Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5967 del 14/03/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5967 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 15688-2007 proposto da:
ATTARDI
SEBASTIANO
che
si
difende
da
sè,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO
149, presso lo studio dell’avvocato LANZILAO MARCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ATTARDI
SEBASTIANO giusta delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
Data pubblicazione: 14/03/2014
- controricorrente –
avverso la sentenza n. 61/2006 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il
28/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
Svolgimento del processo
Attardi Sebastiano proponeva opposizione avverso l’
avviso di accertamento in data 17/12/1997 che
volume d’affari di circa lire 120.000.000 e
conteneva un recupero tributi Irpef ed Iva per
l’anno 1992 oltre interessi e sanzioni.
La Commissione Tributaria provinciale di Palermo
rigettava il ricorso con sentenza successivamente
appellata dal contribuente davanti alla Commissione
tributaria regionale della Sicilia la quale, con
sentenza dit14/03/06 depositata in data 28/3/2006,
dichiarava estinto il giudizio. Infatti secondo i
giudici di appello il contribuente aveva presentato
domanda di definizione di lite pendente ai sensi
della legge 289/2002 e pertanto era cessata la
materia del contendere.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Sicilia ha proposto ricorso per
cassazione Sebastiano Attardi con due motivi e
l’Agenzia delle Entrate ha resistito con
controricorso.
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riportava per l’anno d’imposta 1992 un presunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente
lamenta violazione di legge e falsa applicazione
360 comma l nr.3 cpp in quanto la CTR ha
completamente ignorato che il contribuente aveva
concordato e sottoscritto con l’Agenzia delle
Entrate un accertamento con adesione e che,
essendo venuta a cessare da quel momento ogni
controversia e pendenza tributaria, non era
possibile per il contribuente aderire al condono
che pure aveva presentato domanda in tal senso.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente
lamenta violazione di legge e falsa applicazione
dell’art.16 terzo comma lett.a) legge 27/12/2002
nr.289 ed art.2 D.L. 218/97 in relazione
all’art. 360 comma l nr.3 cpp in quanto la CTR
avrebbe dovuto dichiarare che l’estinzione del
dell’art.2 D.Lgs. 218/97 in relazione all’art.
processo si era già verificata con la
sottoscrizione del concordato per adesione e
pertanto non era possibile per il contribuente
aderire al condono.
Il ricorso è infondato per entrambi i motivi e
deve essere respinto.
2
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lamenta in sostanza che
Infatti il ricorrente
la CTR abbia dichiarato estinta in base al
controversia sull’IVA 1992 che invece non
avrebbe dovuto essere dichiarata estinta,
essendo intervenuto l’accertamento per adesione
sulle imposte sui redditi e, per effetto dell’2
D.L. 218 del 19/6/1997, la definizione delle
imposte sui redditi ha effetto anche per l’IVA.
Occorre osservare anzitutto che l’accertamento
con adesione per l’IVA dovuta dal contribuente
nell’anno 1992 era stato rifiutato dall’Ufficio
ed il contribuente non aveva impugnato il
diniego di concordato IVA del 1992 ma anzi ha
presentato domanda di condono mostrando cosi
acquiescenza a tale diniego.
Inoltre in sede di appello il contribuente non
ha invocato l’applicabilità dell’estensione
all’Iva del concordato per le imposte dirette ex
art.2 1 comma DL 218/1997 e quindi la questione
non può essere sollevata per la prima volta in
sede di giudizio di legittimità.
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condono di cui alla legge 289/2002 anche la
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In ogni caso, poiché
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“0 13 Cliii<1 A di definizione ex art. 16 legge 289 del 2002 è irretrattabile, secondo il costante orientamento della Corte, ed avendo lo stesso contribuente presentato tale domanda e pagato anche la prima esattamente la CTR ha dichiarato estinto il giudizio. Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto in relazione a tutti i motivi accolti e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del contribuente stante la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Attardi Sebastiano al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in C 6.500,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 26/11/2013 Il consigliere estensore Il Presiden rata in ordine all'IVA dovuta per l'anno 1992,