Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5959 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. I, 11/03/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F. (c.f. (OMISSIS)), nella qualita’ di

titolare della ditta individuale Plast Line, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LEONARDI LIBERO 34, presso l’avvocato ALIFFI

SILVIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIBILISCO RUGGERO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SIRPLAST S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del procuratore

generale pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati RISICATO PAOLO, TUCCITTO VINCENZO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

O.M.A.;

– intimata –

e sul ricorso n. 12706/2006 proposto da:

O.M.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SPADARO ANTONINO,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 303/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato RISICATO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso, previa riunione, per il

rigetto del ricorso principale, assorbimento di quello incidentale,

spese a carico del B..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. 153 del 2.02.1995 il Presidente del Tribunale di Siracusa ingiungeva alla societa’ Sirplast S.r.l. di pagare a B.F., quale titolare della ditta Plast Line, la somma capitale di L. 267.108.139, maggiorata degli interessi legali dalla domanda e delle spese del procedimento monitorio, portata da fatture commerciali e bolle di accompagnamento, emesse nel 1989, nel 1991 e nel 1992, per forniture di macchinari vari, attrezzature aziendali ed opere.

Con atto notificato il 24.02.1995, la Sirplast S.r.l., in persona di O.A.M., all’epoca suo amministratore unico, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo. Nel giudizio, gia’ interrotto, il 23.01.1996, per il decesso del difensore della societa’ Sirplast e riassunto con atto del 14.05.1997, interveniva, il 27.06.2000, O.A.M. in proprio. Deduceva che il 50% della somma pretesa in via monitoria dal B., proprio coniuge, le apparteneva in quanto oggetto del regime patrimoniale familiare della comunione legale dei beni e chiedeva che, nel caso di rigetto dell’opposizione, la societa’ Sirplast fosse direttamente condannata a versarle le somme che il B. aveva mancato di corrisponderle per assegni separatizi di mantenimento maturati dall’ottobre del 1994 in poi.

Con sentenza del 7 – 12.11.2002, il Tribunale di Siracusa respingeva sia l’opposizione della societa’ Sirplast che la domanda svolta dalla intervenuta O., compensando le spese processuali.

Avverso la sentenza di primo grado l’ O., il 16.05.2003, proponeva gravame principale, dinanzi alla Corte di appello di Catania, chiedendo l’attribuzione del 50% del credito vantato dal B. nei confronti della societa’ Sirplast e la declaratoria del suo diritto al versamento diretto da parte della medesima societa’ delle somme a lei dovute dal B. a titolo di mantenimento. A loro volta proponevano appello incidentale sia la societa’ Sirplast, con comparsa di risposta del 22.09.2003, e sia la ditta Plast Line in persona del titolare B., la quale chiedeva la declaratoria d’inammissibilita’ dell’intervento spiegato dall’ O., il rigetto dell’impugnazione e la riforma della statuizione di compensazione delle spese.

Con sentenza del 9 – 19.03.2005, l’adita Corte, in accoglimento dell’appello incidentale della societa’ Sirplast, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava, invece, gli ulteriori motivi degli appelli principale ed incidentali, confermando nel resto l’impugnata sentenza e compensando interamente le spese del gravame. La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro ed in sintesi:

– quanto all’eccezione preliminare di automatica estinzione del giudizio, riproposta dal B. con la comparsa di costituzione, che il processo di primo grado non si era estinto, come dallo stesso sostenuto, giacche’ il termine decadenziale prescritto per la riassunzione del processo interrotto doveva nella specie farsi decorrere dalla conoscenza legale, da parte della societa’ Sirplast, dell’evento interruttivo, consistito nella morte del suo difensore (avvenuta il (OMISSIS)), e non dal 23.01.1996 (rectius 23.01.1997), data dell’udienza in cui, in assenza della medesima societa’ opponente, il giudizio di primo grado era stato interrotto, a seguito della dichiarazione; dell’accadimento resa dalla controparte che non era emersa prova tranquillante dell’esistenza del credito azionato in via monitoria dalla ditta Plast Line di B.F., costituita il 14.12.1988 e cessata il 30.12.1992;

– che conseguentemente dovevano essere rigettate tutte le domande spiegate dall’ O., appellante principale.

Avverso questa sentenza il B. (titolare della ditta individuale Plast Line) ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 27.02.2006 ed affidato a quattro motivi.

La societa’ Sirplast s.r.l. ha resistito con controricorso notificato a mezzo posta al B. (invio 8.04.2006) ed il 7.04.2006 all’ O.. Anche quest’ultima ha resistito con controricorso notificato a mezzo posta al B. l’8 – 21.04.2006 ed il 7.04.2006 alla Sirplast s.r.l., nonche’ proposto ricorso incidentale condizionato e depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. A sostegno del ricorso principale il B. denunzia:

1. “Violazione dell’art. 360 c.p.c. in relazione agli artt. 301, 303 e 305 c.p.c., per mancata dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione avverso l’opposto decreto ingiuntivo e per non essere stata dichiarata la definitiva esecutorieta’ dello stesso”, nonostante l’inutile decorso del termine di sei mesi dall’interruzione prescritto per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto, dimostrato dal fatto che all’ O.M. A., amministratore delegato della societa’ Sirplast s.r.l., era nota la morte del procuratore di tale societa’, avvenuta il (OMISSIS), avendo la stessa personalmente ed espressamente dichiarato l’accadimento all’udienza del 14.08.1996, relativa a diverso processo. La censura e’ infondata.

A seguito della dichiarazione di parziale illegittimita’ costituzionale dell’art. 305 c.p.c. (sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 15 dicembre 1967) il termine per la riassunzione e la prosecuzione del giudizio, in caso di morte del procuratore costituito, decorre dalla data in cui una delle parti, sia essa quella privata del procuratore o la controparte, acquisisce legale conoscenza dell’evento interruttivo, mediante dichiarazione o notificazione dell’evento medesimo, essendo esclusa l’equiparabilita’ a tale conoscenza legale (intesa nel senso della dichiarazione, notificazione o certificazione dell’evento) della conoscenza effettiva che dell’evento una delle parti abbia avuto aliunde.

Per la parte rimasta senza procuratore la conoscenza legale del fatto interruttivo non puo’ derivare ne’ dalla dichiarazione dell’evento interruttivo che, in sua assenza, abbia reso in udienza il procuratore della parte avversa (cfr. tra le altre, Cass. 199809918;

200007148) ne’ dall’ammissione di conoscenza dell’intervenuta morte del suo difensore che essa stessa personalmente abbia formulato in diverso processo, la quale dimostra che l’evento le e’ di fatto noto ma non anche che ne ha avuto conoscenza legale nelle richiamate forme, ragione per cui e’ inidonea a far decorrere il termine semestrale di decadenza per la prosecuzione o riassunzione del processo ex art. 305 c.p.c. ( v. tuttavia in senso difforme, peraltro in fattispecie non identica, cass. 200311162).

2. “Violazione dell’art. 360 c.p.c. in relazione all’art. 105 c.p.c. per la mancata conferma della reiezione dell’intervento posto dalla Orlando nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo nel quale era totalmente estranea”.

Il ricorrente sostiene l’inammissibilita’ dell’intervento spiegato dalla Orlando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il motivo e’ inammissibile per difetto d’interesse, data la non configurabilita’ di una soccombenza del B. rispetto alle domande svolte dall’interveniente, disattese nei due gradi di merito.

3. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto”.

Il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare la improcedibilita’ dell’appello principale dell’ O., dal momento che costei non aveva diritto di proporlo essendo estranea al giudizio di opposizione, e conseguentemente la improcedibilita’ dell’appello incidentale della societa’, travolto dalla nullita’ del primo. La censura e’ infondata dal momento che l’Orlando, essendo rimasta soccombente in primo grado, era autonomamente legittimata ad impugnare la pronuncia a lei sfavorevole e, dunque, ben poteva proporre l’appello principale.

4. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata statuizione”.

Si duole del rigetto della pretesa creditoria da lui azionata in via monitoria, sostenendo essenzialmente:

che il credito era legittimo essendo stato riconosciuto dall’ O. e da sua figlia, avvicendatesi nella carica di amministratore della societa’ Sir Plast, e dalle stesse riportato nella contabilita’ e nel passivo societario, onde anche trame vantaggi, posto ulteriormente che, altrimenti, sarebbero state commesse irregolarita’ amministrative, civili e forse anche penali, in ragione dell’esposizione di passivita’ inesistenti – che l’affermazione secondo cui l’Orlando era solo formalmente amministratrice societaria, e lui, invece, il reale amministratore si fonda su argomentazioni viziate, e che se tale circostanza fosse stata vera avrebbe dovuto portare a conclusione a lui favorevole.

La censura e’ inammissibile, risolvendosi in rilievi critici generici, da cui non e’ dato desumere illogicita’ o carenze motivazionali decisive, essenzialmente volti al favorevole apprezzamento della tesi del ricorrente, disattesa in aderenza al dettato normativo e con irreprensibili argomentazioni.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dall’ O. per l’ipotesi, non avveratasi, di accoglimento del ricorso principale.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del B. soccombente e si liquidano in favore della societa’ controricorrente e della O., come da dispositivo.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il B. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuna delle due controparti in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.

Cosi’ deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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