Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5964 del 14/03/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5964 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 14403-2007 proposto da:
F.LLI CACCAVARI DI F. & A. CACCAVARI SNC in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA VILLA EMILIANI 11, presso lo
studio dell’avvocato TABET GIULIANO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
Data pubblicazione: 14/03/2014
- controricorrente
–
avverso la sentenza n. 51/2006 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 29/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
udito per il ricorrente l’Avvocato TABET che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GUIDA che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
MELONI;
Svolgimento del processo
La società Fratelli Caccavari snc di F. ed A.
Caccavari proponeva opposizione avverso la cartella
tributi
iva
per l’anno 2005 oltre interessi e
sanzioni perché non preceduta da alcuna valida e
)
rituale notifica dell’avviso di accertamento.
La Commissione Tributaria provinciale di Catanzaro
rigettava il ricorso e confermava la cartella
esattoriale impugnata.
Su ricorso in appello proposto dalla contribuente,
la Commissione tributaria regionale della Calabria/
con sentenza nr.51/08/06 depositata in data
29/06/2006, confermava la sentenza di primo grado
ritenendo che l’avviso di accertamento era stato
ritualmente notificato al contribuente0 come
comprovato sulla base dei documenti prodotti in
di pagamento a lei notificata contenente recupero
giudizio dall’Agenzia.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Calabria ha proposto ricorso per
cassazione la società con due motivi e l’Agenzia
delle Entrate ha resistito con controricorso.
1
Th
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione di legge e falsa applicazione
dell’art.149 cpc, art. 4 legge 890/82 e 60 DPR
cpp in quanto la CTR afferma che l’avviso di
accertamento era stato regolarmente notificato/
ma sulla base di produzione documentale da parte
dell’Agenzia e non sulla base dell’originale
dell’avviso di ricevimento che è l’unico atto
idoneo a provare l’avvenuta notifica.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta insufficiente motivazione su un fatto
controverso per il giudizio in relazione
all’art. 360 comma 1 nr.5 cpp perchè la CTR
affermava che l’avviso di accertamento era stato
regolarmente notificato ma senza motivare
adeguatamente sul punto.
600/1973 in relazione all’art. 360 comma l nr.3
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Infatti secondo questa Corte (Sez. 5, Ordinanza
n.
13439
dell’avviso
del
di
27/07/2012)
ricevimento
“La
produzione
del
piego
raccomandato contenente la copia dell’atto
processuale spedita per la notificazione a mezzo
2
t)-
del
servizio
postale, ai sensi
dell’art. 149 cod. proc. civ., richiesta dalla
legge in funzione della prova dell’avvenuto
perfezionamento del procedimento notificatorio,
può avvenire anche mediante l’allegazione di
non
autenticate,
ove
manchi
contestazione in proposito, poiché la regola
posta dall’art. 2719 cod. civ. – per la quale le
copie fotografiche o fotostatiche hanno la
stessa efficacia di quelle autentiche, non solo
se la loro conformità all’originale è attestata
dal pubblico ufficiale competente, ma anche
qualora detta conformità non sia disconosciuta
dalla controparte, con divieto per il giudice di
sostituirsi nell’attività di disconoscimento
alla parte interessata, pure se contumace
trova applicazione generalizzata per tutti i
documenti.”
Nella fattispecie risulta accertato dalla CTR
fotocopie
che il piego era stato notificato e che la
notifica risultava effettuata regolarmente sulla
l
base di prova documentale in fotocopia la cui
conformità all’originale non risulta
disconosciuta.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto
in relazione a tutti i motivi e le spese del
3
n
giudizio
legittimità vanno
di
poste a carico della ricorrente stante la
soccombenza.
P.Q.M.
società Fratelli Caccavari snc di F. ed A.
Caccavari alle spese in favore dell’Agenzia
delle Entrate che si liquidano in e 9.500,00
oltre spad.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 2/12/2013
Il consigliere estensore
I Presi
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente