decisione impugnata risulta cosi’ motivata: “Questo Collegio, esaminati gli atti in fascicolo, ritiene che l’appello debba essere respinto atteso che con lo stesso vengono riproposte le medesime argomentazioni esposte in primo grado e comunque ben considerate e ponderate dai Giudici di prime cure. Si osserva infatti che la percentuale di ricarico presuntivamente attribuita non risulta sufficientemente corroborata da elementi incontrovertibili riscontrati in atti, salvo riferimenti a percentuali medi del settore di appartenenza. Gli elementi di fatto esposti dal contribuente riferiti espressamente all’azienda di cui trattasi rendono piu’ plausibili i ricarichi dichiarati e quindi prevalenti sulle percentuali derivanti da inedie generali anche in presenza della pur validamente contestata verificazione dell’inversione dell’onere della prova”;

– che, tanto premesso, deve, invero, rilevarsi che la decisione dei giudici di appello e’ espressa in termini tautologici, senza supporto argomentativo idoneo all’identificazione ed al controllo della ratio decidendi, e senza alcuna analisi critica dei contrapposti elementi di valutazione offerti dall’Agenzia appellante (e, in questa sede, riprodotti nel rispetto del criterio dell’autosufficienza), sicche’ appare effettivamente rivelare il denunciato vizio di difetto assoluto di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06);

ritenuto:

che il ricorso dell’Agenzia e’, pertanto manifestamente fondato, sicche’ va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Toscana.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Toscana.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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