Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5967 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 15692/13 proposto da:

Progeco s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t.,

elett.te domic. in Roma, alla via Crescenzio n. 91, presso l’avv.

Claudio Lucisano da cui è rappres. e difesa con procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende come per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/30/12 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata il 20/4/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/1/2017 dal Consigliere Dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. Caselli;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità e, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Progeco srl impugnò, innanzi la CTP di Torino, il ruolo n. 495/09, conseguente all’iscrizione a titolo provvisorio, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 5, dei tributi inerenti all’avviso d’accertamento, riguardante l’anno 2004, deducendo una serie di motivi formali e procedurali; si costituì l’ufficio resistendo alla domanda.

La CTP dichiarò inammissibile il ricorso, per mancanza delle condizioni dell’azione, ritenendo legittima l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, motivando che il ruolo non avrebbe potuto essere impugnato, in quanto legato alla cartella esattoriale.

Avverso tale sentenza, il contribuente propose appello; si costituì l’ufficio, resistendo al ricorso.

La CTP respinse l’appello, confermando la motivazione del giudice di primo grado, rilevando che: il ruolo non era autonomamente impugnabile in quanto portato a conoscenza del contribuente attraverso la notificazione della cartella; non sarebbe stato possibile annullare il ruolo, senza impugnare anche la cartella, in quanto le condizioni dell’azioni devono preesistere al ricorso, come desumibile dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1; il ruolo non è configurabile quale atto impositivo e non può determinare alcun danno al contribuente, anche se non impugnato.

Avverso tale sentenza, la Progeco srl ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 546, suddetto art. 19 e art. 21, comma 1, periodo 1, nella parte in cui da tali norme sia desumibile il principio dell’autonoma impugnabilità del ruolo e della cartella.

Resiste l’agenzia delle entrate, con deposito del controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza in forma semplificata.

In primo luogo, va osservato che l’eccezione d’inammissibilità del motivo di ricorso va esaminata congiuntamente al contenuto dello stesso, per connessione.

Il ricorso è fondato.

Secondo il recente orientamento adottato dalle SS.UU., il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass., Sez. U., 2.10.2015, n. 19704).

Da tale pronuncia si desume altresì il principio dell’autonoma impugnabilità del ruolo, di cui il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso la cartella di pagamento.

Ne consegue che, per le medesime argomentazioni, va respinta anche l’eccezione d’inammissibilità del motivo, sollevata dall’agenzia delle entrate perchè il ricorso non indica anche la cartella, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4.

Pertanto, va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla CTR, anche per le spese.

PQM

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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