Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5960 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. I, 11/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16955/2006 proposto da:

COMUNE DI BENEVENTO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G BELLUZZO 27 PAL. L,

presso l’avvocato PAGANO Massimo, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIULIANO LUIGI, giusta procura ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA EMILIA 81, presso l’avvocato PARENTE GIOVANNI CARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA Silvio, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1795/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità per carenza di

interesse.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli, pronunciandosi con sentenza 9 giugno 2005 sugli appelli proposti dal Comune di Benevento in via principale e dal signor D.C. in via incidentale contro la sentenza del Tribunale di Benevento di condanna dell’ente al risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, ha dichiarato l’appello principale, perchè proposto dall’ente in persona del suo dirigente, e quello incidentale perchè proposto con comparsa di risposta depositata oltre il termine decorrente dalla notifica dell’impugnazione principale eseguita il 6 giugno 2003.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il Comune di Benevento con un unico mezzo d’impugnazione. Il signor D. C. ha depositato controricorso notificato il 4 luglio 2006, deducendo che la vertenza era stata transatta anteriormente alla proposizione del ricorso, e allegando documentazione a dimostrazione di quanto esposto.

La causa, assegnata alla Camera di consiglio per la trattazione ex art. 380 bis c.p.c., viene all’esame della corte in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dalla precedente esposizione del fatto, le parti hanno concluso una transazione, avendo il signor D.C. accettato la proposta del Comune di Benevento, di un pagamento a saldo pari all’80% di quella riconosciuta a norma dell’art. 5 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative), del D.L. n. 80 2004, comma 2, convertito dalla L. n. 140 del 2004, ed avendo incassato la somma offerta contro una ricevuta liberatoria, come documentato.

PQM

Cassa la sentenza impugnata senza rinvio per cessata materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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