Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5968 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. I, 11/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.L.G., C.M., L.A., G.

B., R.M., L.S.R., rappresentati e difesi,

in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

GIULIANI Angelo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in

Roma, Via Quintilio Varo, n. 133;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 4

settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata l’8 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” D.L.G., C.M., L.A., G. B., R.M. e L.S.R. hanno proposto ricorso per cassazione il 29 ottobre 2007 sulla base di due motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 4 settembre 2006, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri veniva condannata ex L. n. 89 del 2001, al pagamento, in favore dei medesimi, di un indennizzo di Euro 1.800,00 per ciascuno, oltre interessi legali dal decreto della Corte d’appello al saldo e spese (per complessivi Euro 3.795,00), per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi in primo grado innanzi al Tar Lazio ed avente ad oggetto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita comprensiva dell’indennità integrativa speciale.

La Presidenza del Consiglio non ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di primo grado di un anno e dieci mesi.

Il primo motivo – relativo alla decorrenza degli interessi legali – appare manifestamente fondato, giacchè, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 17 febbraio 2003, n. 2382; Sez. 1^, 27 gennaio 2004, n. 1405), gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d’appello, non già a decorrere dal decreto della corte d’appello.

Il secondo motivo, concernente l’entità delle spese liquidate dalla Corte territoriale, resta assorbito, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione per effetto dell’accoglimento del ricorso”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le conclusioni rassegnate nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che pertanto il ricorso va accolto nei termini di cui alla relazione;

che il decreto impugnato va di conseguenza cassato in relazione al motivo accolto e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito: fermo restando l’accoglimento della domanda dei ricorrenti nei termini già decisi dalla Corte d’appello con la conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quest’ultima va condannata al pagamento degli interessi legali con decorrenza dalla domanda al saldo;

che le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che, per il merito, le spese vanno liquidate nella misura disposta dalla Corte d’appello, trattandosi di importo congruo, in linea con la tariffa e conforme ai precedenti di questa Corte, tanto più che il giudice a quo ha correttamente disposto la riunione dei procedimenti di equa riparazione, essendo stati questi abusivamente proposti separatamente pur a fronte di un unico giudizio presupposto;

che le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate dalla Corte d’appello con decorrenza dalla domanda al saldo, nonchè al rimborso delle spese processuali – distratte in favore dell’Avv. Angelo Giuliani – spese liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 3.795,00 (di cui Euro 950,00 per onorari ed Euro 2.500,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, nella misura di Euro 600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA