Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5962 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. I, 11/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S.A. – elettivamente domiciliato in ROMA, via G.

Antonelli, 29, presso lo studio dell’avv. Arnaldo Coscino,

rappresentato e difeso dall’avv. Montemurro Roberto, in virtù di

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di Z.G., Z.M. ed A.M.,

in persona del Curatore elettivamente domiciliato in ROMA, via

Pisanelli, 2, presso l’avv. Stefano Di Meo, rappresentato e difeso

dall’avv. De Castello Luigi, in virtù di procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 4.11.2004,

notificata il 20.12.2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

gennaio 2010 dal Consigliere dott. Luigi Salvato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 20 giugno 2003, in accoglimento della domanda proposta dal Curatore del Fallimento di Z.G., Z.M. ed A.M. (di seguito, Fallimento), revocava, L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 3, l’ipoteca iscritta con atto per notaio Sergio Mililotti dell’8.11.1996, su di un terreno di proprietà di Z.G., sito in (OMISSIS) in (OMISSIS), in favore di D.S.A., a garanzia di un debito di L. 235.000.000, non scaduto, non avendo il convenuto provato la inscientia decoctionis.

2.- Avverso detta pronuncia proponeva appello il soccombente, chiedendo, in sua integrale riforma, il rigetto della domanda.

Il Fallimento si costituiva nel giudizio, eccependo l’infondatezza del gravame.

Ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 4 novembre 2004, rigettava l’appello, condannando il D. S. alle spese del grado.

La pronuncia premetteva che il Fallimento aveva provato che l’atto di vendita del terreno oggetto della ipoteca era stato revocato con sentenza del Tribunale di Napoli del 21 maggio 2001, passata in giudicata, con conseguente infondatezza di ogni dubbio in ordine alla legittimazione ed all’interesse del Fallimento ad ottenere la revoca anche dell’ipoteca.

La Corte territoriale osservava, quindi, che era irrilevante accertare se l’appellante fosse portatore di tutte o soltanto di alcune delle cambiali ipotecarie, poichè egli avrebbe comunque potuto far valere il diritto di prelazione sul ricavato della vendita, dato che l’ipoteca avrebbe dovuto essere revocata per l’intero, garantendo per l’intero il credito.

Infine, secondo il giudice del merito, era del tutto irrilevante accertare se la pronuncia di revoca della garanzia fosse opponibile ai giratari delle cambiali, potendo rilevare detto profilo soltanto in sede di insinuazione al passivo da parte di tali creditori, nei cui confronti il Fallimento avrebbe potuto provocare il necessario accertamento giudiziario.

Nel merito, la sentenza riteneva provato che la garanzia era stata costituita per un debito scaduto.

Z.G. aveva stipulato con il D.S. un contratto preliminare di vendita, obbligandosi ad alienargli il terreno oggetto di ipoteca; il promittente-venditore aveva ricevuto L. 250.000.000, che avrebbe dovuto restituire, senza interessi, in caso di recesso, obbligazione questa garantita da Z.M..

A seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte di Z. G., il D.S. era, quindi, divenuto creditore della somma di L. 250 milioni; successivamente, non avendo lo Z. la possibilità di onorare tempestivamente il debito, aveva convenuto con il creditore la rateizzazione del debito, consentendo all’iscrizione dell’ipoteca.

Pertanto, restava esclusa la contestualità sia cronologica sia teleologica fra la nascita del diritto di credito e la costituzione della garanzia ed, essendo in questione soltanto il credito di rimborso della caparra penitenziale, era irrilevante accertare se la risoluzione del preliminare di vendita si fosse perfezionata con l’esercizio del recesso, ovvero fosse condizionata al pagamento del corrispettivo.

Inoltre, la pronuncia riteneva non provata ed inverosimile l’affermazione dell’appellante che egli aveva concesso in mutuo allo Z. la somma di L. 250 milioni, affinchè gli fosse restituita, e che la garanzia avrebbe avuto ad oggetto tale credito.

La Corte d’appello riteneva, poi, incensurabile la conclusione del Tribunale in ordine all’irrilevanza ed all’inammissibilità della prova testimoniale articolata dal D.S. concernente la cronologia della stipula del preliminare di vendita, la data del recesso e la contestualità tra accordo per il rilascio della garanzia ipotecaria e l’emissione delle cambiali.

3.- Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso D. S.A., affidato a tre motivi, il secondo dei quali articolato in più profili; ha resistito con controricorso il Fallimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e L. Fall., art. 67 (art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che egli aveva eccepito in primo grado il difetto di legittimazione passiva, poichè aveva girato a terzi 10 cambiali ipotecarie dell’importo di L. 110 milioni, reiterando detta eccezione come secondo motivo d’appello.

Ebbene, precisa testualmente il ricorrente, “nonostante che la Corte d’appello, nella parte motiva della sentenza, abbia recepito tale circostanza affermando che il D.S. è “creditore dei falliti quanto meno per L. 125.000.000″ (…), di fatto non accoglie il secondo motivo d’appello, rigettando integralmente il gravame”.

1.1.- Il motivo è manifestamente inammissibile.

La sentenza impugnata ha osservato che il Fallimento aveva provato che l’atto di vendita del terreno oggetto della ipoteca era stato revocato con sentenza del Tribunale di Napoli del 21 maggio 2001, passata in giudicata, ritenendo conseguentemente infondata la deduzione del ricorrente in ordine alla carenza di legittimazione ed al difetto di interesse del Fallimento ad ottenere la revoca anche dell’ipoteca.

Inoltre, ha reputato irrilevante accertare se l’appellante fosse portatore di tutte o soltanto di alcune delle cambiali garantite dalla ipoteca in questione, poichè egli avrebbe potuto far valere il diritto di prelazione sul ricavato della vendita, con conseguente sua legittimazione passiva, in quanto l’ipoteca avrebbe dovuto essere revocata per l’intero, garantendo per l’intero il credito.

Infine, secondo il giudice del merito, era anche irrilevante accertare se la pronuncia di revoca della garanzia fosse opponibile ai giratari delle cambiali, potendo rilevare detto profilo soltanto in sede di insinuazione al passivo da parte di tali creditori, nei cui confronti il Fallimento avrebbe potuto provocare il necessario accertamento giudiziario.

La trascrizione, sia pure in sintesi, della sentenza, nella parte qui di interesse, dimostra che la Corte territoriale ha avuto cura di decidere il motivo di appello con cui il D.S. aveva dedotto la propria carenza di legittimazione e il difetto di interesse del Fallimento ad ottenere la revoca della garanzia, sull’assunto che il suolo oggetto d’ipoteca era stato venduto e che egli aveva girato a terzi alcune delle cambiali ipotecarie emesse a garanzia del credito.

La pronuncia, con motivazione completa e corretta, ha dunque osservato, in ordine al primo presupposto, che l’atto di vendita era stato revocato; in ordine al secondo, che era incontroverso il possesso da parte del ricorrente di alcune cambiali ipotecarie, sottolineando che tanto rendeva utile e rilevante la pronuncia di revoca, reputando in tal modo evidentemente infondata la deduzione concernente il difetto di legittimazione passiva.

A fronte di siffatta motivazione svolta dalla Corte territoriale, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutimi della sentenza impugnata. Siffatto onere non può ritenersi soddisfatto nè qualora il ricorso per cassazione sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello (tra le tante, Cass. n. 15882 del 2007; n. 13592 del 2006), nè quando la denuncia del vizio dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non sia sorretta da specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi a questa Corte di verificare il fondamento della censura.

Ne consegue l’inammissibilità della deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (per tutte, Cass. n. 5353 del 2007; n. 11501 del 2006).

In applicazione di detto principio, risulta palese che, in considerazione della motivazione della sentenza pronunciata, il mezzo, sopra riportato testualmente, si risolve ed esaurisce in una assertiva deduzione dell’erroneità della medesima, del tutto carente dell’indicazione delle ragioni che dovrebbero dimostrare l’eventuale erroneità delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale.

Questa ha, infatti, affermato la sussistenza della legittimazione e dell’interesse negati dal ricorrente, muovendo dalla corretta considerazione che a questa conclusione conduce l’avvenuta revoca dell’atto di vendita del bene oggetto della garanzia e l’irrilevanza di una eventuale riduzione della garanzia vantata dal D.S., il quale, dal suo canto, non ha indicato nessun argomento a conforto di una censura svolta in modo palesemente apodittico ed immotivato.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3, nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato la contestualità tra nascita del credito e costituzione della garanzia.

A suo avviso, con il contratto preliminare di vendita sarebbe stato convenuto il diritto di recesso del promittente-venditore, condizionatamente alla restituzione della caparra (è riportato, in parte, l’art. 6 del contratto), ma, con un accordo successivo, sarebbe stata, invece, prevista l’ammissibilità del recesso anche nel caso di pagamento dilazionato della somma. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle pattuizioni intercorse tra le parti e, se ciò avesse fatto, non avrebbe potuto negare la contestualità tra nascita del credito e costituzione della garanzia, con conclusione determinata dalla mancanza di “ogni pronuncia sui decisivi documenti depositati” (così a pg. 19 del ricorso).

Il D.S. sostiene che, a seguito dell’esercizio del recesso, lo Z. non aveva restituito la caparra e che questi divenne debitore del relativo importo “per un credito che non sorgeva in quel momento a seguito del recesso, ed ottenne di pagare a rate con garanzia ipotecaria” (pg. 19-20 del ricorso); quindi, la garanzia sarebbe sorta contestualmente alla nascita del credito e ciò sarebbe “documentato ed occorrendo, in sede di rinvio, potranno essere ammessi i mezzi istruttori richiesti” (così, testualmente, pg. 20).

In sintesi, il ricorrente indica i documenti prodotti nella fase di merito, trascrive i capi della prova testimoniale non ammessa ed analiticamente esaminati dalla Corte d’appello.

Con un distinto profilo di detto motivo (rubricato come “3) ulteriore profilo”, pg. 23 del ricorso), il ricorrente deduce, assertivamente, che “è pacifico e documentato che l’ipoteca fu costituita contestualmente al rilascio delle cambiali per un debito allora sorto”. Egli sostiene che l’onere della prova della non contestualità gravava sul Fallimento e che questi non avrebbe adempiuto tale onere, benchè agli atti vi fosse prova della contestualità e “insiste nella prova testimoniale”.

Con un ulteriore profilo (rubricato come “5) ulteriore profilo”, pg.

25 del ricorso), il D.S. sostiene che, provata la contestualità tra nascita del credito e costituzione della garanzia, era onere del Fallimento provare la scientia decoctionis, come non sarebbe accaduto; contesta la rilevanza della pubblicazione dei protesti, la proposizione di un ricorso di fallimento in danno dello Z. e conclude affermando: “anche la statuizione relativa alla prova dello stato d’insolvenza andrà, pertanto, cassata” (pg. 27 del ricorso).

2.1.- Il motivo è, in parte, inammissibile, in parte, infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto provato che l’ipoteca era stata costituita per un debito scaduto, osservando che Z.G. aveva stipulato con il D.S. un contratto preliminare di vendita, obbligandosi ad alienare il terreno oggetto di ipoteca; il promittente-venditore aveva ricevuto L. 250.000.000, che avrebbe dovuto restituire, senza interessi, in caso di recesso, obbligazione questa garantita da Z.M..

A seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte di Z. G., il D.S. era, quindi, divenuto creditore della somma di L. 250 milioni e, successivamente, non avendo lo Z. onorato tempestivamente il debito, ne aveva convenuto con il ricorrente la rateizzazione, consentendo all’iscrizione dell’ipoteca.

Pertanto, secondo il giudice del merito, restava esclusa la contestualità sia cronologica sia teleologica fra la nascita del diritto di credito e la costituzione della garanzia e, essendo in questione soltanto il credito di rimborso della caparra penitenziale, era irrilevante accertare se la risoluzione del preliminare di vendita si fosse perfezionata con l’esercizio del recesso, ovvero fosse condizionata al pagamento del corrispettivo.

Inoltre, la pronuncia riteneva non provata ed inverosimile l’affermazione dell’appellante che egli aveva concesso in mutuo allo Z. la somma di L. 250 milioni, affinchè gli fosse restituita, e che la garanzia avrebbe avuto ad oggetto tale credito.

La trascrizione della motivazione della pronuncia, sia pure in sintesi, nella parte impugnata con il mezzo in esame, rende palese che, come accaduto con il primo motivo, anche le censure qui in esame risultano formulate in contrasto con i principi sopra riportati (v.

il p. 1.1.), poichè, in larga misura, si risolvono in una assertiva deduzione dell’erroneità della sentenza.

Il ricorrente, sostanzialmente, si disinteressa delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, il quale ha puntualmente indicato le ragioni, corrette, in virtù delle quali, il credito da lui vantato era sorto con l’esercizio da parte dello Z. della facoltà di recesso, con la conseguenza che l’ipoteca in questione, siccome costituita in un tempo successivo, ricadeva sotto la disciplina della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3.

Inoltre, il D.S. sostiene che, “a seguito di accordo”, “si stabilì” che il “recesso fosse, comunque, consentito con contestuale pagamento dilazionato e garantito con cambiali ipotecari” (pg. 18), lamentando che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto delle “pattuizioni intercorse tra le parti” (pg. 19), ma prospetta assertivamente tale tesi. Egli non indica, infatti, in quale atto sarebbe stato consacrato detto accordo e se esso, come sembrerebbe adombrato, fosse successivo e diverso dal contratto preliminare di vendita. Peraltro, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, neppure lo riporta, risultando tale onere adempiuto, parzialmente, soltanto in relazione all’art. 6 di detto contratto, pattuizione questa che, tuttavia, è stata presa in esame dalla sentenza (v. pg. 7), che l’ha interpretata dandole il significato sopra indicato.

In relazione al profilo del mezzo che censura l’interpretazione del contratto, va ribadito che tale attività comporta una indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice del merito, censurabile in questa sede soltanto per vizi di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (per tutte, Cass. n. 7500 del 2007; n. 27168 del 2006). Il sindacato di legittimità non può, dunque, investire il risultato interpretativo in sè e la censura non può essere formulata mediante l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, essendo imprescindibile la specificazione dei canoni in concreto violati, delle norme ermeneutiche asseritamente violate, con la precisazione – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – del modo e delle considerazioni con le quali il giudice del merito se ne sarebbe discostato (Cass. n. 5273 del 2007; n. 4178 del 2007). Pertanto, non è sufficiente una mera critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dalla sentenza di merito (tra le più recenti, Cass. n. 12946 del 2007; n. 420 del 2006).

Inoltre, il ricorrente, in virtù del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, ha l’onere di riportare il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione (Cass. n. 2560 del 2007; n. 3075 del 2006), anche quando ad essa la sentenza abbia fatto riferimento, riportandone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda in ipotesi di attribuire (Cass. n. 4063 del 2005).

Infine, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicchè quando di una clausola negoziale siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 12123 del 2006; n. 15197 del 2004; n. 11193 del 2003).

Le censure proposte dal ricorrente risultano proposte in violazione di detti principi, in quanto egli:

a) deduce “che l’ipoteca sia contestuale è documentato ed occorrendo, in sede di rinvio, potranno essere ammessi i mezzi istruttori richiesti” (pg. 20 del ricorso) ed invoca i documenti prodotti nel giudizio di merito, senza esplicitarne il contenuto (pg.

21 almeno nelle parti che avrebbe dovuto confortare la sua tesi), affermando apoditticamente la pretesa fondatezza della sua tesi (così, in particolare, nello “ulteriore profilo”, pg. 23-24 del ricorso);

b) ripropone i capi della prova testimoniale (pg. 21-23), testualmente esponendo che, “ove ritenuto necessario dal giudice del rinvio, si insiste nell’ammissione” della medesima (pg. 23 del ricorso; analogamente alla fine di pg. 24), senza darsi carico di prendere in considerazione il motivato rigetto dell’istanza istruttoria operato dalla Corte d’appello, e ciò nonostante che ben due pagine della sentenza (pg. 10 ed 11) siano dedicate a svolgere gli argomenti a conforto dell’inammissibilità della prova orale, dei quali in nessun modo si occupa il ricorso, allo scopo di evidenziare il punto, il modo e le ragioni della loro censurabilità per difetto di motivazione, nei termini e nei limiti entro i quali tale vizio avrebbe potuto qui essere fatto valere, ovvero per inesatta applicazione di norme di diritto.

L’ultimo profilo (pg. 25-27 del ricorso) è, infine, manifestamente inammissibile, poichè muove dall’assunto dell’erroneità dell’affermazione della sentenza, secondo la quale incombeva su di lui l’onere di dimostrare l’inscientia decoctionis, sostenendo la sussistenza dell’onere del Fallimento di provare la conoscenza dell’insolvenza, deduzioni entrambe, evidentemente, infondate, una volta giudicata incensurabile la conclusione raggiunta dal giudice del merito in ordine alla non contestualità della costituzione dell’ipoteca rispetto alla nascita del credito ed alla conseguente sussistenza dell’ipotesi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3.

Le censure, nella parte in cui pongono la questione della rilevanza a detto fine della pubblicazione dei protesti, sono poi inammissibili, in quanto di essa non v’è traccia nella sentenza, quindi deve ritenersi nuova, in difetto dell’indicazione del tempo e del modo in cui sarebbe stata proposta nel giudizio di merito. Peraltro, tanto va rilevato, senza considerare che la pubblicazione dei protesti, di regola, costituisce elemento sintomatico a conforto della conoscenza dell’insolvenza (Cass. n. 15939 del 2007), mentre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la inscientia decoctionis neppure può essere provata con la sola dimostrazione dell’assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d’insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l’atto revocabile, sussistevano circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l’imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell’impresa (da ultimo, Cass. n. 17998 del 2009). Nella specie, il ricorrente neppure ha indicato quali prove avesse dedotto -non considerate dalla sentenza impugnata -, per dimostrare la sussistenza di siffatte circostanze (e quali esse fossero), ulteriori e diverse rispetto alle mere considerazioni congetturali svolte per provare la inscientia decoctionis.

3.- Il terzo motivo (rubricato erroneamente come 6) denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 91 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nella parte in cui la sentenza ha affermato che il Fallimento aveva prodotto in primo grado copia della citazione proposta per la revoca della vendita del bene ipotecato, mentre tale deposito non vi sarebbe stato “e tanto si evince agevolmente dalla disamina dei verbali stilati in primo grado, ove mai la Curatela ha verbalizzato di depositare quanto erroneamente asserito dalla Corte di appello” (pg. 28 del ricorso). Siffatta inesatta affermazione avrebbe fondato l’erronea condanna alle spese processuali, “cui non si poteva essere condannati stante la sussistenza – all’epoca – dell’eccepita carenza di legittimazione passiva e la non conoscenza di altre circostanze contrarie” (così a pg. 28 del ricorso).

3.1.- Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto pone in questione una considerazione di cui neppure v’è traccia nella pronuncia. Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale non ha, infatti, valorizzato il momento in cui è stata provata la revoca della vendita al fine di stabilire la disciplina delle spese processuali, che ha confermato, quanto al primo grado, implicitamente, ma chiaramente, facendo applicazione della regola generale della soccombenza (art. 91 c.p.c.), con statuizione qui non censurabile, non essendo configurabile nè il vizio di violazione di legge, nè il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n 5, qualora il giudice del merito si sia uniformato a detto principio (Cass. n. 1868 del 1979).

In definitiva, il ricorso va rigettato; le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese della presente fase, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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