Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5960 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. III, 03/03/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16204-2018 proposto da:

T.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO DE SANTIS, rappresentati e difesi dagli avvocati VALERIA

DIDONE, MARCO MONETTI;

– ricorrenti –

contro

VODAFONE ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso la

studio dell’avvocato PAOLA LIMATOLA che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 374/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata

il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 27/2/2018, il Tribunale di Avellino, in accoglimento dell’appello proposto da Vodafone Italia s.p.a., e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande proposte, tra gli altri, da M.M., + ALTRI OMESSI, per il risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli attori a seguito dell’inadempimento del contratto di fornitura di servizi telefonici in relazione a taluni giorni del febbraio del 2012;

che, a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come la mancata prestazione dei servizi telefonici da parte di Vodafone Italia s.p.a. fosse nella specie dipesa dalle conseguenze materiali indotte dalle gravi condizioni atmosferiche verificatesi nel territorio di interesse nel periodo in esame, tali da determinare un’obiettiva impossibilità della prestazione non imputabile alla convenuta;

che, avverso la sentenza d’appello, M.M., + ALTRI OMESSI, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi di impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che Vodafone Italia s.p.a. resiste con controricorso;

considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218 e 1256 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente attribuito natura di caso fortuito alle circostanze di fatto relative alle condizioni meteorologiche dedotte nel corso del giudizio (asseritamente idonee a interrompere il nesso di imputabilità dell’inadempimento), sulla base di elementi probatori generici e inconferenti, del tutto inidonei a dar conto della reale condizioni di fatto esistenti in loco all’epoca dell’inadempimento di controparte;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il Tribunale di Avellino trascurato l’esame di numerosi fatti decisivi sottoposti all’attenzione del giudice d’appello dai quali sarebbe potuto emergere, tanto la reale portata dell’evento atmosferico ch’ebbe a colpire il luogo in cui è situato il ripetitore della società avversaria, quanto la responsabilità di quest’ultima nell’interruzione del servizio telefonico promesso agli odierni ricorrenti;

che, con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice a quo dettato una motivazione meramente apparente a fondamento della decisione di rigetto delle domande originariamente proposte dagli attori, affidandosi a un generico riferimento alla documentazione prodotta in giudizio dalla Vodafone senza dar conto delle contestazioni più volte mosse dai ricorrenti;

che tutti e i tre motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono complessivamente destituiti di fondamento;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, con i motivi in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate – alleghino un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa ritenuti rilevanti in relazione alla ricostruzione della portata dell’evento atmosferico dedotto in giudizio in rapporto alla responsabilità della società convenuta nell’interruzione del servizio telefonico promesso agli odierni ricorrenti;

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, infatti, quanto al preteso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

che, sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che, pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze dei ricorrenti devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, con specifico riguardo a tale aspetto, varrà osservare come, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum;

che, infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;

che, in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01);

che, ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini sufficientemente lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di ragionevolezza e congruità logica;

che l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti;

che, con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., nonchè dell’art. 1341 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente richiamato, a fondamento della decisione assunta, i contenuti delle condizioni generali di contratto della Vodafone (e i pretesi limiti alla responsabilità contrattuale di quest’ultima), nella specie mai acquisite al giudizio (siccome mai prodotte dalla controparte), con la conseguente impossibilità di comprenderne i termini e la stessa validità delle clausole vessatorie in esse eventualmente contenute;

che, con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di considerare la circostanza di fatto consistita nella mancata produzione agli atti del giudizio, ad opera della controparte, dei contratti di adesione al servizio di telefonia riconducibili alla sfera degli odierni ricorrenti;

che entrambi i motivi devono ritenersi assorbiti dal rigetto dei primi tre;

che, al riguardo, varrà osservare come, una volta disattese le censure sollevate dai ricorrenti con riferimento alla riconosciuta esclusione della responsabilità della società convenuta per i fatti qui in contestazione, deve ritenersi priva di residua rilevanza la verifica dell’eventuale contenuto dei contratti di adesione e delle condizioni generali di contratto di telefonia dedotte in giudizio (in vista dell’esclusione dell’eventuale limitazione di responsabilità della Vodafone), essendo divenuta incontrovertibile la circostanza della oggettiva non imputabilità alla Vodafone dell’inadempimento qui contestato già alla stregua delle comuni regole di responsabilità dettate dagli artt. 1218 e 1256 c.c.;

che, pertanto, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

che la considerazione della particolarità delle circostanze riferite ai rapporti in esame e dei diversi esiti dei giudizi di merito vale a giustificare la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità;

che dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dei ricorrenti, del doppio contributo, ove dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA