Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5961 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. III, 03/03/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 03/03/2020), n.5961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11968/2018 proposto da:

E.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ENRICO VISCIANO;

– ricorrente –

contro

METAL LINEA SAS, in persona del socio accomandatario pro tempore,

M.E., M.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE CARSO, 43, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO IZZO,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO CAMA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 723/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

E.M. propone ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza 723/2018 del 9-2-2018 con cui la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile il gravame dalla stessa proposto avverso la sentenza 3125/2016 del 29-11-2016 con cui il Tribunale di Monza le aveva rigettato la domanda di condanna di M.E., M.G. e Metal Linea sas al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 170.000,00, quale quota parte alla stessa spettante sul complessivo importo di Euro 680.000,00, erogato da Compagnia assicurativa in conseguenza del decesso, in esito ad incidente stradale, di M.F.F. (convivente more uxorio della E., figlio di M.G. e fratello di M.E.); condannando, inoltre, l’appellante al pagamento, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, della somma di Euro 1.500,00 per avere proposto il gravame per colpa grave.

La Corte d’Appello, in particolare, ha rilevato la tardività dell’impugnazione, proposta con atto del 22-5-2017 notificato il 29-5-2017, e quindi oltre il termine breve di 30 gg. decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta via pec in data 30-12-2016; nello specifico la Corte territoriale ha evidenziato che, in conformità a quanto statuito da Cass. 21957/2017, gli appellati avevano allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonchè la copia conforme della sentenza appellata, tutte accompagnate da attestazione di conformità da parte del procuratore degli stessi appellati.

M.E., M.G. e Metal Linea sas hanno resistito con controricorso.

E.M. ha proposto controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4.

Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile ex art. 366 c.p.c., il ricorso.

E.M. ha presentato ulteriore memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente, denunziando un “error in procedendo” con riferimento all’art. 345 c.p.c., “relativo alla mancata pronunzia d’improcedibilità e/o nullità o inammissibilità di produzioni in appello per intervenuta decadenza del termine, una volta superata la costituzione delle parti”, sostiene che “la valutazione sulla inammissibilità, improcedibilità e nullità di produzioni proposte a distanza di mesi dall’ultime termine di decadenza dettato dalla costituzione in giudizio cartacea” doveva essere previsto “non in sentenza ed in ultimo, bensì in limine litis”.

Il motivo è inammissibile.

Come già più volte precisato da questa S.C., anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità, diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (Cass. 6014/2018; 12604/2012); nella specie, la censura, di per sè poco comprensibile difettando della necessaria chiarezza, è inammissibile anche in quanto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6″ il ricorrente, pur avendo (come detto) l’onere di riprodurre gli atti e documenti del giudizio di merito nei loro passaggi essenziali alla decisione o comunque di precisarne l’esatta collocazione in giudizio al fine di renderne possibile l’esame nel giudizio di, legittimità, non ha provveduto, con riferimento alle produzioni oggetto d01 motivo, nè alla riproduzione nè alla precisazione dell’esatta collocazione delle stesse.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto per erronea interpretazione di sentenza di Cassazione civile.

Il motivo è inammissibile.

Va ribadito che “in tema di ricorso per cassazione, non è inammissibile l’impugnazione per omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la cui presenza non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso, ma è solo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata, sicchè la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate” (Cass. 21819/2017); nella specie, non solo non sono state in alcun modo indicate le norme violate, ma le stesse non possono essere desunte neanche dal contenuto del motivo, ove si sostiene genericamente un’erronea interpretazione di sentenza di Cassazione civile.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 116 c.p.c., commi 1 e 2) “in relazione alla valutazione delle prove testimoniali della sentenza d’Appello anche secondo metodo presuntivi.

Il motivo è inammissibile non essendo in linea con la statuizione impugnata, che ha deciso per l’inammissibilità del gravame in base alla documentazione in atti, senza procedere alla valutazione del merito, e quindi senza in alcun modo valutare prove testimoniali.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti “in relazione alla revoca dell’ordinanza di fissazione udienza per la discussione sull’inammissibilità dell’appello”.

Il motivo è inammissibile, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a richiamare la “revoca dell’ordinanza di fissazione udienza per la discussione sull’inammissibilità dell’appello”.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia – ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 5 – una “erronea interpretazione della giurisprudenza dominante della Corte di Cassazione ed un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 132 c.p.c. n. 4, art. 384 c.p.c.); sostiene non risultare in giudizio l’attestazione di conformità unica – D.L. 179 del 2012, ex art. 16 undecies – degli atti depositati in cartaceo relativi “alle fotocopie delle prove di consegna ed accettazione telematiche”.

Il motivo è inammissibile, in quanto denunzia una “erronea interpretazion6 della giurisprudenza dominante della Corte di Cassazione” senza tuttavia) indicare nè far comprendere qual è la norma violata e senza indicare alcun omesso esame di un fatto storico (nel senso su precisato); al riguardo va, comunque evidenziato che la sussistenza in atti di attestazione di conformità è stata comunque valutata dalla Corte.

Con il sesto motivo si denuncia l’assenza di pronunzia in relazione alle prove già richieste in primo grado e non accolte (istanza reiterata ex art. 356 c.p.c.) ed in relazione alla temerarietà della lite da parte di E.M..

Il motivo, oltre che anch’esso scarsamente intellegibile, è comunque inammissibile, in quanto non in linea con la decisione impugnata, che ha deciso (come già evidenziato) per l’inammissibilità del gravame senza entrare nel merito, e quindi senza necessità di esaminare la reiterazione dell’stanza istruttoria; in relazione alla temerarietà, peraltro, non viene individuata la censura alla statuizione impugnata.

Il “controricorso” ex art. 371 c.p.c., comma 4, presentato dalla E. è inammissibile, in quanto i resistenti con il controricorso non hanno a loro volta proposto anche ricorso incidentale; ed invero, la richiesta di cui al controricorso (pag. 26) è solo una domanda di condanna anche in questa sede al pagamento di somma ex art. 96 c.p.c. (e ad una somma doppia rispetto a quella di cui alla sentenza d’appello), e non tende quindi ad alcuna modifica della sentenza impugnata; siffatta richiesta va rigettata, in quanto non si ritengono sussistenti i presupposti per provvedere ad un’ulteriore condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c..

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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