Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5963 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. I, 11/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere

Flaminio 46, presso Gian Marco Grez, rappresentata e difesa dagli

avv. Soprano Riccardo e Antonio Sasso giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Pozzuoli in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Barberini 12, presso l’avv.

Claudia De Curtis, rappresentato e difeso dall’avv. Starace Aldo

giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione

Civile – in persona del Presidente, domiciliata in Roma via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la

rappresenta ex lege;

– controricorrente –

Regione Campania in persona del legale rappresentante;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli emessa nel

procedimento n. 3690/00 in data 2.7.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20.1.2010 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e l’assorbimento di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 31 agosto e del 3 settembre 1993 C. E. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile -, il Ministero degli Interni, la Regione Campania ed il Comune di Pozzuoli, per sentirli condannare alla restituzione del fondo di sua proprietà occupato per l’installazione di alloggi provvisori a seguito dei noti fenomeni di bradisismo, ovvero al risarcimento del danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà del bene, nonchè al pagamento dell’indennità per occupazione legittima ed al risarcimento del danno per quella illegittima.

I convenuti si costituivano contestando sotto vari profili l’infondatezza delle richieste, la Presidenza ed il Ministero eccependo anche la prescrizione del diritto azionato.

Il tribunale rilevava la nullità del decreto del Prefetto di Napoli del 31.12.1983 con il quale era stata disposta l’occupazione di mq.

7662 del terreno della C.; disponeva la restituzione del fondo, atteso che le opere eseguite non ne avevano realizzato l’irreversibile trasformazione; rigettava l’eccezione di prescrizione; individuava la legittimazione passiva della Presidenza Dipartimento della Protezione Civile -, che condannava alla restituzione del terreno, oltre che al pagamento di L. 1.064.000.000 a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dell’immobile; rigettava infine la domanda di restituzione di alcune aree detenute da terzi.

La decisione, impugnata dalla Presidenza del Consiglio, veniva parzialmente modificata in sede di gravame dalla Corte di appello, che rilevava la fondatezza dell’eccezione di prescrizione limitatamente al quinquennio antecedente alla notifica dell’atto di citazione; riduceva l’importo dovuto a titolo di risarcimento, riconoscendo al fondo in questione la vocazione agricola anzichè edificatoria; confermava il rigetto della domanda con riferimento alla richiesta di restituzione e di risarcimento relativamente ad aree che sarebbero state acquisite dalla Pubblica Amministrazione e occupate da terzi; confermava analogamente il rigetto delle ulteriori domande restitutoria e risarcitoria concernente l’area di mq. 226, posta al di fuori della recinzione dell’area occupata.

Avverso la sentenza C. proponeva ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, cui resistevano la Presidenza del Consiglio ed il Comune di Pozzuoli con controricorso contenente, per quest’ultimo, anche ricorso incidentale condizionato.

La Presidenza ed il Comune depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 20.1.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. e prendendo dapprima in esame quello principale, si osserva che con i motivi di impugnazione la C. ha rispettivamente denunciato:

1) violazione degli artt. 2935, 2946, 2947 c.c., con riferimento all’affermata (parziale) prescrizione del diritto risarcitorio azionato, conseguente alla configurazione dell’attività materiale posta in essere dalla P.A. come illecito permanente.

La decisione sul punto, infatti, sarebbe errata poichè l’illecito posto in essere dalla P.A., derivante dalla nullità del decreto di occupazione che autorizzava l’immissione in possesso di area di proprietà di terzi, era stato accertato soltanto con la sentenza di primo grado, sicchè a tale data sarebbe stato necessario risalire ai fini della decorrenza del termine iniziale della prescrizione;

2) violazione della L. 6 agosto 1967, n. 765 e della L. 8 agosto 1985, n. 431, nonchè vizio di motivazione, in relazione alla determinazione del valore del fondo, e segnatamente: per il fatto che era stata disattesa la stima operata dal consulente tecnico per quanto le parti avessero prestato acquiescenza al riguardo, sicchè ogni contestazione sul punto sarebbe stata tardiva; per la qualificazione dell’area come agricola anzichè come edificatoria, rispetto alla quale la Corte non avrebbe tenuto conto della circostanza che il vincolo ex Lege n. 431 del 1985, sarebbe stato apposto in epoca successiva alla data in cui la P.A. aveva appreso la proprietà C.; per il valore di L..25.000 al mq., attribuito esclusivamente sulla base di pretese analogie con fondi insistenti nella medesima zona genericamente indicate, e quindi senza adeguata motivazione sul punto;

3) vizio di motivazione con riferimento al rigetto della domanda di risarcimento per danni determinati dall’occupazione da parte di terzi e per l’occupazione di ulteriori mq. 226, posti oltre il muro di recinzione del terreno utilizzato per gli insediamenti abitativi provvisori.

Quanto al primo punto, infatti, la Corte avrebbe omesso di considerare che l’occupazione si sarebbe incontestabilmente verificata dopo l’immissione in possesso da parte della P.A. e che analogamente successivamente a tale data sarebbero stati realizzati i manufatti; in ordine al secondo, avrebbe ugualmente trascurato il dato, rilevato dal consulente tecnico, della non coincidenza dell’area recintata dalla P.A. con quella di proprietà della C., difformità che tuttavia non avrebbe escluso l’utilizzazione di tale porzione residua da parte della stessa P.A. occupante.

Con il ricorso incidentale condizionato il Comune di Pozzuoli, dopo aver rilevato la formazione del giudicato sul proprio difetto di legittimazione passiva deduceva, subordinatamente, l’erroneità della statuizione secondo la quale nella fattispecie in esame non avrebbe potuto trovare applicazione la L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, comma 7 bis.

Osserva il Collegio che il ricorso principale è infondato.

Sul primo motivo va innanzitutto considerato che in tema di occupazione abusiva (quale quella in esame attesa l’affermata nullità del decreto prefettizio), il diritto al risarcimento del danno determinato dal mancato godimento del bene è soggetto alla prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio dell’occupazione e, di conseguenza, inizia a prescriversi da tale data (C. 07/19359, C. 07/17985, C. 06/12647, C. 02/16564). Detto principio non è stato per vero contestato dalla ricorrente, che infatti sul punto si è limitata a sostenere che soltanto in sede giudiziale era stato riconosciuto il carattere usurpativo originario dello spossessamento, sicchè solo dopo la sentenza di primo grado sarebbe sorto” il titolo per conseguire il risarcimento suddetto.

Tuttavia il rilievo è privo di pregio, atteso che la ricorrente ha lamentato l’omessa comunicazione del provvedimento di occupazione (p. della sentenza impugnata) e non sono state dedotte, nè altrimenti risultano, circostanze idonee a configurare un effettivo impedimento all’esercizio del proprio diritto al risarcimento del danno.

Sotto questo aspetto appare dunque impropriamente richiamata la sentenza di questa Corte n. 7867 del 19.7.95, avente ad oggetto l’ipotesi del tutto diversa dell’annullamento in corso di giudizio di un provvedimento inizialmente legittimo, che in quanto tale avrebbe effettivamente precluso l’esercizio di un diritto non ancora sorto.

Peraltro la prospettazione della C. appare inconsistente anche in punto di fatto, poichè dalla sentenza impugnata si evince che fin dall’atto introduttivo del giudizio (31.8.93) la ricorrente aveva chiesto “la condanna alla restituzione del fondo o al risarcimento del danno per la perdita del diritto di proprietà, nonchè al pagamento dell’indennità per occupazione legittima e al risarcimento del danno per quella illegittima ” (pp. 2, 3), azionando così, fin da tale data, il diritto al risarcimento.

Per quanto concerne il secondo motivo di impugnazione, articolato in tre profili di censura, si rileva: a) che non è configurabile il denunciato vizio di contraddittorietà di motivazione, dedotto sotto il profilo che la Corte, dopo aver respinto le eccezioni di tardività delle doglianze proposte contro la relazione del CTU, aveva poi disatteso la richiesta della sua rinnovazione. Per quanto riguarda l’esame delle eccezioni, infatti, la Corte di appello ne aveva correttamente affermato la legittimità, poichè non finalizzate all’invalidazione delle consulenza (p. 14 della sentenza impugnata). Per quanto concerne poi la mancata disposizione del rinnovo della consulenza, la condivisione (anche parziale) delle censure sollevate in proposito non imponeva l’automatico rinnovo della consulenza, essendo questo comunque rimesso all’apprezzamento discrezionale della Corte territoriale, sulla base dei dati complessivamente acquisiti; b) che la qualificazione della zona come agricola, perchè esterna al perimetro del centro abitato e compresa in zona di tutela ambientale ex L. n. 431 del 1985, risulta correttamente motivata, e d’altro canto la doglianza è incentrata sul fatto che il vincolo era stato apposto successivamente alla data di apprensione della proprietà di essa ricorrente, verificatasi nel 1983. Tuttavia occorre in proposito rilevare, da una parte, che non è stata indicata quale fosse la situazione del terreno in questione all’epoca dell’entrata in vigore della citata L. n. 431 (vale a dire se e in che misura fossero stati realizzati gli alloggi, omissione che rende viziato il motivo sul piano dell’autosufficienza) e, dall’altra, che il diritto all’indennità di occupazione matura al compimento di ogni singola annualità. Alle condizioni esistenti a ciascuna scadenza occorre dunque fare riferimento per la relativa determinazione (C. 07/16744, C. 06/563, C. 04/3395, C. 99/13942) e pertanto, considerato che il diritto all’indennità risarcitoria risulta prescritto fino al 1988, in tale data la natura del terreno sul quale operare la relativa quantificazione risultava incontestabilmente non edificabile; c) che l’apprezzamento del valore del fondo nella misura di L. 25.000 al mq. è espressione di valutazione di merito, sufficientemente motivata con il richiamo al valore di fondi nella stessa zona e con la medesima qualificazione.

Per di più la doglianza risulta generica, poichè la ricorrente non ha indicato in quale misura sarebbe errata la comparazione effettuata. E’ infine infondato il terzo motivo di ricorso. La Corte ha invero sufficientemente motivato la sua decisione sul punto con rilievi immuni da vizi logici, ritenendo: a) che la ricorrente non avesse fornito prova in ordine all’avvenuta occupazione di terreni da parte di terzi dopo la loro acquisizione da parte del Comune; b) che, per la porzione di terreno di proprietà di essa ricorrente esterna alla recinzione dell’area occupata, sarebbe stato addirittura presumibile il contrario. Inoltre la relativa doglianza è incentrata sulla prospettazione di una difforme interpretazione del materiale probatorio acquisito (in particolare con riferimento a documentazione pur sottoposta all’attenzione del giudicante), senza cioè l’indicazione di fatti idonei a comprovare la pretesa erroneità del giudizio formulato al riguardo dalla Corte territoriale.

Conclusivamente il ricorso principale va rigettato, mentre resta assorbito quello incidentale e la ricorrente, soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l’incidentale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari per ciascun ricorrente, oltre Euro 200,00 per esborsi e spese generali ed accessori per il Comune e alle spese prenotate a debito per l’Avvocatura Generale.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA