Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5959 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 23/02/2022), n.5959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7974-2021 proposto da:

L.R.L., in proprio e quale presidente legale rappresentante

dell’a.n.r. BAZURA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSIO ARIOTTO;

– ricorrente –

contro

O.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO CHIARIGLIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4991/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 31/10/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non

partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa nelle fasi di merito nasce dall’opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da O.G. nei confronti di l.R.L. quale presidente della associazione non riconosciuta Bazura per canoni di locazione rimasti impagati, per oltre trentaquattromila Euro.

L.R.L. propose opposizione al monitorio e nella causa intervenne anche l’associazione Bazura a titolo di interventrice volontaria, al fine di ottenere il pagamento della somma corrispondente ai lavori di ristrutturazione nell’immobile locato.

Il Tribunale di Torino dichiarò inammissibile l’opposizione, in quanto tardivamente proposta con ricorso – anziché con citazione e non risultando il ricorso notificato nei termini di legge – e rigettò la domanda di rimborso delle somme spese per i lavori edili.

L.R.L. e l’associazione Bazura proposero appello.

La Corte di Appello di Torino, nel ricostituito contraddittorio con O., ha, con ordinanza, dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..

L.R.L. propone ricorso per cassazione, affidato a un unico, complesso motivo, avverso la sentenza del Tribunale.

Resiste con controricorso O.G..

La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

Il solo ricorrente L.R.L., in proprio e quale presidente dell’associazione non riconosciuta Bazura, ha depositato memoria in ambito telematico, insistendo nella propria prospettazione.

L’unico motivo di ricorso censura la sentenza del Tribunale di Torino per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2697 e 1362 c.c..

Il motivo afferma che il Tribunale ha errato nell’interpretazione della clausola contrattuale che prevedeva testualmente “il conduttore, previo permesso del locatore, potrà eseguire lavori di restauro, miglioria e modifica dell’immobile. Le relative spese di progettazione ed esecuzione dei lavori sono tutte indistintamente a carico del conduttore”.

Il motivo, per come formulato, si limita a censurare l’affermazione della sentenza che aveva escluso che i lavori effettuati nell’immobile fossero anteriori alla stipula del contratto di locazione e, quindi, che la clausola contrattuale escludente il rimborso si potesse riferire ad essi, mentre la decisione del Tribunale afferma che non vi è alcuna prova di un accordo informale in forza del quale al momento del rilascio dell’immobile il proprietario avrebbe rimborsato, se del caso mediante compensazione con i canoni ancora dovuti, il conduttore di quanto speso al fine di effettuare i lavori.

Non risultano, nella prospettazione del motivo, adeguatamente dedotte le violazioni alle norme sull’interpretazione del contratto, ossia dell’art. 1362 c.c. e seguenti, secondo quanto richiede la giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. n. 09461 del 09/04/2021 Rv. 661265 – 01), inoltre la deduzione di parte ricorrente finisce per risolversi nella prospettazione di una propria interpretazione contrapponendola a quella effettuata dal giudice del merito che risulta del tutto plausibile (Cass., n. 11254 del 10/05/2018 Rv. 648602 – 01 e in precedenza Cass. n. 28319 del 28/11/2017 Rv. 646649 – 01 e Cass. n. 02560 del 6/02/2007 Rv. 594992 – 01)) “L’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.”

Il ricorso di L.R.L. deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.

Il controricorso e’, parimenti, inammissibile per carenza di idonea procura speciale, in quanto il difensore di O.G. si è limitato a richiamare la procura alle liti rilasciata per la fase monitoria, in evidente violazione dell’art. 365 c.p.c., e dell’art. 369 cit. codice, comma 2, n. 3, (in fattispecie pressoché identica, con riferimento alla procura rilasciata a margine o in calce al decreto ingiuntivo opposto si veda: Cass. n. 00823 del 18/01/2006 Rv. 586941 – 01).

Nulla deve disporsi per le spese, stante l’inidoneità del controricorso a ritenere validamente costituito O.G..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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