Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5959 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5959
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33971/2018 proposto da:
H.M.Z., elettivamente domiciliato in Fermo, alla Via
Ognissanti n. 13, presso lo studio dell’avvocato Renzo Interlenghi
(avvrenzointerlenghi.legalmail.it), che lo rappresenta e difende in
forza di procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno (OMISSIS) – Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona;
– intimato –
avverso il Decreto n. 11566/2018 del 19 ottobre 2018 del Tribunale di
Ancona;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
4/12/2019 dal Consigliere Dr. Scordamaglia Irene.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. H.M.Z., cittadino del Pakistan, ricorre avverso il decreto in data 19 ottobre 2018 n. 11566/2018, con il quale il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione terntoriale.
2. L’impugnativa è affidata a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 106 Cost., comma 2, e del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis, conv. in L. n. 46 del 2017, lamentando che il Got dianzi al quale era stata celebrata l’udienza di trattazione del procedimento de quo del 12 luglio 2018 non faceva parte dell’Ufficio del Processo per l’Immigrazione in quanto non istituito presso il Tribunale di Ancona.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 13 e 27 e dell’art. 16 della Direttiva Europea n. 2013/32/UE, per avere in Tribunale concluso per la mancanza di credibilità del richiedente protezione, in ragione dei dubbi nutriti circa la genuinità dei certificati di domicilio e di nascita prodotti in atti, senza seguire la scansione procedimentale delineata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3: segnatamente senza disporre l’audizione personale del richiedente e senza ottemperare all’obbligo di cooperazione istruttoria.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la mancanza di motivazione, in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, art. 132 c.p.p. e art. 156 c.p.p., comma 2, e art. 111 Cost., comma 6, avendo il Tribunale omesso di motivare in ordine al riscontrato difetto di credibilità del richiedente secondo le scansioni procedimentali indicate dalle norme di legge evocate.
3. L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
4. Ritiene il Collegio opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della prossima decisione in pubblica udienza di altre cause che presentano i medesimi profili di censura.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020