Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5966 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 23/02/2022), n.5966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24921/2016 proposto da:

Comune di Caivano, in persona del Sindaco in carica, domiciliato in

Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione

e rappresentato e difeso dall’Avvocato Roberto Maria Bisceglia,

giusta Delib. G. M. 26 febbraio 2016, n. 43, e procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente

p.t., e Commissario delegato emergenza rifiuti della Regione

Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e

difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui

uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3691/2015 della Corte d’Appello di Napoli,

pubblicata il 21/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2022 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Caivano ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione dal primo proposta avverso la sentenza del locale tribunale, n. 11558 del 2011, che aveva, a sua volta, respinto la domanda del Comune di condanna, giusta Protocollo d’intesa sottoscritto il 21 maggio 2001, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario Delegato-Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, al pagamento dell’importo di Euro 4.613.611,94, di cui Euro 3.668.146,95, a titolo di royalties relative all’impianto di produzione del combustibile derivato dai rifiuti (CdR) presente sul territorio comunale, maturate alla data del 15 dicembre 2005, ed Euro 945.464,99 a titolo di contributi relativi allo stoccaggio provvisorio e tritovagliatura.

La Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva delle amministrazioni appellate quanto alla domanda di pagamento dei contributi maturati dal Comune di Caivano in epoca anteriore alla risoluzione del contratto con cui era stato affidato, fino al 16 dicembre 2005, a FIBE S.p.A. il servizio di riscossione dei contributi per ristoro ambientale dai comuni viciniori che fruivano della raccolta, con determinazione annuale e relativo versamento, entro termini stabiliti, delle somme dovute ai Comuni aventi diritto.

2. Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Commissario delegato emergenza rifiuti della Regione Campania. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 6 dell’ordinanza 3286 del 2003 per avere la corte di merito erroneamente ritenuto la Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Protezione Civile (OPCM), estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall’applicazione di quella ordinanza che stabiliva che “eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze e da contenziosi sono da intendere a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi”.

I giudici di appello avevano altresì ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione per non avere il Comune confutato la sentenza del primo giudice là dove questi aveva ritenuto la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio di Ministri (PCM) con il qualificare la funzione del Commissario straordinario “di mera intermediazione nella riscossione dei tributi presso i comuni obbligati”.

L’atto di appello aveva invece motivatamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della PCM e comunque il tema di decisione non era relativo agli eventuali oneri, “ritardi”, “inadempienze” e “contenziosi”, ma al pagamento del “contributo” stabilito nell’ordinanza.

Il Comune di Caivano non aveva alcun rapporto contrattuale derivante dalla ordinanza e non poteva come tale essere destinatario delle previsioni ivi contenute.

Tra i soggetti attuatori doveva comunque intendersi la struttura commissariale per l’emergenza rifiuti, organo straordinario del Dipartimento della Protezione civile, incardinato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, come confermato da un parere reso dall’Avvocatura dello Stato, che il ricorrente riporta per stralci in ricorso, in cui si afferma che il Commissario delegato della protezione civile opera su di un piano di immedesimazione organica nell’Amministrazione centrale, e su cui costruisce, anche, il motivo con cui invoca la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il motivo è inammissibile censurando per violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’inosservanza di un’ordinanza emanata dalla Presidenza del consiglio dei ministri

L’atto in questione ha infatti natura amministrativa e non è dotato di forza di legge nel carattere, invece, di fonte normativa secondaria goduto, la cui interpretazione, quindi, risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quelle norme – in particolare, l’art. 1362 c.c., comma 2, artt. 1363 e 1366 c.c. – che, dettate per l’interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto anche dell’esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione.

In tale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l’erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; e, in mancanza, l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (in termini: Cass. 23/07/2010, n. 17367; Cass. 02/04/2013, n. 7982; Cass. 15/12/2008, n. 29322).

Il proposto mezzo non contesta la violazione dei canoni di ermeneutica del provvedimento amministrativo secondo l’indicata e corretta prospettiva che resta, come tale, del tutto estranea al motivo, in cui si invoca, invece, impropriamente il vizio di violazione di legge senza indicazione dei canoni di interpretazione violati nel rispetto del principio richiamato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere ancora error in iudicando per avere la corte partenopea negato la legittimazione passiva del Commissario straordinario rifiuti per una errata interpretazione del contenuto dell’ordinanza del Commissario del 19 febbraio 2007.

Valgono le valutazioni già spese sub n. 1 nella non censurabilità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della violazione dedotta che non rispetta neppure la specificità del mezzo comunque richiesta ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

3. Con il terzo motivo si deduce error in procedendo per violazione dell’art. 269 c.p.c..

La corte d’appello aveva ritenuto la legittimazione passiva del terzo FIBE S.p.A., al quale non era stato esteso il contraddittorio dal giudice di primo grado nonostante la richiesta autorizzazione alla chiamata in causa da parte delle Amministrazioni convenute; il Comune di Caivano aveva censurato la sentenza anche per tale profilo.

La corte di merito ritenuta la legittimazione del terzo avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.

Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse.

Il ricorrente per i precedenti motivi di ricorso fa valere la legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e argomenta in tal senso dalla legittimazione della FIBE S.p.A. che poi esclude in ragione della attività da quest’ultima svolta: di mero “accantonamento” delle somme versate dai Comuni – che fruiscono del servizio di raccolta stoccaggio e lavorazione rifiuti da parte dell’amministrazione ricorrente – valorizzando la loro successiva acquisizione alla contabilità speciale “3111” intestata al commissario delegato, longa manus della PCM.

Il motivo è altresì infondato.

L’art. 354 c.p.c., che dispone che il giudice d’appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riconosca che nel relativo giudizio doveva essere integrato il contraddittorio, si riferisce esclusivamente all’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. (Cass. 10/04/1996, n. 3301; Cass. 01/07/1998, n. 6415; Cass. 21/09/2015, n. 18496) e quindi non alla corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato all’azione, che è profilo di merito e non di struttura, che soltanto, una volta rimasto inosservato, vale a rendere inutiliter data la sentenza.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce error in procedendo per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la corte d’appello ammesso, con ordinanza resa fuori d’udienza, perché generiche e di carattere esplorativo, le istanze istruttorie già non accolte dal primo giudice.

Deduce il ricorrente che “Ferma dunque, l’accertata legittimazione, il ricorrente rileva l’assoluta certezza e fondatezza del credito vantato…” (pp. 20 e 21 ricorso).

Non v’e’ chi non veda, per il riportato passaggio, che l’ammissibilità del motivo, per la costruzione stessa operatane in ricorso, è sostenuta dall’accoglimento di quelli sulla legittimazione passiva alla promossa azione definendo così un tema, quello istruttorio, che conseguente all’accoglimento dei primi sarebbe restato da proporre in sede di rinvio, dinanzi al giudice del merito.

5. Il ricorso è in via conclusiva infondato e come tale va rigettato. Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo indicato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso proposto dal Comune di Caivano che condanna al pagamento, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario delegato emergenza rifiuti della Regione Campania, delle spese di lite che liquida in Euro 16.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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