Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5969 del 12/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 12/03/2018, (ud. 11/01/2018, dep.12/03/2018),  n. 5969

Fatto

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che la contribuente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 4379/22/2015, depositata il 27 luglio 2015, non notificata, la CTR del Lazio rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra T.M.T., avverso la sentenza di primo grado della CTP di Rieti, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso diniego di definizione agevolata D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011, che l’Amministrazione finanziaria aveva motivato per insussistenza del requisito di pendenza della lite.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la contribuente resiste con controricorso.

La ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia, con il primo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16 bis convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la pronuncia impugnata ha ritenuto sussistente la condizione per la definizione agevolata della lite ai sensi della disposizione citata, nel suo testo originario, in virtù del solo presupposto che alla data del 1 maggio 2011 non era ancora intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza della CFR del Lazio n. 59/28/2010, depositata il 30 marzo 2010, riguardante avviso di accertamento impugnato dalla contribuente, essendosi verificato il passaggio in giudicato della citata pronuncia in data 16 maggio 2011.

Subordinatamente l’Amministrazione ricorrente rileva che, al tempo (31 luglio 2012) in cui fu emesso il diniego di definizione agevolata della lite, era comunque intervenuta la modifica normativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, ad opera del D.L. n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14 del 2012, per cui il requisito della pendenza della lite era stato portato al 31 dicembre 2011.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta omessa pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la pronuncia impugnata tenuto in alcun conto le disposizioni di cui alla circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011 dell’Agenzia delle Entrate, emanata in applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. f).

Il primo motivo è manifestamente fondato in relazione al primo profilo di censura quale delineato dall’Amministrazione ricorrente.

La pronuncia impugnata, nel ritenere che, per il solo verificarsi del passaggio in giudicato alla data del 16 maggio 2011, successiva quindi al 1 maggio 2011 indicata dal citato D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 nella sua formulazione originaria, fosse da ritenersi sussistente l’unica condizione – quanto alla pendenza della lite – per il ricorso alla definizione agevolata secondo quanto stabilito dalla citata norma, non ha tenuto conto che detta disposizione di legge non potesse operare che dalla data della sua entrata in vigore (6 luglio 2011), con la conseguenza che il giudicato che fosse sopravvenuto tra il primo maggio 2011 ed il 5 luglio 2011 dovesse intendersi come preclusivo del concetto di pendenza della lite.

Ed invero, fermo restando che in generale la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che “in tema di condono fiscale, il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011, nel consentire la definizione delle liti fiscali pendenti ivi individuate, ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari” (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 9 gennaio 2014, n. 272; Cass. sez. 5, 28 giugno 2016, n. 13306), va osservato che il citato D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, che pur ha rinviato, quanto alla determinazione delle somme dovute, alle disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 16 non ha riprodotto, mutatis mutandis, la disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, medesimo art. 16 che, ammettendo la definizione delle liti pendenti al primo gennaio 2003, data di entrata in vigore della legge, aveva espressamente stabilito che “si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”, di modo che potesse, in deroga al principio d’intangibilità del giudicato, considerarsi pendente ai fini del ricorso alla sanatoria di cui alla citata disposizione quella controversia per la quale fosse intervenuto, su pronuncia già resa dalle commissioni tributarie in cui fosse parte l’Agenzia delle Entrate, il giudicato nel periodo compreso tra il 29 settembre 2002 e la data di entrata in vigore (1 gennaio 2003) della L. n. 289 del 2002.

A conformi conclusioni è peraltro da ultimo intervenuta puntualmente in termini la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 23 giugno 2017, n. 15807; Cass. sez. 6-5, ord. 13 gennaio 2017, n. 810).

Va in questa sede aggiunto, in relazione al richiamo, nella memoria della contribuente ai lavori parlamentari preparatori alla legge di conversione (Atti parlamentari – Senato della Repubblica, n. 2814) nella parte in cui si indicava come “pendente la lite la quale, alla data del 1 maggio 2011, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato?) come in realtà in sede di approvazione il mancato recepimento di detta disposizione, analoga, nella sua funzione, a quella della L. n. 289 del 2002, succitato art. 16 sopra menzionato, nelle restanti linee invece riproposto, confermi ulteriormente la legittimità della conclusione di manifesta fondatezza del ricorso della difesa erariale quale prospettata dalla proposta del relatore.

Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria va dunque accolto in relazione al primo motivo nella parte relativa al primo profilo in relazione al quale la censura è stata articolata, assorbiti nel resto il primo motivo stesso nella sua ulteriore articolazione ed il secondo motivo.

La sentenza impugnata va dunque cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Possono essere compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, stante la sopravvenienza in pendenza del giudizio di legittimità di specifica giurisprudenza di questa Corte in materia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbiti nel resto il primo motivo stesso ed il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, pronunciando nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2018

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