Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5964 del 14/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5964 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 14403-2007 proposto da:
F.LLI CACCAVARI DI F. & A. CACCAVARI SNC in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA VILLA EMILIANI 11, presso lo
studio dell’avvocato TABET GIULIANO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 14/03/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 51/2006 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 29/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

udito per il ricorrente l’Avvocato TABET che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GUIDA che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

MELONI;

Svolgimento del processo
La società Fratelli Caccavari snc di F. ed A.
Caccavari proponeva opposizione avverso la cartella

tributi

iva

per l’anno 2005 oltre interessi e

sanzioni perché non preceduta da alcuna valida e
)
rituale notifica dell’avviso di accertamento.
La Commissione Tributaria provinciale di Catanzaro
rigettava il ricorso e confermava la cartella
esattoriale impugnata.
Su ricorso in appello proposto dalla contribuente,
la Commissione tributaria regionale della Calabria/
con sentenza nr.51/08/06 depositata in data
29/06/2006, confermava la sentenza di primo grado
ritenendo che l’avviso di accertamento era stato
ritualmente notificato al contribuente0 come
comprovato sulla base dei documenti prodotti in

di pagamento a lei notificata contenente recupero

giudizio dall’Agenzia.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Calabria ha proposto ricorso per
cassazione la società con due motivi e l’Agenzia
delle Entrate ha resistito con controricorso.

1

Th

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione di legge e falsa applicazione
dell’art.149 cpc, art. 4 legge 890/82 e 60 DPR

cpp in quanto la CTR afferma che l’avviso di
accertamento era stato regolarmente notificato/
ma sulla base di produzione documentale da parte
dell’Agenzia e non sulla base dell’originale
dell’avviso di ricevimento che è l’unico atto
idoneo a provare l’avvenuta notifica.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta insufficiente motivazione su un fatto
controverso per il giudizio in relazione
all’art. 360 comma 1 nr.5 cpp perchè la CTR
affermava che l’avviso di accertamento era stato
regolarmente notificato ma senza motivare
adeguatamente sul punto.

600/1973 in relazione all’art. 360 comma l nr.3

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Infatti secondo questa Corte (Sez. 5, Ordinanza
n.

13439

dell’avviso

del
di

27/07/2012)
ricevimento

“La

produzione
del

piego

raccomandato contenente la copia dell’atto
processuale spedita per la notificazione a mezzo
2

t)-

del

servizio

postale, ai sensi

dell’art. 149 cod. proc. civ., richiesta dalla
legge in funzione della prova dell’avvenuto
perfezionamento del procedimento notificatorio,
può avvenire anche mediante l’allegazione di
non

autenticate,

ove

manchi

contestazione in proposito, poiché la regola
posta dall’art. 2719 cod. civ. – per la quale le
copie fotografiche o fotostatiche hanno la
stessa efficacia di quelle autentiche, non solo
se la loro conformità all’originale è attestata
dal pubblico ufficiale competente, ma anche
qualora detta conformità non sia disconosciuta
dalla controparte, con divieto per il giudice di
sostituirsi nell’attività di disconoscimento
alla parte interessata, pure se contumace
trova applicazione generalizzata per tutti i
documenti.”
Nella fattispecie risulta accertato dalla CTR

fotocopie

che il piego era stato notificato e che la
notifica risultava effettuata regolarmente sulla
l

base di prova documentale in fotocopia la cui
conformità all’originale non risulta
disconosciuta.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto
in relazione a tutti i motivi e le spese del
3

n

giudizio

legittimità vanno

di

poste a carico della ricorrente stante la
soccombenza.
P.Q.M.

società Fratelli Caccavari snc di F. ed A.
Caccavari alle spese in favore dell’Agenzia
delle Entrate che si liquidano in e 9.500,00
oltre spad.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 2/12/2013
Il consigliere estensore

I Presi

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente

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