Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5967 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. III, 03/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7828/2018 proposto da:

D.B.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. STOPPANI,

1, presso lo studio dell’avvocato GIULIO ERCOLE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA MASTRELLA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato dalla ROMEO GESTIONI SPA,

in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore

Delegato Dott.ssa N.B., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

BOTTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4695/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 31/7/2017, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps, e in parziale riforma della decisione di primo grado – confermata la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti, per inadempimento dei conduttori – ha condannato D.B.U., M.L. e Mo.Fl., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’Inps, di quanto dagli stessi dovuto in ragione della mancata corresponsione dei canoni di locazione promessi, oltre al rimborso delle spese di lite;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale dopo aver disposto l’estensione, ai danni di tutti i convenuti chiamati in giudizio, della condanna già pronunciata dal primo giudice erroneamente nei confronti del solo D.B. – ha provvedendo a rideterminare l’importo di detta condanna, non ravvisando alcuna giustificazione nella riduzione dei canoni disposta dal primo giudice in ragione dei pretesi vizi della cosa locata, attesa, da un lato, l’inesistenza di alcuna domanda di parte a fondamento di detta riduzione e, dall’altro, la già avvenuta previsione convenzionale di un parziale contenimento dell’importo dei canoni dovuti dai conduttori, proprio in ragione delle particolari condizioni dell’immobile concesso in godimento;

che, avverso la sentenza d’appello, D.B.U. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

che l’Inps resiste con controricorso;

che M.L. e Mo.Fl. non hanno svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1453,1458 e 1578 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente rideterminato l’importo stabilito dal primo giudice a oggetto della condanna del convenuto, avendo il tribunale correttamente quantificato l’entità della condanna pronunciata, non già in relazione ai canoni contrattualmente convenuti (nella specie, non più dovuti a seguito della pronunciata risoluzione del contratto), bensì muovendo dall’indole risarcitoria dell’obbligazione della controparte, come tale necessariamente svincolata dalla misura dei canoni definiti a guisa di corrispettivo;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come l’accertamento dell’inadempimento del conduttore, in ordine all’obbligazione di pagamento del canone di locazione, comporti, oltre all’eventuale pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni scaduti (oltre all’eventuale risarcimento del danno), in conformità al principio di irretroattività degli effetti della risoluzione in relazione ai contratti ad esecuzione continuata o periodica (cfr. art. 1458 c.c.), nonchè in coerenza al disposto di cui all’art. 658 c.p.c., ai sensi del quale, in caso di intimazione di sfratto per morosità, il locatore può contestualmente richiedere l’emissione, nei confronti del conduttore, dell’ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti;

che, ciò posto, del tutto correttamente il giudice a quo, una volta rilevato il carattere ingiustificato della riduzione dell’importo unitario dei canoni disposta dal primo giudice, ha pronunciato la condanna dei conduttori al pagamento dei canoni non corrisposti nella misura integrale contrattualmente convenuta;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1575 e 1578 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente condannato i conduttori al pagamento dei canoni di locazione nel loro ammontare originario, non tenendo conto della totale inutilizzabilità dell’immobile locato;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

che, sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);

che, nella specie, varrà considerare come (al di là della rilevata assenza di alcuna domanda del conduttore avente ad oggetto la rivendicata riduzione del canone ex art. 1578 c.c.: v. pag. 5 della sentenza impugnata) la censura in esame non risulti correlata al contenuto della motivazione elaborata dal giudice a quo, avendo quest’ultimo evidenziato come le parti avessero convenuto, da un lato, l’espressa imposizione, a carico del conduttore, delle spese per il ripristino dei locali concessi in locazione e, dall’altro, l’individuazione in termini ridotti del canone relativo ai primi otto mesi del rapporto, in tal guisa intendendo definire, attraverso tale ultima pattuizione, una specifica contropartita per la ridotta utilizzabilità del bene, con la conseguente agevole riconducibilità, alla consapevole volontà delle parti, dell’intenzione di individuare tali previsioni negoziali quale unico parametro di riferimento ai fini della definizione di ogni questione concernente la pretesa ridotta utilizzabilità dell’immobile locato;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 102,354 e 287 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente esteso la condanna dalla stessa pronunciata nei confronti di tutti i conduttori, senza avvedersi del dovere di procedere alla rimessione della causa davanti al giudice di primo grado, avendo quest’ultimo giudicato nei soli confronti di una delle parti convenute, e non già di tutti i soggetti legittimati a contraddire; a nulla valendo, al riguardo, il riferimento (operato dal giudice d’appello) a un preteso errore materiale del tribunale, attesa la concreta entità dell’errore commesso dal primo giudice;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come tutte le parti convenute e condannate in sede di appello siano stato legittimamente coinvolte, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio svoltosi dinanzi alla corte di secondo grado, dovendo conseguentemente escludersi la possibilità, in questa sede, di porre alcuna questione in ordine alla rituale partecipazione al giudizio di tutte le parti (unico aspetto rilevante ai sensi dell’art. 354 c.p.c.), salvo il rilievo della mancata pronuncia, da parte del primo giudice, della condanna allo stesso ritualmente richiesta anche nei confronti delle parti rimaste contumaci; ciò che, correttamente, è stato rilevato nella sentenza impugnata, con la conseguente legittimità della decisione del giudice a quo nella parte in cui, rimediando all’omissione del primo giudice, ha correttamente provveduto all’estensione, nei confronti di tutti i conduttori convenuti, della condanna già pronunciata nei confronti del solo D.B.;

che, con il quarto motivo, il ricorrente censura e la sentenza impugnata per violazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 6 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente provveduto alla regolazione delle spese del giudizio;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come alla fattispecie in esame trovi applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata (come nel caso di specie), è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01);

che, ciò posto, con riguardo alla concreta liquidazione di dette spese, varrà sottolineare come, in caso di contestazione in sede di legittimità, costituisca un preciso onere del ricorrente, a pena d’inammissibilità del ricorso, specificare in modo analitico le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonchè le singole spese contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24635 del 19/11/2014, Rv. 633262 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 14542 del 04/07/2011, Rv. 618601 – 01);

che, al riguardo, non avendo l’odierno ricorrente in alcun modo provveduto a tale analitica specificazione delle voci tariffarie e degli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nè avendo esposto le singole spese contestate, l’odierna censura deve ritenersi inammissibile;

che, sulla base delle considerazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore dell’istituto controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA