Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5969 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 22433/13 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.VE.AG. S.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore pro

tempore D.I.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Castro

Pretorio n. 122, presso lo Studio Pirola Pennuto Zei &

Associati, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Russo, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/23/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia sez. staccata di Lecce, depositata il 27

maggio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. dello Stato Gianna Galluzzo, per la ricorrente;

udito l’Avv. Di Giacomo Tania, per delega dell’Avv. Andrea Russo, per

la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 141/23/13 depositata il 27 maggio 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez. staccata di Lecce dichiarava inammissibili per difetto di specificità dei motivi tutti i riuniti appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso altrettante decisioni della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che aveva accolto i ricorsi promossi da S.VE.A.G. S.r.l. – concessionaria per la vendita di auto – contro avvisi di accertamento con i quali l’ufficio aveva recuperato a tassazione bonus pagati dalla “casa madre” a seguito del raggiungimento di obbiettivi di vendita.

3. In particolare la CTR riteneva sussistente il difetto di specificità dei motivi – specificità come noto richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, – perchè in tutti i riuniti appelli non era stata “individuata alcuna concreta articolazione delle clausole convenzionali” da cui ricavare che il pagamento dei bonus corrispondeva a una obbligazione contrattuale che al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, era prevista quale presupposto della tassazione. La CTR aggiungeva poi – pur riconoscendo alla statuizione di inammissibilità il carattere di “pregiudizialità rispetto al merito” – che il contratto “non appariva sostanziare i dubbi profilati dall’ufficio”.

4. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, a cui la contribuente resisteva con controricorso eccependo in limine l’inammissibilità dell’avversaria impugnazione.

5. La ricordata eccezione di inammissibilità del ricorso ex adverso formulata dalla contribuente per difetto di interesse processuale discendente dal non aver l’ufficio impugnato anche la statuizione per cui il contratto in cui erano previsti i bonus “non appariva sostanziare i dubbi profilati dall’ufficio” (Cass. sez. 3, n. 2273 del 2005; Cass. sez. 3, n. 1658 del 2005) – è infondata quanto meno perchè con la declaratoria di inammissibilità la CTR si è spogliata della potestas iudicandi facendo quindi mancare in capo all’amministrazione l’interesse processuale a impugnare la statuizione di merito in parola (Cass. sez. 3, n. 20931 del 2015; Cass. sez. 3, n. 17004 del 2015).

6. Con l’unico motivo di ricorso l’ufficio censurava fondatamente l’impugnata sentenza per violazione della legge processuale, giacchè come noto la consolidata giurisprudenza della corte è nel senso che la specificità richiesta dal D.Lgs. n. 546 cit., art. 53, comma 1, è raggiunta quando con i motivi viene esattamente individuato il tema della decisione, come nella concreta fattispecie è avvenuto avendo l’ufficio criticato la CTR per non aver ravvisato nella disciplina contrattuale del bonus quella obbligazione che D.P.R. n. 633 cit., ex art. 3, costituiva il presupposto per la tassazione (Cass. sez. trib. n. 3064 del 2012; Cass. sez. trib. n. 4784 del 2011).

7. Alla cassazione della sentenza deve quindi seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla commissione tributaria regionale della Puglia che in altra composizioni dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese processuali di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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