Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5965 del 14/03/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5965 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 14659-2007 proposto da:
FRISI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato
IARIA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato
FERRARIS MARCELLO giusta delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente con atto di comunicazione udienza –
Data pubblicazione: 14/03/2014
avverso la sentenza n. 11/2006 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 28/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Svolgimento del processo
Con avviso di rettifica notificato a Frisi Vito,
pvc accertava in rettifica alla dichiarazione
presentata una differenza di imposta Irpef ed Ilor
per l’anno 1995. Il contribuente Frisi Vito
presentava ricorso avverso l’avviso di rettifica
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Asti che lo rigettava. Nel frattempo, essendo
entrata in vigore la legge 289 del 27/12/2002,Frisi
Vito dava incarico al consulente tributario
Alessandro Valsania di predisporre la domanda di
condono e definire la lite pendente con il
pagamento di 50% dell’imposta accertata con abbuono
di interessi e pene pecuniarie.
Poiché il consulente non ottemperava all’incarico
l’Agenzia delle Entrate di Asti, sulla base di un
affidatogli e la sentenza della CTP passava in
giudicato, il contribuente presentava opposizione
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Asti avverso la cartella esattoriale chiedendo di
annullare la sanzione a causa della responsabilità
del consulente che non aveva presentato la domanda
di condono.
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o-
La CTP accoglieva l’impugnazione con sentenza
successivamente appellata dall’Agenzia delle
Entrate e riformata dalla Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte con sentenza nr.11/1/2006.
regionale del Piemonte ha proposto ricorso per
cassazione Frisi Vito con due motivi. La l’Agenzia
delle Entrate non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.39
D.L.gs 546/1992 e 295 cpc perché i giudici di
appello hanno ritenuto che non risultava accertato
alcun fatto illecito imputabile a terzi ma non
hanno disposto la sospensione del processo
tributario in attesa della sentenza definitiva nel
processo civile in corso davanti al Tribunale di
Asti a carico del consulente tributario Alessandro
Valsania.
Infatti secondo il ricorrentei la Commissione
/
avrebbe
dovuto
escludere
la
sussistenza
dell’elemento soggettivo nell’illecito tributario,
con riferimento alla applicazione delle sanzioni,
in quanto le violazioni contabili da cui erano
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Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
derivate/ erano proprie
del professionista
a cui aveva demandato il compimento delle attività
senza che fosse imputabile negligenza alcuna al
contribuente.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente
punto decisivo della controversia nonché violazione
dell’art.6 comma 3 D.L.gs 472/1997 in riferimento
all’art. 360 nr.5 cpc, perché i giudici di appello
hanno ritenuto legittima la sanzione senza motivare
in ordine alla responsabilità del consulente
tributario.
I due
motivi proposti sono infondati e devono
essere respinti. Infatti è vero che in tema di
sanzioni amministrative per violazione di norme
tributarie, sussiste l’esimente di cui all’art. 6,
comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 – per cui il
contribuente non è punibile quando dimostri che il
pagamento del tributo non è stato eseguito per
lamenta omessa ed insufficiente motivazione su un
fatto denunciato all’autorità giudiziaria e
addebitabile esclusivamente a terzi.
Tuttavia la sospensione del giudizio da parte della
CTR è discrezionale e non obbligatoria per legge e
ciò anche perchè l’accertamento della
responsabilità civile del consulente per i fatti di
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r
cui al ricorso non era
rilevante rispetto
alla sanzione da comminare al Frisi.
Infatti il ricorrente, operando una indebita
inversione dell’onere della prova in ordine alla
assenza di colpa, ponendola a carico dell’Ufficio
che lui stesso avrebbe dovuto vigilare sull’operato
del consulente e dimostrare comunque la completa
assenza di ogni sua responsabilità nella mancata
presentazione della domanda di condono.
A tal riguardo questa Corte ha avuto modo di
affermare (Sez. 5, Sentenza n. 13068 del
15/06/2011):”In tema di sanzioni amministrative per
violazione di norme tributarie, ai fini
dell’affermazione di responsabilità del
contribuente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 18
dicembre 1997, n. 472, occorre che l’azione od
omissione causativa della violazione sia
volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà,
anziché del contribuente, trascura di considerare
e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza,
e la prova dell’assenza di colpa grava sul
contribuente, sicché va esclusa la rilevabilità
d’ufficio di una presunta carenza dell’elemento
soggettivo, sotto il profilo della mancanza
assoluta di colpa. (In applicazione del principio,
la S.C. ha ritenuto che l’Ufficio avesse adempiuto
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ESENTEDARFCNTRANE
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al
proprio
dimostrando
onere
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probatorio,
“culpa
in
vigilando”
del
contribuente, che era stato avvisato dal proprio
consulente, incaricato della tenuta delle scritture
contabili, di non avere ricevuto dal precedente
per cui
spettava al contribuente medesimo contestare la
fondatezza, l’attendibilità ed il significato della
circostanza evidenziata dall’Amministrazione).
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto in
relazione ad ambedue i motivi con condanna alle
spese del soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto e condanna il
ricorrente Frisi Vito al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle
Entrate che si liquidano in C 4.500,00 oltre spad.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 2 dicembre 2013
consulente parte della contabilità,