Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5963 del 12/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 12/03/2018, (ud. 06/12/2017, dep.12/03/2018),  n. 5963

Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n.253 del 2011, ha respinto l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Livorno che aveva accolto, per decadenza dal potere di iscrizione a ruolo del credito contributivo accertato in sede ispettiva, l’opposizione proposta da A.C. avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi e somme aggiuntive pari ad Euro 4.307,28 relativi all’anno 2003, come da verbale ispettivo del 24 maggio 2004 che aveva accertato i presupposti per la sua iscrizione nella gestione commercianti.

Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. A.C. è rimasta intimata.

La discussione del ricorso, stante l’assenza di precedenti specifici di legittimità, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza camerale resa all’adunanza del 20 giugno 2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso è relativo alla violazione del D.L. n.78 del 2010, art. 38, comma 12 conv. in L. n. 122 del 2010, in ragione del fatto che tale norma, ad avviso del ricorrente, avrebbe ulteriormente dilazionato l’applicabilità della decadenza di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 successivamente alle proroghe già previste dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6, dalla L. n. 388 del 2000, art. 78, comma 24, dalla L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 8 e dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 25.

2. Il motivo è fondato. In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 all’interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, questa Corte di cassazione (da ultimo vd. Cass. n. 19708 del 2017; 15211 del 2017) ha affermato, con orientamento consolidato, che:

– l’iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all’INPS per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l’istituto agisca nelle forme ordinarie (su tale alternativa, per l’analoga posizione dell’INAIL, v. anche Cass. 6 agosto 2012 n. 14149);

– coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo comporta soltanto l’impossibilità, per l’istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito;

– il cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale e ciò è dimostrato: dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall’iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie; dall’impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25 maggio 2012 n. 8350); dalla non conformità all’art. 24 Cost. di un’opzione interpretativa che negasse all’istituto la possibilità di

agire in giudizio nelle forme ordinarie; dalla ratio dell’introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all’ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l’esazione imponendo brevi termini di decadenza; dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest’ultima in capo all’agente della riscossione) mal si concilierebbe con un’ipotesi di decadenza sostanziale.

3. L’efficacia della previsione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 è stata differita, rispetto all’entrata in vigore dell’intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta nel medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6 e poi più volte ulteriormente differita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 38, comma 8 e dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 25, sino a prevederne l’applicazione dal 1 gennaio 2004.

4. Su tale quadro normativo è, quindi, intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12 conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che le disposizioni contenute nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004, dall’Ente creditore.

5. E’ chiaro l’intento del legislatore, come per i precedenti interventi di proroga, di dilazionare l’applicazione della regola decadenziale. Naturalmente la tecnica è differente in quanto il nuovo intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall’ultima modifica di cui alla L. n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla decadenza venga privata di efficacia per un triennio.

6. La norma, quindi, dopo aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1 gennaio 2004, disegna il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino alla fine del 2012. La nuova disposizione si pone, dunque, in evidente chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale riferimento alla data del 1 gennaio 2004, cosicchè, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’applicazione della regola della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data predetta.

7. Inoltre, data la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l’inesistenza di effetti estintivi dell’obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto, non può neanche ipotizzarsi che la nuova disposizione non possa comunque incidere sulle decadenze già verificatesi nell’arco temporale compreso tra il primo gennaio 2004 ed il primo gennaio 2010. Dunque, l’INPS, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, non è incorso in decadenza in applicazione del D.L. n. 78 cit., art. 38, comma 12, in quanto tale norma ha, in sostanza, neutralizzato gli effetti dell’applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 in ordine alla contribuzione pretesa per l’anno 2003 ma accertata in sede ispettiva nell’anno 2004 ed iscritta a ruolo nell’anno 2006.

8. La natura processuale della decadenza, inoltre, priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una procedura che, stante la sospensione per legge dell’efficacia della stessa regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall’istituto. Tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie temporanee legandosi saldamente al contenuto del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1 gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali INPS.

9. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa al giudice di appello in diversa composizione perchè, alla luce al principio di diritto su espresso, riesamini la controversia e provveda a regolare le spese anche di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2018

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