Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5962 del 14/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5962 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 5982-2012 proposto da:
NOCERA

ANTONIO

elettivamente

NCRNTN44R13G325X,

domiciliato in ROMA, VIA ENRICO ALBANESE 61/C, presso
i Signori GELODI – AMOROSO, rappresentato e difeso
dall’avvocato AMOROSO FERNANDO giusta procura speciale
in calce;
– ricorrente –

2014
contro

241

CONDOR SRL 00252450408,

in persona del

rappresentante pro tempore Sig.
elettivamente

domiciliata

in

legale

LUCIO GEMMANI,
ROMA,

CORSO

DEL

Data pubblicazione: 14/03/2014

RINASCIMENTO 11,

presso lo studio dell’avvocato

BARBARA CATALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato
BACILE PANTALEO ERNESTO giusta procura speciale a
margine;
– controricorrente –

SEZIONE DISTACCATA DI GALLIPOLI, depositata il
03/11/2011, R.G.N. 889/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato FERNANDO AMOROSO;
udito l’Avvocato PANTALEO ERNESTO BACILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

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avverso la sentenza n. 234/2011 del TRIBUNALE DI LECCE

Ric.n. 5982.12 rg.

Svolgimento del giudizio.

L’ 11 ottobre 2007 Antonio Nocera conveniva in giudizio,
avanti al giudice di pace di Gallipoli, il tour operator Condor
Sri e l’agenzia di viaggi New Travel M.& L., chiedendone la
condanna in solido al rimborso di quanto da lui corrisposto (euro

Milano Malpensa; soggiorno poi da lui non fruito a causa di un
guasto che aveva comportato l’annullamento, da parte di Alitalia,
del volo aereo di coincidenza Brindisi-Milano.
Con sentenza n. 2265 del 2 dicembre 2008 il giudice di pace
adito dichiarava, su eccezione di Condor srl, l’estinzione del
giudizio ex articoli 291 e 307 cod.proc.civ., dal momento che
l’attore non aveva provveduto a rinnovare, nel termine
assegnatogli, la citazione in giudizio dell’altra convenuta New
Travel, la cui iniziale notificazione non era andata a buon fine.
Il Nocera proponeva appello avverso tale sentenza. Nella
costituzione in giudizio della Condor srl, interveniva la sentenza
n. 234 del 3 novembre 2011 con la quale il tribunale di Lecce sezione distaccata di Gallipoli – rigettava il gravame.
Avverso tale decisione Antonio Nocera propone ricorso per
cassazione, nei confronti della Condor srl, sulla base di tre
motivi. Condor srl resiste con controricorso e memoria ex art.378
cod.proc.civ..
Motivi della decisione.

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1287,00) per l’acquisto di un soggiorno a Cuba con partenza da

Ric.n. 5982.12 rg.

§ 1.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa
applicazione di norme di diritto, per avere il tribunale omesso di
acquisire il fascicolo d’ufficio del primo grado di giudizio.
Si tratta di motivo inammissibile poiché non specifica quale
pregiudizio il ricorrente avrebbe in concreto subito dalla mancata

Sul punto,

il ricorrente si limita ad osservare che:

“l’acquisizione del fascicolo di primo grado, con i relativi
verbali di udienza, avrebbe consentito al giudicante di verificare
l’excursus processuale; tempi e modalità dell’eccezione di
estinzione; legittimazione attiva in ordine alla stessa; tutti
punti decisivi della controversia

e del quali, per come si dirà

meglio qui di seguito, non vi è traccia in parte motiva alla
sentenza qui gravata”.
Si tratta di affermazione inconferente perché, da un lato, non
specifica quali particolari ‘momenti’ del procedimento di primo
grado dovevano essere verificati dal giudice di appello, né perché
tali momenti dovrebbero reputarsi essenziali ai fini della
decisione; e, dall’altro, non considera che l’

‘excursus

processuale’ di primo grado costituisce aspetto pacifico di causa,
controvertendosi già nei gradi di merito unicamente degli effetti
processuali della mancata rinnovazione della notificazione
dell’atto introduttivo alla New Travel, non anche dell’esistenza e
modalità di tale mancata rinnovazione.
Si è stabilito, in proposito, che:

“l’acquisizione del

fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 cod.
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acquisizione di tale fascicolo.

Ric.n. 5982.12 rg.

proc. civ., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice
dell’impugnazione, sicchè l’omessa acquisizione, cui non consegue
un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa
sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione
solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o

punti controversi della causa, non rilevabili “aliunde” e
specificamente indicati dalla parte interessata”

(Cass. n. 688

del 19/01/2010).
.5 1.2

Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si deduce

violazione o falsa applicazione dell’articolo 307, secondo comma,
codice procedura civile nonché dell’articolo 14 d.lvo 111/95 (poi
trasfuso nell’art.93 d.lvo 79/11, cd. ‘Codice del consumo’), per
avere il giudice di appello erroneamente confermato la pronuncia
di estinzione integrale del giudizio del giudice di primo grado;
nonostante che tale estinzione, presupponente un rapporto
inscindibile, fosse qui esclusa dalla natura solidale della
responsabilità delle parti convenute (tour operator ed agenzia di
viaggi) e, comunque, dall’autonomia delle rispettive
responsabilità così come delineata dall’art.14 cit..
Questi due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria
perché entrambi incentrati nella comune prospettiva della
violazione di legge processuale e sostanziale – sulla sussistenza
nella specie di un litisconsorzio necessario per inscindibilità di
rapporto ovvero per comunanza di cause.

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dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più

Ric.n. 5982.12 rg.

Sul punto, il giudice di appello ha ritenuta corretta la
pronuncia di estinzione del
Giudizio, osservando che la tesi dell’appellante – secondo la
quale si verteva di litisconsorzio meramente facoltativo con
possibilità di prosecuzione del processo nei confronti della sola

“giacché quelle dell’intermediario

(agenzia di viaggi) e quelle del tour operator sono obbligazioni
diverse e distinte, la cui violazione dà luogo a diverse e
distinte responsabilità. Pertanto ove l’attore abbia chiamato in
giudizio entrambi i soggetti, la causa appare unica ed
inscindibile, potendo la responsabilità dell’uno comportare
l’esclusione di quella dell’altro ovvero, nell’ipotesi di
coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi una come
limite dell’altra. Si trattava dunque di un vero e proprio
litisconsorzio necessario e pertanto la mancata chiamata in causa
dell’altro soggetto, nonostante precisa disposizione del giudice,
ha comportato legittimamente l’estinzione del giudizio”.
I motivi sono fondati; dal che discende altresì l’assorbimento
del profilo di doglianza involgente la legittimazione attiva
all’eccezione di estinzione.
Deve infatti escludersi che si verta nella specie di
inscindibilità delle cause ovvero di comunanza/dipendenza delle
medesime e, di conseguenza, di una situazione di litisconsorzio
necessario.
Ciò va detto tanto che si reputi solidale la responsabilità in
questione (costante è l’orientamento di legittimità per cui il
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Condor srl – non era esatta,

Ric.n. 5982.12 rg.

regime sostanziale di solidarietà passiva si associa in sede
processuale a scindibilità di cause e litisconsorzio meramente
facoltativo: Cass. 12.11.10 n.23016; 18.5.12 n.7907; 29.10.13

a fortiori)

n.24362 ed altre), quanto (ed

che la si ritenga

indipendente tra tour operator ed intermediario ex art.14 d.lvo

Né è condivisibile l’assunto della controricorrente secondo cui
l’accertamento della responsabilità in questione non potrebbe che
essere reso nei confronti

anche

dell’agenzia di viaggio; dal

momento che, proprio sulla base della normativa invocata, le due
responsabilità sono in linea di principio indipendenti, e dunque
possono essere fatte oggetto di una pronuncia che faccia stato
unicamente nei confronti di una sola parte. Nemmeno si tratta qui
di accertare un concorso di colpa, quanto se la responsabilità
dedotta in giudizio sia autonomamente ascrivibile ad una delle due
parti convenute.
Si è detto che l’autonomia delle sfere di responsabilità del
tour operator e dell’agenzia di viaggio – così come disegnata
dall’art.14 cit. – opera in linea di principio, e secondo una
regola generale. Ciò non toglie pertanto che, nel concreto
atteggiarsi della fattispecie, possano configurarsi profili di
comunanza o dipendenza di causa che impongano effettivamente un
accertamento giudiziale contestuale nei confronti di entrambi
soggetti e,

dunque,

un rapporto processuale inscindibile

giustificato dal fatto che la responsabilità dedotta debba
ascriversi ad entrambi gli operatori.
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111/95.

Ric.n. 5982.12 rg.

Ma ciò non si verifica nel caso qui in esame, nel quale Condor
ha basato la propria prospettazione di merito proprio sulla totale
indifferenza – rispetto ai propri obblighi – del diverso ed
autonomo rapporto contrattuale in forza del quale l’attore aveva
acquistato, appunto presso l’agenzia di viaggio e con l’esclusivo

Brindisi a Milano Linate; e così, pure, del diverso ed autonomo
rapporto contrattuale in forza del quale egli avrebbe avuto titolo
di chiedere il rimborso direttamente alla compagnia assicuratrice
(rimasta pacificamente estranea al giudizio).
E’ dirimente osservare come la stessa Condor abbia in
controricorso rimarcato – con ciò invalidando la propria tesi di
fondo – l’autosufficienza dei diversi rapporti contrattuali
rispettivamente intercorsi tra l’attore da un lato, e – dall’altro
_ il tour operator, l’agenzia di viaggi e la compagnia di
assicurazione. Il che non può che riverberarsi, sul piano
processuale, nella scindibilità dei rapporti, diversamente da
quanto reputato dal tribunale.
L’errore in cui è incorso quest’ultimo è reso del resto palese
dall’evidente conflitto logico-giuridico tra premessa e
conseguenza, atteso che il convincimento circa l’esistenza nella
specie di un litisconsorzio necessario è stata fatta discendere da
una tipica situazione di litisconsorzio facoltativo, sotto il
profilo della completa distinzione di responsabilità tra le parti
convenute.

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intervento di quest’ultima, il biglietto aereo annullato da

Ric.n. 5982.12 rg.

Ciò premesso, non dovevano ravvisarsi ostacoli a che l’effetto
estintivo si producesse limitatamente alla parte interessata
dall’evento (l’agenzia di viaggi), potendo il processo proseguire
nei confronti dell’altra parte a questo estranea (per un’ipotesi
di specie, in contesto di rapporto plurisoggettivo solidale: Cass.

Ne segue l’accoglimento, nei termini che si sono indicati, del
ricorso.

L ..co• (A-

Pqm

in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso;
cassa e rinvia al Tribunale di Lecce, in persona di diverso
giudicante, anche per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 29.1.14.

n. 26888 del 10/11/2008).

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