Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5959 del 14/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 5959 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 2922-2008 proposto da:
SYSCO

SPA

03255620589,

in

persona

del

Legale

Rappresentante Signor VINCENZO MANZINI, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo
studio dell’avvocato DELLA VALLE GIORGIO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a
2014

margine;
– ricorrente –

185
contro

ANTONI ROSSELLA NTNRSL58D49H501Q, CANNAVINA ANNA
CNNNNA43M59G27AY, elettivamente domiciliati in ROMA,

1

Data pubblicazione: 14/03/2014

VIA DELLA CONCILIAZIONE 44,

presso lo

studio

dell’avvocato BRIZZOLARI MAURIZIO, che li rappresenta
e difende giusta delega a margine;
– controricorrenti nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 4493/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 12/12/2007, R.G.N. 194/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

ANTONI MASSIMO, SCARFINA CLARA, CANNAVINA NADIA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sysco s.p.a. -conduttrice di un immobile ad
uso commerciale sito in Roma, via Vannina 76/78veniva citata in giudizio con atto di intimazione
di sfratto per morosità, al quale si opponeva.

dichiarava la risoluzione del contratto e ordinava
alla conduttrice il rilascio dell’immobile.
Sull’appello proposto dalla Sysco, la Corte di
Appello di Roma emetteva sentenza con cui
rigettava il gravame e confermava integralmente la
sentenza di primo grado.
Contro

tale

sentenza

(n.

4493/07

del

30.10.2007) ha proposto ricorso per cassazione la
predetta Sysco s.p.a., affidandosi a cinque
motivi.
Hanno svolto attività difensiva, a mezzo di
controricorso, le sole intimate Rossella Antoni e
Anna Cannavina.
Dopo che, all’udienza del 5.7.2013, questa
Corte aveva rinviato la causa a nuovo ruolo, onde
“consentire alla società ricorrente di
perfezionare la rinuncia” (avendo rilevato che la
copia dell’atto di rinuncia notificato alle
controricorrenti -e depositato dal procuratore
delle stesse- non poteva essere preso in
considerazione in quanto sottoscritto da un nuovo
difensore della ricorrente irritualmente nominato,
con procura in calce all’atto di rinuncia), la
3

All’esito del giudizio, il Tribunale di Rama

causa perviene in decisione senza che sia stato
depositato alcun altro atto di rinuncia.

moTrvI

DELLA DECISIONE

1. Al ricorso in esame si applica, ratione
temporis, la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c.
in quanto la sentenza è stata pubblicata in data

2. Il primo motivo (che deduce “I-A) Violazione
e falsa applicazione di norme di diritto – art.
360 C.P.C. n. 3 in relazione agli artt. 1453, 1455
c.c. e 1460 c.c.; I-B) Motivazione contraddittoria
e insufficiente art. 360 n. 5 in relazione agli
stessi artt. 1453, 1455 c.c. e 1460 c.c.”)
censura la sentenza nella parte in cui ha
affermato

la

non

scarsa

importanza

dell’inadempimento, facendone discendere la
risoluzione del contratto, “senza valutare la
gravità e la rilevanza dell’inadempimento sia in
relazione ai rispettivi obblighi e comportamenti
sia all’entità dell’inadempimento in relazione
all’economia complessiva del rapporto e
all’interesse delle parti, sia infine al
comportamento del conduttore”.
2.1. Il motivo è inammissibile per inidoneità
dei quesiti di diritto [I-A), a) e b)], che -privi
come sono della riassuntiva esposizione degli
elementi di fatto sottoposti all’esame del giudice
di merito e dell’indicazione della regula iuris
dal medesimo applicata- risultano generici e
meramente assertivi della fondatezza della tesi
4

12.12.2007.

proposta dalla ricorrente; altrettanto inadeguato
appare il ‘momento di sintesi’ (I-B), dato che -a
fronte di una motivazione che si assume non
“congrua ed adeguata”- si limita a proporre una
diversa valutazione di un fatto senza evidenziare
specifici vizi motivazionali.

censura la sentenza nella parte in cui ha
riconosciuto rilevanza alla circostanza che la
conduttrice avesse “in precedenza versato con
ritardo le mensilità di agosto e settembre 2004”
e, altresì, al fatto che la Sysco s.p.a. non
avesse provveduto alla stipula di una nuova
polizza fideiussoria, “a garanzia delle
obbligazioni assunte …, nonostante le ripetute
richieste al

del legale di parte

riguardo

locatrice”; in relazione alla fideiussione,
censura -anche sotto il profilo
dell’ultrapetizione- la stessa possibilità
dell’esame della questione da parte della Corte di
Appello.
3.1. Premesso che la ratio decidendi principale
posta a fondamento della conferma della pronuncia
di risoluzione è costituita dall’affermazione
della gravità dell’inadempimento per il mancato
tempestivo versamento dei canoni relativi ai mesi
di ottobre e novembre 2004 e considerato che tale
ragione è -da sola- sufficiente a giustificare la
decisione, le considerazioni svolte dalla Corte
territoriale sul ritardato pagamento delle
5

3. Con gli altri quattro motivi, la ricorrente

mensilità di agosto e settembre 2004 e sulla
mancata stipula di una nuova polizza fideiussoria
costituiscono rationes ad adiuvandum o ulteriori,
che non hanno alcuna effettiva incidenza sul capo
della sentenza che ha fatto conseguire la
risoluzione al mancato pagamento delle mensilità

passaggio in giudicato di tale capo -conseguente
alla sopra dichiarata inammissibilità del ricorso
sul punto- determina l’assorbimento -per
sopravvenuto difetto di interesse al loro esamedelle censure di cui ai restanti motivi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso
e condanna la ricorrente a rifondere alla
controparte le spese di lite, liquidate in euro
2.800,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre
accessori.
Roma, 23.1.2014

Il ,Consigliere est.

Il Presidente

4à-

di ottobre e novembre 2004; ne discende che il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA