Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5964 del 08/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 20/02/2017, dep.08/03/2017), n. 5964
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16497/2011 proposto da:
A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO
MIRABELLO 25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PRUNAS,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO MIMOLA, GIUSEPPE
FEDELI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE DI ROMA, in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
LIVORNO, depositata il 25/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– La controversia promossa su un motivo da A.D. contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato dall’Ufficio sull’istanza di rimborso dell’Irpef versata sulla indennità di volo corrisposta a piloti e personale navigante durante il trattamento di quiescenza;
– La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della prima decisione, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia, ritenendo la inapplicabilità del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6, ai pensionati;
– Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il ricorrente assume la violazione dell’art. 51, comma 6 del T.U.I.R. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) laddove la CTR ha ritenuto che l’agevolazione non possa essere applicata con riferimento al trattamento pensionistico.
2. La censura è palesemente infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. nn. 16319/2013, 25642/2015, 15585/2016), che il Collegio condivide, secondo i quali l’agevolazione tributaria prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 6, consistente nella limitazione della tassabilità al cinquanta per cento, si applica esclusivamente all’indennità di volo (di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 59, ratione temporis vigente) erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza anche se commisurato all’indennità di volo fruita nel corso dell’attività lavorativa; detta agevolazione si giustifica, invero, soltanto per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa, oltre la previsione della norma, anche all’aumento della pensione e dell’indennità una tantum previsto per quei militari che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo.
3. In conclusione il ricorso va rigettato perchè il motivo è infondato e le spese dell’intero giudizio vanno compensate, considerato che la citata giurisprudenza di legittimità si è consolidata successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione.
PQM
– Rigetta il ricorso;
– Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017