Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5963 del 14/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5963 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 14271-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

EDS EXPORT & DISTRIBUTION SERVICE AG in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3,
presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE RAFFAELE,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 14/03/2014

ERBA ANTONIO con procura notarile del Not. Dr.ssa
CASALI PAOLA in MILANO rep. n. 21623 del 14/11/2013;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 5/2007 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 09/02/2007;

udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ERBA che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

Con avviso di accertamento notificato in data

l’Agenzia delle Entrate accertava un’indebita
detrazione dell’IVA di lire 22.117.000 ed irrogava
la relativa sanzione alla società Messaggerie
Internazionali spa nella sua qualità di
rappresentante fiscale in Italia di EDS EXPORT E
DISTRIBUTION SERVICE AG con sede legale in
Svizzera.
La contribuente infatti aveva chiesto il rimborso
dell’IVA per alcune fatture che erano state emesse
dalla società svizzera prima dell’atto di nomina a
rappresentate fiscale ex art. 17 DPR 633/1972 e che
non recavano l’indicazione del rappresentante
fiscale tramite il quale la società tedesca avrebbe
agito in Italia.
Avverso l’avviso di accertamento la società
Messaggerie Internazionali spa nella sua qualità di
rappresentante fiscale in Italia di EDS EXPORT E
DISTRIBUTION SERVICE AG con sede legale in
Svizzera, presentava ricorso davanti alla

1

18/5/2004 relativo all’anno d’imposta 1999

Provinciale

Commissione Tributaria

di

Milano la quale rigettava l’impugnazione con
sentenza successivamente appellata dalla società
contribuente e riformata dalla Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Lombardia ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo.
La società Messaggerie Internazionali spa ha
resistito con controricorso.L’Agenzia ha depositato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, la ricorrente Agenzia
delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.17 comma 2, 21 comma 2
lett.a) DPR 633/1972 in relazione all’art. 360
comma l nr.3 cpc, perché i giudici di appello hanno

nr.5/20/2007.

ritenuto legittimo il rimborso dell’IVA richiesto
dalla società dalla data dell’atto di nomina del
rappresentante fiscale in Italia, e quindi dalla
data del 27/4/1999 / sebbene le fatture non
riportassero il nome ed i dati del rappresentante
fiscale come statuito dal sopravvenuto D.L.gs 52

2

n

modificato

del 20/2/2004 che ha

il

testo dell’art.21 DPR 633/1972.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Occorre premettere infatti che secondo Sez. 5,
Sentenza n. 7672 del 16/05/2012 “In tema di IVA, il

generalità degli obblighi connessi a tutte le
operazioni imponibili, nessuno escluso, e quindi
anche a quelli relativi alla conservazione delle
fatture in originale ed alla denuncia della
variazione di sede dell’attività, posti,
rispettivamente, dagli art. 39 e 35 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, atteso l’ampio tenore
letterale dell’art. 17, secondo comma, del medesimo
d.P.R., che compie un generico riferimento agli
obblighi ed ai diritti derivanti dalla applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore
aggiunto. ”
Nella fattispecie in esame va osservato che le
fatture di cui si chiedeva la detrazione non
contenevano i dati del rappresentante fiscale.
Tuttavia questo obbligo è stato introdotto solo dal
D.L.gs 52 del 20/2/2004 che ha modificato il testo
dell’art.21 DPR 633/1972, introducendo espressamente
l’obbligo di indicare in fatture anche i dati
3

rappresentante fiscale è tenuto ad adempiere alla

relativi

al

rappresentante

fiscale. Contrariamente a quanto sostenuto
dall’Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che la
disposizione succitata abbia natura sostitutiva e
non interpretativa, giacche si limita a sostituire

non è ascrivibile un’efficacia retroattiva /
considerato anche che la natura interpretativa di
una disposizione normativa, comportando una deroga
al principio della irretroattività della legge, nel
senso di determinare l’applicazione della nuova
disposizione anche al passato, deve risultare
chiaramente dal suo contenuto .Esso, pertanto, non
solo deve enunciare il significato da attribuire ad
una norma precedente, ma deve altresì manifestare,
in modo espresso ed inequivocabile, anche la
volontà del legislatore di imporre questa
interpretazione, escludendone ogni altra (Cass.
23827/12).
Nel caso concreto, peraltro, alcuna indicazione in
tal senso è dato cogliere nel disposto dell’art. l
l. 52/04. Di conseguenza, non avendo tale norma
carattere retroattivo, non sussisteva, in relazione
alle fatture emesse nell’anno 1999, l’obbligo di
effettuare l’indicazione dei dati del
rappresentante fiscale ai fini IVA. (vedi anche la
4

l’art. 21 d.P.R. 633/72), e – pertanto – ad essa

-

m”fr.RIA

recentissima sez.V, 22/10/2013, Valitutti).
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto
con condanna alle spese dell’Agenzia ricorrente

P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna l’Agenzia al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità
che si liquidano in E 4.500,00 complessivamente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 2/12/2013
Il consigliere estensore

Il Pre

soccombente.

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